22 Mercoledì 21 Agosto 2019 Il Sole 24 Ore
Norme & Tributi
PROFESSIONISTI E AZIENDE
Il nuovo indirizzo. Una delle principali novità del nuovo Codice della crisi d’impresa
è la valorizzazione di procedure preventive attraverso la revisione organizzativa
Figure esterne per svolgere
attività periodica di controllo
Pagina a cura di
Riccardo Borsari
U
na delle principali novità
del nuovo Codice della
crisi d’impresa e dell’in-solvenza (Ccii) è la valo-
rizzazione di procedure
preventive. Si tratta diun punto chiave della nuova disciplina,
la quale intende evitare l’evento trau-
matico della crisi e preservare la conti-nuità dell’esercizio di impresa (il cosid-
detto going concern). All’ottica afflittiva
e sanzionatoria, propria della prece-dente disciplina fallimentare, è sosti-
tuita la previsione di rimedi per le diffi-
coltà fisiologiche dell’impresa.I mezzi con cui questo obiettivo è
raggiunto sono, per un verso, l’obbli-
go di organizzare l’impresa secondomodelli idonei a rilevare tempestiva-
mente i segnali di crisi, a cui si accom-
pagna il dovere, per l’imprenditore, diattivarsi con gli strumenti che l’ordi-
namento fornisce al fine di prevenire
l’insolvenza. Per altro verso, la rifor-ma introduce sistemi di rilevazione
dello stato pre-crisi (o con anglicismo:
la twilight zone) affidati a soggetti in-terni ed esterni all’impresa, finalizzati
all’attivazione della procedura com-
positiva della crisi stragiudiziale.Nel nuovo assetto rilevante è la
modalità concreta di organizzazionedell’impresa. Essa, calibrata sulle spe-
cifiche dimensioni della singola im-
presa, deve essere idonea a rilevare e,dunque, fronteggiare, una crisi pro-
babile o imminente. Data la mobilità
del contesto economico, è richiesto uncontinuo adeguamento che è posto a
carico dell’imprenditore e sotto il con-
trollo degli organi di vigilanza.Ma quali sono in concreto le moda-
lità organizzative a cui sono tenuti gli
imprenditori e, nello specifico, gli am-ministratori di società?
Non è naturalmente possibile indi-
viduare una serie di attività standarduguali per qualsiasi tipo di impresa.
Innanzi tutto, occorre valorizzare
gli strumenti di monitoraggio già of-ferti dalla disciplina del Codice civile,
a partire, ad esempio, dall’articolo
-bis che impone agli amministra-tori di effettuare una valutazione delle
voci secondo prudenza e nella pro-
spettiva della continuazione dell’atti-vità; così come dall’articolo n. ,
che fa obbligo agli amministratori didare conto dell’evoluzione prevedibile
della gestione nella relazione accom-
pagnatoria al bilancio. Due disposi-zione che presuppongono la cono-
scenza della situazione dell’impresa e
l’adeguamento alle necessità future.La predisposizione del modello or-
ganizzativo da attuare passa, poi, da
alcuni snodi irrinunciabili. In primoluogo, occorre provvedere a una de-
scrizione dell’impresa o dei suoi com-
parti oggetto di organizzazione.Questo studio è funzionale all’in-
dividuazione delle attività a rischio e
alla predisposizione di un piano dicontrollo. È necessaria, inoltre, la de-
scrizione dei flussi informativi all’in-
terno del settore in questione. Segueuna continua opera di monitoraggio
e correzione delle attività che com-
promettono l’equilibrio individuato.Non solo
le grandi
imprese
ma anche
le Pmi non
possono
esimersi da
uno studio
periodico
della
situazione
aziendale
GLI INDICATORI DELLA CRISI
Iva, con rapporto debiti/ricavi
al 30% scatta la segnalazione
Necessario pure superare
cifre-soglia individuate
per fasce di volume d’affari
l’indebitamento con i flussi di cassa
che l’impresa è in grado di generare el’adeguatezza dei mezzi propri ri-
spetto a quelli di terzi. Costituiscono
indicatori di crisi anche i reiterati e si-gnificativi ritardi nei pagamenti, di
durata diversa in rapporto alle diver-
se categorie di debiti.La norma demanda l’elaborazione
di tali indici al Cndcec, da approvarsi
poi con decreto ministeriale. La com-pilazione di questi indici è periodica e
almeno triennale.
