Il Sole 24 Ore - 01.11.2019

(vip2019) #1

Il Sole 24 Ore Venerdì 1 Novembre 2019 23


Norme & Tributi


Ai rider compenso minimo orario


e copertura assicurativa Inail


Giampiero Falasca


Mauro Pizzin


Con il via libera da parte della Came-


ra, che ha approvato ieri in via defi-


nitiva il disegno di legge di conver-
sione in legge, con modificazioni, del

Dl / sulla tutela del lavoro e


per la risoluzione di crisi aziendali,
sono in arrivo novità importanti per

i collaboratori coordinati e conti-


nuativi e i riders (si ve anche il Sole 


Ore del  ottobre scorso).


Per i collaboratori parasubordina-
ti (anche delle piattaforme digitali)

viene cancellato il riferimento alla


natura «esclusivamente» personale
del rapporto di collaborazione coor-

dinata e continuativa, e scompare
l’inciso che individuava come forma

di etero-organizzazione del commit-


tente la predisposizione dei tempi e
del luogo di lavoro.

Quanto ai riders, la legge di con-


versione individua dei livelli minimi
di tutela che devono essere applicati

a tutti i lavoratori autonomi che svol-


gono attività di consegna di beni per
conto altrui, in ambito urbano e con

l’ausilio di bici e veicoli a motore, at-


traverso piattaforme anche digitali.
I contratti di lavoro con questi la-

voratori devono essere stipulati per


iscritto; inoltre, deve essere fornita
ogni informazione utile per la tutela

dei loro interessi, dei loro diritti e


della loro sicurezza. La violazione di


tali impegni dà diritto a ricevere una
indennità risarcitoria ed è valutata

come elemento di prova delle condi-


zioni effettivamente applicate al
rapporto di lavoro.

Novità importanti riguardano il


compenso, che deve essere definito
dai contratti collettivi; in mancanza di

accordo collettivo, i rider non posso-


no essere retribuiti in base alle conse-
gne effettuate, ma deve essere garan-

tito un compenso minimo orario pa-


rametrato ai minimi tabellari stabiliti
da contratti collettivi nazionali affini.

Tale previsione entrerà in vigore do-


po  mesi dalla data di entrata in vi-
gore della legge di conversione. Inol-

tre, deve essere garantita una inden-


nità integrativa per il lavoro svolto di
notte, durante le festività o in condi-

zioni metereologiche sfavorevoli.


Viene anche stabilito a favore dei
riders la copertura assicurativa ob-

bligatoria Inail contro gli infortuni e


le malattie professionali, con premio


che verrà determinato in base al tas-
so di rischio corrispondente alla atti-

vità svolta. Sempre ai fini assicurati-


vi, il committente che utilizza la piat-
taforma anche digitale sarà tenuto a

compiere tutti gli adempimenti del


datore di lavoro previsti dal Dpr
/. Nei confronti di questi la-

voratori, sempre il committente sarà


tenuto a propria cura e spese al ri-
spetto della normativa in materia di

salute e sicurezza nei luoghi di lavo-


ro di cui al Dlgs /.
Il provvedimento approvato ieri

interviene anche sulla questione dei


precari Anpal, aprendo la strada a
stabilizzazioni e a nuovi concorsi, po-

tenzia l’Ispettorato nazionale del la-


voro con  nuovi ispettori. Il decre-
to, invece, non contiene più l’immu-

nità penale precedentemente accor-
data agli amministratori di Arcelor

Mittal per la realizzazione del Piano


ambientale degli impianti ex Ilva.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

DL IMPRESE


Via libera al decreto


che introduce novità anche


per i parasubordinati


Cade l’immunità penale


per gli amministratori


di ArcelorMittal


Rifiuti, nella Tari tributo l’Iva è un costo


Pasquale Mirto


Con la delibera / di ieri l’Au-
torità di regolazione per energia, reti

e ambiente (Arera) approva i nuovi


criteri per il riconoscimento dei costi
efficienti del servizio integrato dei ri-

fiuti. Nella delibera si dà atto che il do-


cumento posto in consultazione ha ri-
cevuto  contributi da regioni, comu-

ni, gestori e associazioni.


Alcuni di questi contributi hanno


prodotto un risultato, visto che ri-


spetto al documento posto in consul-
tazione ci sono importanti novità, so-

prattutto per i Comuni. Il primo è


quello relativo all’Iva. Arera prende
atto che, in caso di applicazione della

Tari tributo, l’Iva essendo indetraibile


va considerata un costo e in quanto
tale da inserire nel Piano economico

e finanziario (Pef).


Altro punto che preoccupava i Co-
muni è quello relativo alle poste inesi-

gibili, che inizialmente Arera aveva ri-


tenuto di poter considerare come co-
sto solo al termine infruttuoso delle

procedere esecutive, o comunque nel


caso in cui il credito era riferito a sog-
getti interessati da procedure concor-

suali. Tale criterio è rimasto, ma solo
per la Tari corrispettiva. Nel caso della

Tari tributo, invece, il riconoscimento


degli inesigibili potrà avvenire «se-
condo la normativa vigente», anche se

non viene esplicitata quale sia. Anche


con riferimento all’accantonamento
a fondo svalutazione crediti si opera

una differenza tra Tari tributo e corri-


spettiva. Per la prima è previsto il nuo-
vo criterio che autorizza l’inserimento

di un accantonamento non eccedente
il valore massimo dell’% del fondo

crediti di dubbia esigibilità. Per la se-


conda invece si autorizza l’accantona-
mento massimo previsto dalla nor-

mativa fiscale. Per quanto riguarda il


conguaglio  e , si ammette la
possibilità di effettuare un recupero

su un arco di tempo pluriennale, mas-


simo quattro rate, stabilite dalle Ato.
C’è la conferma del perimetro del

servizio, che escludeva alcune attività,


quali lo spazzamento della neve, ma
si conferma l’orientamento di rimet-

tere alla valutazione delle ammini-
strazioni territorialmente competenti

la possibilità di richiederne il paga-


mento con la Tari, «dandone separata
evidenza negli avvisi di pagamento».

