Il Sole 24 Ore - 19.09.2019

(Ron) #1

Il Sole 24 Ore Giovedì 19 Settembre 2019 23


Norme


Tributi


L’indebita compensazione


non si estende ai contributi


REATI TRIBUTARI


La sentenza /


della Cassazione circoscrive


l’applicazione a dirette e Iva


L’omesso versamento


non può riguardare i debiti


previdenziali e assistenziali


Laura Ambrosi


Antonio Iorio


Il reato di indebita compensazione


scatta soltanto se i tributi omessi ri-


guardano le imposte dirette e l’Iva,


non potendosi estendere anche agli


inadempimenti di contributi previ-


denziali e assistenziali. A fornire


questo importante principio è la Cas-


sazione, terza sezione penale, con la


sentenza  del  settembre 


che rivisita il precedente orienta-


mento di legittimità.


Nel caso specifico, un Tribunale


del riesame, in un procedimento pe-


nale per vari reati tributari, annullava


il sequestro preventivo disposto dal


gip solo con riferimento al delitto di


indebita compensazione di imposte.


Secondo il collegio territoriale, il de-


litto in questione riguarda esclusiva-


mente le indebite compensazioni alle


quali consegue l’omesso versamento


delle imposte sui redditi e l’Iva e non,


come nella specie, dei contributi pre-


videnziali e assistenziali.


Si ricorda che l’articolo -quater


del Dlgs /, punisce chiunque


non versi le somme dovute, utiliz-


zando in compensazione, in base al-


l’articolo  del Dlgs /, crediti


non spettanti o inesistenti superiore


a mila euro annui.


La Procura ricorreva per Cassa-


zione lamentando un’errata applica-


zione della norma, in quanto l’artico-


lo -quater, come confermato dalla


giurisprudenza di legittimità, è rife-


ribile a tutte le indebite compensa-


zioni senza distinzioni fra debiti fi-


scali e di diversa natura. Tale inter-


pretazione si basa sul tenore letterale


della fattispecie la quale fa riferimen-


to alle «somme dovute» transitate


nell’apposito «modello F».


A rafforzare la tesi, secondo la ri-


costruzione del pm sarebbe recente-


mente intervenuta anche la Corte


costituzionale (ordinanza  del


) secondo cui il titolo della legge
(che fa espresso riferimento alle sole

imposte dirette e l’Iva) non risulte-


rebbe vincolante per l’interprete,
dovendosi invece valorizzare il ri-

chiamo all’articolo  del Dlgs


/ che disciplina le compen-
sazioni con il modello F.

La Cassazione ha respinto il ricor-
so con una motivazione molto ap-

profondita e del tutto condivisibile.


Secondo i giudici, occorre una lettu-
ra tesa a valorizzare la collocazione

del reato nel relativo decreto il cui


titolo fa espresso riferimento alla di-
sciplina dei soli reati in materia di

imposte dirette e Iva.


Ne consegue che il riferimento
all’articolo  riguarda tutti i credi-

ti idonei alla compensazione, ma


l’omesso versamento delle somme
dovute deve riferirsi alle sole im-

poste sui redditi e Iva e non ad al-


tro di cui l’intero testo normativo
non si occupa.

La sentenza riconosce che la me-


desima sezione della Corte ha ritenu-
to penalmente rilevante anche

l’omesso versamento di contributi


previdenziali ed assistenziali attra-
verso indebite compensazioni, ma

tale interpretazione non appare con-


divisibile stante il titolo del decreto
sui reati tributari. In merito al pro-

nunciamento della Corte costituzio-


nale, i giudici di legittimità eviden-
ziano che in realtà la Consulta si è li-

mitata a enunciare l’orientamento di


legittimità in materia, senza spinger-
si oltre la sua mera descrizione con i

conseguenti effetti.
Il principio fornito dalla sentenza

è pienamente condivisibile in quanto


risulta abbastanza singolare che in
un testo normativo volto a discipli-

nare (a seguito di specifica legge de-


lega) i reati in materia di imposte di-
rette e Iva possano essere sanzionati

gli omessi versamenti contributivi


attraverso compensazione. Non a ca-
so, il delitto in esame (-quater), nel

testo normativo, segue l’omesso ver-


samento delle ritenute (-bis) e del-
l’Iva (-ter): il legislatore dell’epoca,

infatti, ha inteso criminalizzare tutte


le modalità di mancata correspon-
sione di tali imposte, anche, in ultima

analisi, mediante compensazione.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Consiglio di Stato ha


rinviato ai giudici
lussemburghesi l’analisi delle

regole sulla cedolare secca


per le locazioni brevi.
Giuseppe Latour—a pag. 

