Il Sole 24 Ore Venerdì 1 Novembre 2019 23
Norme & Tributi
Ai rider compenso minimo orario
e copertura assicurativa Inail
Giampiero Falasca
Mauro Pizzin
Con il via libera da parte della Came-
ra, che ha approvato ieri in via defi-
nitiva il disegno di legge di conver-
sione in legge, con modificazioni, del
Dl / sulla tutela del lavoro e
per la risoluzione di crisi aziendali,
sono in arrivo novità importanti per
i collaboratori coordinati e conti-
nuativi e i riders (si ve anche il Sole
Ore del ottobre scorso).
Per i collaboratori parasubordina-
ti (anche delle piattaforme digitali)
viene cancellato il riferimento alla
natura «esclusivamente» personale
del rapporto di collaborazione coor-
dinata e continuativa, e scompare
l’inciso che individuava come forma
di etero-organizzazione del commit-
tente la predisposizione dei tempi e
del luogo di lavoro.
Quanto ai riders, la legge di con-
versione individua dei livelli minimi
di tutela che devono essere applicati
a tutti i lavoratori autonomi che svol-
gono attività di consegna di beni per
conto altrui, in ambito urbano e con
l’ausilio di bici e veicoli a motore, at-
traverso piattaforme anche digitali.
I contratti di lavoro con questi la-
voratori devono essere stipulati per
iscritto; inoltre, deve essere fornita
ogni informazione utile per la tutela
dei loro interessi, dei loro diritti e
della loro sicurezza. La violazione di
tali impegni dà diritto a ricevere una
indennità risarcitoria ed è valutata
come elemento di prova delle condi-
zioni effettivamente applicate al
rapporto di lavoro.
Novità importanti riguardano il
compenso, che deve essere definito
dai contratti collettivi; in mancanza di
accordo collettivo, i rider non posso-
no essere retribuiti in base alle conse-
gne effettuate, ma deve essere garan-
tito un compenso minimo orario pa-
rametrato ai minimi tabellari stabiliti
da contratti collettivi nazionali affini.
Tale previsione entrerà in vigore do-
po mesi dalla data di entrata in vi-
gore della legge di conversione. Inol-
tre, deve essere garantita una inden-
nità integrativa per il lavoro svolto di
notte, durante le festività o in condi-
zioni metereologiche sfavorevoli.
Viene anche stabilito a favore dei
riders la copertura assicurativa ob-
bligatoria Inail contro gli infortuni e
le malattie professionali, con premio
che verrà determinato in base al tas-
so di rischio corrispondente alla atti-
vità svolta. Sempre ai fini assicurati-
vi, il committente che utilizza la piat-
taforma anche digitale sarà tenuto a
compiere tutti gli adempimenti del
datore di lavoro previsti dal Dpr
/. Nei confronti di questi la-
voratori, sempre il committente sarà
tenuto a propria cura e spese al ri-
spetto della normativa in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavo-
ro di cui al Dlgs /.
Il provvedimento approvato ieri
interviene anche sulla questione dei
precari Anpal, aprendo la strada a
stabilizzazioni e a nuovi concorsi, po-
tenzia l’Ispettorato nazionale del la-
voro con nuovi ispettori. Il decre-
to, invece, non contiene più l’immu-
nità penale precedentemente accor-
data agli amministratori di Arcelor
Mittal per la realizzazione del Piano
ambientale degli impianti ex Ilva.
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DL IMPRESE
Via libera al decreto
che introduce novità anche
per i parasubordinati
Cade l’immunità penale
per gli amministratori
di ArcelorMittal
Rifiuti, nella Tari tributo l’Iva è un costo
Pasquale Mirto
Con la delibera / di ieri l’Au-
torità di regolazione per energia, reti
e ambiente (Arera) approva i nuovi
criteri per il riconoscimento dei costi
efficienti del servizio integrato dei ri-
fiuti. Nella delibera si dà atto che il do-
cumento posto in consultazione ha ri-
cevuto contributi da regioni, comu-
ni, gestori e associazioni.
Alcuni di questi contributi hanno
prodotto un risultato, visto che ri-
spetto al documento posto in consul-
tazione ci sono importanti novità, so-
prattutto per i Comuni. Il primo è
quello relativo all’Iva. Arera prende
atto che, in caso di applicazione della
Tari tributo, l’Iva essendo indetraibile
va considerata un costo e in quanto
tale da inserire nel Piano economico
e finanziario (Pef).
Altro punto che preoccupava i Co-
muni è quello relativo alle poste inesi-
gibili, che inizialmente Arera aveva ri-
tenuto di poter considerare come co-
sto solo al termine infruttuoso delle
procedere esecutive, o comunque nel
caso in cui il credito era riferito a sog-
getti interessati da procedure concor-
suali. Tale criterio è rimasto, ma solo
per la Tari corrispettiva. Nel caso della
Tari tributo, invece, il riconoscimento
degli inesigibili potrà avvenire «se-
condo la normativa vigente», anche se
non viene esplicitata quale sia. Anche
con riferimento all’accantonamento
a fondo svalutazione crediti si opera
una differenza tra Tari tributo e corri-
spettiva. Per la prima è previsto il nuo-
vo criterio che autorizza l’inserimento
di un accantonamento non eccedente
il valore massimo dell’% del fondo
crediti di dubbia esigibilità. Per la se-
conda invece si autorizza l’accantona-
mento massimo previsto dalla nor-
mativa fiscale. Per quanto riguarda il
conguaglio e , si ammette la
possibilità di effettuare un recupero
su un arco di tempo pluriennale, mas-
simo quattro rate, stabilite dalle Ato.
