Il Sole 24 Ore Martedì 12 Novembre 2019 27
Norme & Tributi
L’Agenzia tutor dei contribuenti
su registri e liquidazioni Iva
ADEMPIMENTI
Le novità dell’articolo
del Dl : dichiarazione
precompilata rinviata al
I contribuenti in contabilità
semplificata hanno più
adempimenti degli ordinari
Gian Paolo Tosoni
Il legislatore fiscale smania dalla vo-
glia di assistere le imprese in ordine
agli adempimenti fiscali ma senza
riuscirci, almeno finora.
L’ultimo norma in materia la ritro-
viamo nell’articolo del decreto leg-
ge / in cui il programma di assi-
stenza viene confermato dal per
la compilazione delle bozze di registri
Iva e delle liquidazioni periodiche
mentre per la dichiarazione annuale
viene rinviato al (si veda «Il Sole
Ore» del novembre ).
Le intenzione di tutoraggio ven-
gono da lontano; già con l’articolo
della legge / l’ assistenza da
parte della Agenzia era prevista per icontribuenti che aderivano al regime
delle nuove iniziative produttive,senza però che abbia fornito risultati
apprezzabili.
Il legislatore fiscale era partito for-te con l’articolo , del decreto legge
/ (manovra Monti) nella quale
era previsto un meccanismo di moni-toraggio a cura delle Entrate che
avrebbe portato, in particolare per i
contribuenti in regime semplificato,alla soppressione di buona parte degli
adempimenti fiscali, con decorrenza
°gennaio .La procedura agiva mediante op-
zione da parte dei contribuenti e ave-
va come presupposto l’invio telemati-co dei dati delle fatture emesse, corri-
spettivi e ricevute.
Le ambizioni dell’Amministra-zione finanziaria erano forti. Addi-
rittura per i contribuenti in contabi-
lità semplificata (persone fisiche esocietà di persone) ed esercenti atti-
vità professionale, le Entrate avreb-
bero predisposto le liquidazioni pe-riodiche Iva, dichiarazione Iva an-
nuale, modello F, modello semplificato e Cud con conseguente
abolizione dello scontrino fiscale. Il
tutto era demandato ad un provvedi-mento dell’agenzia delle Entrate che
non fu mai emanato.
Le intenzioni del Fisco tornano di at-tualità con l’articolo del Dlgs /,
norma ora in vigore dopo aver subito
varie modifiche normative.
Nella prima formulazione, che sa-
rebbe dovuta decorrere dal ° gennaio, erano previste agevolazioni a
fronte della trasmissione spontanea
dei dati fiscali, senza cha abbia avutouna generale applicazione.
L’articolo del Dlgs / ora
prende corpo con le modiche intro-dotte dall’articolo del decreto legge
/ e soprattutto perché nel frat-tempo è partito il sistema di fattura-
zione elettronica e di memorizzazione
e trasmissione telematica dei corri-spettivi; per chi adempie a quest’ulti-
mo obbligo è già in vigore l’esonero
dalla tenuta del registro dei corrispet-tivi (articolo del decreto Iva).
Il nuovo articolo del Dlgs /
dispone che a partire dalle operazioniIva (si deve intendere registrate
in tale anno) sulla base delle comuni-
cazioni in possesso delle Entrate me-diante le fatture elettroniche, le ope-
razioni soggette all’obbligo dell’este-
rometro e la trasmissione telematicadei corrispettivi, l’Agenzia effettua un
programma di assistenza e mette a di-sposizione di tutti i contribuenti Iva:
le bozze dei registri delle fatture
emesse e ricevute (per il registro deicorrispettivi l’obbligo è abolito);
le liquidazioni periodiche Iva
le bozze della dichiarazioneannuale Iva.
L’articolo del decreto legge
/ dispone altresì che per le bozzedei registri Iva se convalidate dal con-
tribuente o dagli intermediari viene
meno l’obbligo della loro tenuta.Tuttavia, i contribuenti in regime
di contabilità semplificata devono co-
munque tenere i registri Iva ai fini del-la contabilità semplificata per le im-
poste dirette in particolare per coloro
che hanno optato ai sensi del comma dell’articolo del Dpr / per il
metodo delle registrazioni Iva. Per chiapplica il regime di cassa puro, deve
annotare gli incassi e pagamenti nel
registro di contabilità semplificatache non prescinde dai registri Iva.