Il documento disegna anche il pro-


cedimento di approvazione del Pef,
confermando che esso deve essere

predisposto dal gestore dei rifiuti, ma


anche che non può essere solo un
elenco di costi, essendo necessaria

anche una relazione illustrativa ed


una dichiarazione sottoscritta dal le-
gale rappresentare del gestore che at-

testi la veridicità dei dati trasmessi.


Circa la competenza dei vari attori,
il gestore deve trasmettere il Pef al-

l’«ente territorialmente competente»,
il quale è l’ente di governo dell’Ambi-

to, se istituito ed operativo, ed in caso


contrario, la Regione o altri enti com-
petenti, e quindi il Comune. L’ente

una volta verificato il Pef lo trasmette


ad Arera che «verifica la coerenza re-
golatoria degli atti, dei dati e della do-

cumentazione trasmessa» e in caso di


esito positivo approva. Fino all’appro-
vazione da parte di Arera si applicano

i prezzi massimi del servizio indivi-


duati dall’ente territoriale. Non è
chiaro come tutto questo processo si

incastri in quello di approvazione del-


le tariffe da parte del Comune (entro
il termine di approvazione del bilan-

cio) e soprattutto cosa accade in caso


di inerzia dei vari attori.


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AMBIENTE


I criteri per i Comuni


definiti da Arera,


l’autorità di settore


QUOTIDIANO


DEL FISCO


CONTENZIOSO


Accertamento Imu,


sì alla firma stampata


È legittimo l’avviso di accertamento
ai fini Imu con l’indicazione a

mezzo stampa del nome del


responsabile del procedimento.
— Alessandro Borgoglio

Il testo integrale dell’articolo su:


quotidianofisco.ilsole24ore.com


QdF


Premi di produttività


al 10% con risultati


incrementali


Antonino Cannioto


Giuseppe Maccarone


Le aziende che dopo l’entrata in


vigore della legge / avevano
in essere accordi non conformi al-

la disposizione normativa e li han-


no adeguati gli anni successivi
(con accordi seguenti), possono

applicare la detassazione del pre-


mio di risultato (Pdr) ma solo per
i premi maturati dopo gli accordi

integrativi. Così si sono espresse le


Entrate nella risposta a interpello
/. Oggetto dell’istanza è il

diritto ad applicare la detassazio-


ne sui Pdr rispondenti ai criteri in-
trodotti dalla legge /, la qua-

le dal  richiede il consegui-


mento da parte dell’azienda di un
risultato incrementale che può ri-

guardare la produttività, la reddi-


tività, la qualità, l’efficienza o l’in-
novazione, in linea con quanto

stabilito dal contratto aziendale o


territoriale, da verificare attraver-
so gli indicatori numerici definiti

dalla stessa contrattazione.


Dopo l’entrata in vigore della
legge /, nel settembre del

, un datore aveva stipulato un


accordo aziendale in cui si preve-
deva l’erogazione di Pdr variabili

nel triennio -. Nel mede-


simo accordo si stabiliva, inoltre,
che i Pdr venissero erogati solo agli

operai, con un anticipo del % al-
l’inizio dell’anno di riferimento e

con il saldo (%) nei primi mesi


dell’anno successivo.
L’intesa, pur essendo stata sot-

toscritta dopo il ° gennaio  e


con la previsione di un criterio
multiplo di valorizzazione delle

performance, non risultava perfet-
tamente allineata alle nuove regole.

Ciò aveva indotto l’impresa a stipu-


lare, agli inizi di luglio , un
nuovo accordo con cui erano stati

introdotti degli indicatori utili ai fi-


ni della verifica del soddisfacimen-
to del requisito di incrementalità.

Il dubbio che la società ha voluto


dissipare con l’aiuto dei tecnici del-
le Entrate riguarda solo il periodo

di imposta . In particolare,


l’azienda ha chiesto se il Pdr relati-
vo a tale periodo - con esclusivo ri-

ferimento alla sola quota corrispo-


sta a conguaglio nel , pari al
% del premio totale, potesse es-

sere detassato. Inoltre, a parità di


condizioni, se la facilitazione po-
tesse trovare applicazione anche

per gli anni a venire. Il datore ha vo-


luto inoltre sincerarsi di poter re-
cuperare la facilitazione in sede di

conguaglio di fine anno.
L’Agenzia ha posto l’accento

sulla necessità che l’erogazione


delle somme (detassate) avvenga in
esecuzione dei contratti aziendali

o territoriali stipulati da associa-


zioni sindacali comparativamente
più rappresentative sul piano na-

zionale e di quelli stipulati con le


Rsa o le Rsu sempre che gli stessi
prevedano criteri di misurazione e

verifica degli incrementi, rispetto a


un periodo congruo definito dal-
l’accordo. Facendo leva sul fatto

che la funzione incentivante si può


ritenere assolta se sia la maturazio-
ne che l’erogazione del premio si

realizzano successivamente alla


stipula del contratto, l’Agenzia ha
ritenuto ammissibile la detassazio-

ne per il  solo sul % dei Pdr


vista la parziale vigenza dell’accor-
do modificativo. I tecnici si sono,

inoltre, espressi positivamente sul


recupero dell’agevolazione fiscale
nel conguaglio di fine anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

http://www.quotidianolavoro.ilsole24ore.com

Il testo integrale dell’articolo


LAVORO


Via libera solo per quanto


maturato una volta inseriti


indicatori per la verifica


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