C’è la conferma del perimetro del
servizio, che escludeva alcune attività,
quali lo spazzamento della neve, ma
si conferma l’orientamento di rimet-
tere alla valutazione delle ammini-
strazioni territorialmente competenti
la possibilità di richiederne il paga-
mento con la Tari, «dandone separata
evidenza negli avvisi di pagamento».
Il documento disegna anche il pro-
cedimento di approvazione del Pef,
confermando che esso deve essere
predisposto dal gestore dei rifiuti, ma
anche che non può essere solo un
elenco di costi, essendo necessaria
anche una relazione illustrativa ed
una dichiarazione sottoscritta dal le-
gale rappresentare del gestore che at-
testi la veridicità dei dati trasmessi.
Circa la competenza dei vari attori,
il gestore deve trasmettere il Pef al-
l’«ente territorialmente competente»,
il quale è l’ente di governo dell’Ambi-
to, se istituito ed operativo, ed in caso
contrario, la Regione o altri enti com-
petenti, e quindi il Comune. L’ente
una volta verificato il Pef lo trasmette
ad Arera che «verifica la coerenza re-
golatoria degli atti, dei dati e della do-
cumentazione trasmessa» e in caso di
esito positivo approva. Fino all’appro-
vazione da parte di Arera si applicano
i prezzi massimi del servizio indivi-
duati dall’ente territoriale. Non è
chiaro come tutto questo processo si
incastri in quello di approvazione del-
le tariffe da parte del Comune (entro
il termine di approvazione del bilan-
cio) e soprattutto cosa accade in caso
di inerzia dei vari attori.
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AMBIENTE
I criteri per i Comuni
definiti da Arera,
l’autorità di settore
QUOTIDIANO
DEL FISCO
CONTENZIOSO
Accertamento Imu,
sì alla firma stampata
È legittimo l’avviso di accertamento
ai fini Imu con l’indicazione a
mezzo stampa del nome del
responsabile del procedimento.
— Alessandro Borgoglio
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QdF
Premi di produttività
al 10% con risultati
incrementali
Antonino Cannioto
Giuseppe Maccarone
Le aziende che dopo l’entrata in
vigore della legge / avevano
in essere accordi non conformi al-
la disposizione normativa e li han-
no adeguati gli anni successivi
(con accordi seguenti), possono
applicare la detassazione del pre-
mio di risultato (Pdr) ma solo per
i premi maturati dopo gli accordi
integrativi. Così si sono espresse le
Entrate nella risposta a interpello
/. Oggetto dell’istanza è il
diritto ad applicare la detassazio-
ne sui Pdr rispondenti ai criteri in-
trodotti dalla legge /, la qua-
le dal richiede il consegui-
mento da parte dell’azienda di un
risultato incrementale che può ri-
guardare la produttività, la reddi-
tività, la qualità, l’efficienza o l’in-
novazione, in linea con quanto
stabilito dal contratto aziendale o
territoriale, da verificare attraver-
so gli indicatori numerici definiti
dalla stessa contrattazione.
Dopo l’entrata in vigore della
legge /, nel settembre del
, un datore aveva stipulato un
accordo aziendale in cui si preve-
deva l’erogazione di Pdr variabili
nel triennio -. Nel mede-
simo accordo si stabiliva, inoltre,
che i Pdr venissero erogati solo agli
operai, con un anticipo del % al-
l’inizio dell’anno di riferimento e
con il saldo (%) nei primi mesi
dell’anno successivo.
L’intesa, pur essendo stata sot-
toscritta dopo il ° gennaio e
con la previsione di un criterio
multiplo di valorizzazione delle
performance, non risultava perfet-
tamente allineata alle nuove regole.
Ciò aveva indotto l’impresa a stipu-
lare, agli inizi di luglio , un
nuovo accordo con cui erano stati
introdotti degli indicatori utili ai fi-
ni della verifica del soddisfacimen-
to del requisito di incrementalità.
Il dubbio che la società ha voluto
dissipare con l’aiuto dei tecnici del-
le Entrate riguarda solo il periodo
di imposta . In particolare,
l’azienda ha chiesto se il Pdr relati-
vo a tale periodo - con esclusivo ri-
ferimento alla sola quota corrispo-
sta a conguaglio nel , pari al
% del premio totale, potesse es-
sere detassato. Inoltre, a parità di
condizioni, se la facilitazione po-
tesse trovare applicazione anche
per gli anni a venire. Il datore ha vo-
luto inoltre sincerarsi di poter re-
cuperare la facilitazione in sede di
conguaglio di fine anno.
L’Agenzia ha posto l’accento
sulla necessità che l’erogazione
delle somme (detassate) avvenga in
esecuzione dei contratti aziendali
o territoriali stipulati da associa-
zioni sindacali comparativamente
più rappresentative sul piano na-
zionale e di quelli stipulati con le
Rsa o le Rsu sempre che gli stessi
prevedano criteri di misurazione e
verifica degli incrementi, rispetto a
un periodo congruo definito dal-
l’accordo. Facendo leva sul fatto
che la funzione incentivante si può
ritenere assolta se sia la maturazio-
ne che l’erogazione del premio si
realizzano successivamente alla
stipula del contratto, l’Agenzia ha
ritenuto ammissibile la detassazio-
ne per il solo sul % dei Pdr
vista la parziale vigenza dell’accor-
do modificativo. I tecnici si sono,
inoltre, espressi positivamente sul
recupero dell’agevolazione fiscale
nel conguaglio di fine anno.
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