Affitti brevi


Alla Corte Ue


la decisione


sulla tassa


AirBnb


La Corte Ue e la Cassazione


hanno definito i confini entro
cui devono muoversi i

controlli del Fisco a seguito


di anomalie negli Isa.
Luigi Lovecchio—a pag. 

Pagelle fiscali


Accertamenti


induttivi,


contribuenti


con tutele


Spetta l’esenzione dalla ritenuta alla fonte sui proventi


corrisposti da fondi immobiliari italiani a un veicolo
estero posseduto integralmente da un Oicr estero en-

trambi lussemburghesi, come tali istituiti in un Paese


white list. È questa la risposta / di ieri dell’agen-
zia delle Entrate.

Nel caso di specie la catena partecipativa dal Lussem-


burgo all’Italia è piuttosto ramificata in quanto Alfa è una
Sàrl lussemburghese, indirettamente posseduta da un

fondo Gamma, che a sua volta detiene il % di due Fia


(fondi d’investimento alternativi) immobiliari chiusi ita-
liani. Tra il Fondo Gamma ed Alfa vi sono una serie di

società lussemburghesi che operano ad esclusivo benefi-


cio del fondo, che è il percettore effettivo dei proventi
provenienti dai Fia italiani.

Il fondo Gamma, di diritto lussemburghese, è parteci-


pato da diversi limited partners localizzati in
vari Paesi, gestito da una Sàrl lussemburghese

parificabile ad una Sgr italiana, autorizzata e


vigilata dalla locale Cssf (Commission de sur-
veillance du secteur financier).

Ricordiamo che costituiscono redditi di ca-


pitale i proventi derivanti dalla gestione collet-
tiva del risparmio (articolo , comma , lettera

g, del Tuir) a cui si applica la ritenuta del  per


cento. In base all’articolo , comma , del Dl
/ tale ritenuta non si applica, tra gli altri

casi, sui proventi percepiti da Oicr esteri, sem-
preché istituiti in Stati o territori inclusi nella lista al Dm

emanato ex articolo -bis del Tuir.


Nella sua risposta l’Agenzia enfatizza le caratteristi-
che proprie dell’Oicr in base al Testo unico della finanza

ovvero la gestione collettiva del risparmio raccolto fra


una pluralità di investitori e l’autonomia gestionale della
Sgr rispetto ai partecipanti. Sul piano strettamente fisca-

le, invece, la disapplicazione della ritenuta è prevista


quando i proventi dei fondi italiani siano percepiti da
Oicr esteri istituiti in Stati e territori white list. In tal sen-

so l’Agenzia evidenzia come, al di là del fatto che il fondo


e il gestore siano situati in Lussemburgo (Paese whited
list), l’Oicr estero deve presentare i requisiti sostanziali

richiesti per gli Oicr italiani (circolare /E/), che si


manifestano nella pluralità degli investitori e nella vigi-
lanza in capo al gestore. Quindi poiché il fondo Gamma

ha finalità di investimento simili a quelle degli Oicr ita-


liani, si può considerare soggetto a vigilanza prudenziale
in Lussemburgo se il gestore è assoggettato al controllo

della Cssf (risoluzione /E/). Infine l’esenzione da


ritenuta spetta non solo nel caso di partecipazione diret-
ta, ma anche in quello indiretto purché i veicoli societari

siano tutti residenti in Paesi white listed. Poiché il caso


di specie integra tutti questi requisiti, l’Agenzia dà il via
libera alla disapplicazione della ritenuta. Si segnala che,

sebbene la presente risposta non li citi, essa appare in


linea con i precedenti alle risposte n.  e  del  otto-
bre , n.  del  dicembre , n.  e  del 

agosto , quest’ultima relativa al peculiare caso (non


estensibile sic et simpliciter) dei Reit di Singapore.
—Alessandro Germani

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REDDITI DI CAPITALE


LA RISPOSTA A INTERPELLO


Fondi immobiliari,


niente ritenuta


se l’Oicr è white list


Esenzione per


partecipa-


zioni


indirette:


è decisiva


la residenza


dei veicoli


societari


QUOTIDIANO


DEL FISCO


REDDITO D’IMPRESA


Transfer pricing


con margine netto


I criteri di determinazione dei
prezzi di trasferimento relativi ad

operazioni controllate, ossia


intercorrenti tra società
infragruppo, fanno riferimento,

in linea generale, a vari metodi di


determinazione dei prezzi
(tradizionali di confronto del

prezzo o reddituali), con


sostanziale equivalenza fra di essi
ma con una preferenza sul

metodo del raffronto diretto dei


prezzi rispetto ai metodi che
utilizzano il margine di

redditività (eccezione).