Quindi, contrariamente a quanto
ipotizzato dal legislatore nel , icontribuenti in contabilità semplifi-
cata mantengono più adempimenti
contabili in confronto ai contribuentiordinari. Infine con l’articolo del
decreto fiscale c’è un ripensamento in
ordine alla predisposizione dal partedelle Entrate della bozza di dichiara-
zione Iva che viene rinviata al . Ma
già dal prossimo anno dovremmoquindi ricevere le bozze dei registri
Iva che se convalidati non necessitano
più della conservazione.© RIPRODUZIONE RISERVATADECRETO
FISCALE
Nel testo misure
per assistere le
imprese sugli
adempimenti
fiscaliBuoni pasto, per i lavoratori aggravio di 100 euro
WELFARE
Per evitare la stretta
quelli relativi al vanno
consegnati entro il gennaio
Stefano Sirocchi
Importo detassato dei buoni pasto
cartacei ridotto da , a euro
giornalieri a partire dal ° gennaio,
secondo il Ddl di bilancio .
Con la conseguenza che, in assen-
za di una disciplina transitoria, i
datori di lavoro potranno trovarsi
a dover applicare le ritenute fiscalie previdenziali sui ticket con valo-
re superiore a euro relativi ai
blocchetti già acquistati e da smal-tire nel .
In particolare, l’eccedenza tra
valore facciale del buono pasto e ilnuovo limite di euro sarà com-
pletamente imponibile. Le azien-
de che distribuiscono ticket carta-cei da , euro e continueranno a
farlo anche nel dovranno te-
nerne conto in busta paga. L’au-mento di imponibile potrebbe es-
sere di circa euro su base an-
nua, con maggiori trattenute fi-
scali e previdenziali che possonovariare, a seconda della retribu-
zione del dipendente, da un mini-
mo di a un massimo di euroall’anno, oltre alle addizionali co-
munali e regionali (con giorni
lavorativi e aliquota Inps del,%). Per la maggior parte di
questi lavoratori il conto sarà di
almeno euro all’anno.Inoltre, le aziende dovranno
considerare l’aggravio Inps a lo-ro carico, variabile in base al set-
tore, ma che dovrebbe aggirarsi
intorno agli euro annui. Al fi-ne di evitare la tassazione, il da-
tore di lavoro potrebbe ridurre aeuro il valore dei buoni cartacei
che consegna ai lavoratori oppu-
re passare ai buoni elettronici.Peraltro, il Ddl di bilancio modi-
fica l’articolo , comma , lette-ra c, del Tuir anche nella parte
relativa alla soglia di esenzione
dei ticket elettronici che vieneelevata da a euro al giorno.
Alcuni direttori finanziari han-
no sollevato il problema dell’ero-gazione dei buoni in fase di transi-
zione. Per ragioni amministrative
i ticket vengono consegnati il me-se successivo rispetto a quello in
cui si sono maturati quindi, ad
esempio, a gennaio quelli di
dicembre . Pur in presenza diun cambio di disciplina, si ritiene
non vi siano maggiori oneri tribu-
tari da versare se i buoni con valo-re nominale pari al vecchio limite
vengono distribuiti entro il gen-
naio dell’anno successivo, comeprevisto dal principio di cassa al-
largato contenuto nell’articolo ,
comma , del Tuir.© RIPRODUZIONE RISERVATAquotidianolavoro.ilsole24ore.com
La versione integrale dell’articolo
Il paradossso
delle ritenute
calcolate per appalto
SOLIDARIETÀ
La norma non tiene conto
che i conteggi sono fatti
sulla retribuzione totale
Enzo De Fusco
Una responsabilità fiscale ampia
per i committenti che affidano al-l’esterno le attività. L’articolo del
Dl / estende le tutele a qua-lunque esternalizzazione effettuata
dal committente e dunque anche ai
contratti diversi dall’appalto. Lenuove regole si applicano anche ai
committenti “non imprenditori” e
dunque agli enti pubblici o a quellinon commerciali.