Tuttavia, qualora l’applicazione
del metodo Cup (confronto del

prezzo) risulti nella pratica


estremamente difficoltosa in


ragione del tipo di mercato in cui
si opera, è da ritenersi legittimo il

ricorso al diverso e più affidabile


metodo del margine netto della
transazione. Questo uno dei

principi emergenti dalla sentenza


della Ctp Milano n. / del
 agosto  ( presidente e

relatore Locatelli), che conferma


la legittimazione della ripresa
fiscale operata

dall’amministrazione finanziaria.


La disciplina del transfer pricing,
contenuta nell’articolo  comma

 del Tuir, viene considerata dalla


prassi e dalla giurisprudenza una
«clausola antielusiva» finalizzata

ad evitare che operazioni
finanziarie infragruppo abbiano

come unico o principale scopo


quello di sottrarre utili
all’imposizione fiscale in Italia,

trasferendoli in Paesi con


tassazioni più favorevoli.
Nelle controversie instaurate sul

tema risulta essere centrale


l’onere della prova che impone, da


una parte, all’ufficio di dimostrare


lo scostamento tra il corrispettivo
pattuito e quello di mercato ,

dall’altra, al contribuente, di


provare la «non elusività» delle
operazioni poste in essere.

Recentemente il Dm  maggio


, in attuazione della norma
citata ed in conformità alle linee

guida Ocse, ha definito criteri
generali di determinazione dei

prezzi di trasferimento relativi ad


operazioni controllate
prevedendo , all’art. comma  del

citato decreto, che tra i vari


metodi di determinazione dei
prezzi di trasferimento previsti

dal comma  ( suddivisi in metodi


tradizionali di raffronto dei
prezzo e metodi reddituali),

debba essere privilegiato il


«metodo più appropriato alle
circostanze dei caso».

— Massimo Romeo


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il testo integrale dell’articolo su:
quotidianofisco.ilsole24ore.com

QdF


QUOTIDIANO


ENTI LOCALI & PA


FINANZA LOCALE


Mutui Mef-Enti locali,


al via la rinegoziazione


Nuovi contratti con ricalcolo del


piano ammortamenti (al ribasso).


La pubblicazione del decreto
ministeriale del  agosto scorso

sulla Gazzetta Ufficiale di ieri n.


/ dà il via libera alla
rinegoziazione dei finanziamenti

che Comuni, Province e Città


metropolitane avevano acceso con


la Cassa depositi e prestiti e che


successivamete erano stati traferiti
al ministero dell'Economia. Le

rinegoziazioni avverranno con la


stipula di nuovi contratti da
chiudere a tassi di interesse più

bassi di quelli concordati nei


vecchi mutui. Possibilità loro
concessa dalla manovra di bilancio

di quest'anno. In tal modo


dovrebbero calare gli oneri
finanziari totali degli enti locali

che aderiranno all'operazione,


liberando risorse fresche che gli
amministratori locali potranno

reinvestire subito nei territori.


Nella nota di ieri con la quale la
Cassa depositi e prestiti ha

comunicato le modalità con le


quali gli enti locali potranno


rinegoziare i vecchi finanziamenti


è specificato che il
perfezionamento del contratto

avverrà tramite il proprio portale


dedicato «Enti Locali».
Sul sito del Tesoro, inoltre, sono

già stati pubblicati anche lo


schema del contratto e l'elenco
delle operazioni e degli enti

coinvolti nella rinegoziazione dei


mutui. A breve termine la Cassa
depositi e prestiti comunicherà la

data dalla quale decorreranno i


venti giorni lavorativi per poter
aderire alla proposta di

rinegoziazione.


— Alessandro Vitiello
Il testo integrale dell’articolo su:

quotidianoentilocali.ilsole24ore.com


QEL

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