L'impianto normativo anti frode
(cosi lo chiama la relazione illustrati-va) contenuto nell’articolo ha fatto
molto discutere dalla sua entrata in
vigore perché le regole che introducesono decisamente invasive nel siste-
ma di gestione delle imprese financo
a ritenerle impraticabili in talune cir-costanze. Di fronte alle critiche, con-
divise anche dall’agenzia delle Entra-
te, il ministro dell’Economia, Rober-to Gualtieri, ha promesso di rivedere
e migliorare la norma, ritarando
l’ambito di applicazione e un emen-damento è già stato presentato dal Pd
(si veda a pagina ).
Un esempio di criticità è contenu-to nel comma , il quale obbliga ap-
paltatori e subappaltatori a fornire al
committente l’elenco degli addettiche sono stati impiegati nell’appalto,
il dettaglio di ore di lavoro prestate da
ciascuno, l’ammontare della retribu-zione corrisposta collegata all’appal-
to e le relative ritenute fiscali eseguitenel mese precedente nei confronti
del lavoratore, con separata indica-
zione di quelle relative alla prestazio-ne affidata dal committente.
Qui i problemi sono diversi perché
tutto il sistema di pagamento deglistipendi e di calcolo dei relativi oneri
è strutturato su una retribuzione cu-mulativa mensile. Al contrario, l’arti-
colo presuppone che il calcolo della
retribuzione e delle relative ritenutesia distinto per appalto.
Ciò comporterebbe che vengano
adeguati i sistemi informatici utiliz-zati dagli appaltatori, ma soprattutto
vengano adeguate le leggi che rego-
lano il calcolo degli stipendi.Come fa il committente a verifica-
re la correttezza delle ritenute se la
stessa legge stabilisce che l’appalta-tore ha l’obbligo di comunicare una
retribuzione parziale e riferita al sin-
golo appalto, mentre le ritenute sicalcolano sull’intera retribuzione del
mese? I committenti non avranno
mai gli elementi sufficienti per poterverificare se la provvista ricevuta sia
corretta o meno.
Pensando di superare questo li-mite, il committente, per accertare la
correttezza della provvista corrispo-sta dall’appaltatore, dovrà inevitabil-
mente rielaborare l’intero cedolino
paga (tutto questo in cinque giorni) equindi sarà necessario conoscere
non solo la retribuzione, ma anche
ogni altra informazione utile e neces-saria a svolgere questa attività.
Poi c’è un problema oggettivo la cui
soluzione non sembra possibile a nor-ma vigente, secondo cui vanno comu-
nicate le «ritenute fiscali eseguite nel
mese precedente nei confronti di det-to lavoratore, con separata indicazio-
ne di quelle relative alla prestazione
affidata dal committente».Le ritenute sono uniche e riferite
alla retribuzione complessiva del
mese ed è impossibile determinarequelle puntualmente da imputare al
singolo appalto. Questo perché es-
sendo l’Irpef calcolata a scaglioniprogressivi, l’importo corretto delle
ritenute si conosce solo dopo che è
stata cumulata la retribuzione matu-rata nei diversi appalti nel corso del
mese (si pensi al settore pulizie).
© RIPRODUZIONE RISERVATACommercialisti: contro il contante
misure troppo care e scoordinate
PROFESSIONISTI
In audizione criticati
i provvedimenti su moneta
elettronica e partite Iva
Federica Micardi
Troppi soldi per incentivare l’uso del-
la moneta elettronica e scarsa atten-
zione al mondo delle partite Iva. È
quanto rilevano i dottori commercia-
listi ascoltati ieri dalle Commissioni
congiunte Bilancio di Camera e Sena-
to sulla manovra.
La categoria suggerisce di dimez-
zare la cifra prevista per ridurre l’uso
del contante. «Condividiamo la vo-
lontà politica di introdurre forme di
premialità volte a incentivare l’utiliz-
zo della moneta elettronica – ha af-
fermato il consigliere nazionale
Maurizio Postal - ma riteniamo meri-
tevole di un momento di riflessione
ulteriore il fatto che si destinino ben
miliardi a questa misura in un con-
testo di manovra che, nella ricerca diuna quadratura dei conti oggettiva-
mente non semplice, introduce nu-
merosi balzelli, alcuni dei quali peraltro più negativi in termini di impat-
to sui contribuenti che non positivi in
termini di gettito per l’Erario». Ci siriferisce, tra gli altri alla plastic, tax,
alla sugar tax, alle auto aziendali e ai
ticket restaurant.Altro tasto dolente della norma ri-
guarda le restrizioni previste per le
partite Iva i cui risparmi ( miliardi intre anni) saranno dedicati solo alla ri-
duzione del cuneo fiscale per i lavora-
tori dipendenti (si veda il «Sole Ore» del novembre). Una scelta che
rivela la totale mancanza di strategia
di medio periodo; le regole fiscali giàfavoriscono, ma tenderanno a favori-
re ancora di più, la disaggregazione
degli studi, una strada in contrastocon la domanda del mercato sempre
più articolata e complessa.
La categoria, rappresentata ancheda Pasquale Saggese, responsabile
dell’area fiscalità della fondazione na-
zionale della categoria, ha presentatoun documento dettagliato eviden-
ziando le criticità contenute negli arti-
coli del testo. In merito all’azzera-mento delle detrazioni per i più ricchi
i commercialisti ricordano che lo
sconto fiscale in molti casi è stato in-trodotto per disincentivare il “nero”.
Non solo, la mancanza di sconti fi-
scali sulle erogazioni liberali rischia difrenare la generosità dei più abbienti
verso cultura, arte e sport.
Eccessivamente penalizzante peri commercialisti anche la norma sulle
auto aziendali, che spiegano, numeri
alla mano, perché non esiste «l’arbi-trario trattamento di favore» che do-
vrebbe giustificare questa stretta.Ace e mini-Ires secondo i commer-
cialisti sono infine un perfetto esem-
pio di cattiva legislazione; le modifi-che fatte negli anni solo per finalità di
gettito hanno solo seminato incertez-
za senza raccogliere risultati apprez-zabili per l’Erario o per le imprese.
© RIPRODUZIONE RISERVATAQUOTIDIANO
DEL FISCO
DICHIARAZIONI
Bonus impatriati
anche con la correttiva
Può accedere al regime fiscale degli
impatriati (all’articolo , comma ,
del Dlgs /) il contribuente
laureato, assunto da società
italiana, distaccato all’estero per
oltre mesi, che sia rientrato in
Italia nel , rivestendo in seno
alla società distaccante un ruolo di
maggiore responsabilità rispetto a
quello che aveva al momento del
distacco, grazie alle competenze
acquisite all’estero. Non solo. Nel
caso in cui il contribuente abbia giàpresentato il modello /,
l’opzione per il regime con effetto
dall’anno di imposta , puòessere effettuata mediante invio,
entro il termine ordinario di
scadenza, ovvero entro il dicembre (il novembre
cade, infatti, di sabato), del modelloPf Redditi , che andrà a
sostituire, a ogni effetto di legge, il
modello /.Non sono applicabili, invece,
nemmeno a partire dell’anno
d’imposta , le nuovecondizioni di favore relativamente
alla misura del beneficio e alla
durata dello stesso, previstedall’articolo del Dl /. Questi
sono i principi ricavabili dalla
lettura di una recentissima rispostaad interpello (n. -/)
rilasciata dalla Dre Lombardia.
Quest’ultima ha ritenuto,innanzitutto, non preclusiva la
circostanza che il lavoratore sia
rientrato a seguito di distaccoall’estero. Sul punto, si ricorda che
l’agenzia delle Entrate, con circolare
/E/, aveva in un primomomento affermato che le
agevolazioni previste dall’articolo
del Dlgs / non sarebberoapplicabili nel caso in cui il rientro
in Italia avvenga a seguito di
cessazione del distacco all’estero.— G. Infranca e P. Semeraro
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