Si prevede che tali indici venganoelaborati per categorie differenti di
attività economiche e che ve ne siano
di specifici relativi a start-up innova-tive, Pmi innovative, società in liqui-
dazione e imprese “giovani”. Gli indi-
ci consistono in definitiva in grandez-ze funzionali, secondo il dettato della
legge, a valutare la capacità delle im-
prese di onorare i debiti contratti coni creditori e la continuità aziendale
per l’immediato futuro.
È possibile per la singola impresafar valere peculiarità tali da ovviare al-
l’impiego degli indici elaborati dal Cn-
dcec? La risposta è positiva, ma il legi-slatore richiede che ne vengano speci-
ficate le ragioni e che i differenti indici
elaborati siano indicati nella nota in-tegrativa e la loro adeguatezza atte-
stata da un professionista indipen-dente in un documento allegato alla
nota integrativa stessa e che ne costi-
tuisce parte integrante. Si può dunqueritenere che gli indici elaborati dal Cn-
dcec funzionino quali presunzioni
semplici, evincibili attraverso la pro-cedura di certificazione appena vista.
In nessun caso il meccanismo può
risolversi in un’agile scappatoia di si-tuazioni negative in corso; il Codice
prevede, infatti, che gli indici indivi-
dualizzati possano essere impiegatisolo dall’esercizio di bilancio succes-
sivo. Ai sensi dell’articolo Ccii, gli
organi di controllo interni adoperanounitariamente gli indicatori nelle ve-
rifiche periodiche circa l’esistenza di
fondati indizi della crisi.Nello specifico, essi verificano che
l’organo amministrativo monitori co-stantemente l’adeguatezza dell’asset-
to organizzativo dell’impresa, il suo
equilibrio economico finanziario e ilprevedibile andamento della gestio-
ne. Il pieno controllo sulla situazione
dell’impresa è poi agevolato nel casodelle società dalla previsione collate-
rale di un flusso informativo obbliga-
torio e diretto fra creditori privati del-l’impresa quali banche e intermediari
finanziari e organi di controllo relati-vamente a revisioni o revoche degli
prestiti a favore dell’impresa.
L’articolo , invece, introducel’obbligo di attivare l’allerta in capo ai
creditori pubblici. In questo caso, non
esistono organi preposti all’elabora-zione di indici; la natura dei debiti in
questione è infatti per se stessa rivela-
trice della situazione di sofferenzadell’impresa. Nel caso dei debiti nei
confronti dell’agenzia delle Entrate,
l’obbligo di segnalazione scatta quan-do l’ammontare totale del debito Iva
sia pari ad almeno il % del volume
di affari e nel contempo superiore acifre-soglia individuate per scaglioni
di volume di affari. Per quanto con-
cerne l’Inps, si prevede la segnalazio-ne quando l’impresa sia in ritardo di
oltre sei mesi nel versamento dei con-
tributi previdenziali di ammontareoltre la metà di quelli dovuti nell’anno
prima e comunque superiori a mila
euro; per il riscossore delle imposte lasoglia di rilevanza dei debiti scaduti è
pari a mila euro per le imprese in-
dividuali e un milione per le collettive.Il legislatore si è preoccupato di as-
sicurare anche l’effettività della se-
gnalazione. Nel caso dei crediti delleEntrate e dell’Inps, infatti, è prevista la
perdita del privilegio relativo allesomme dovute nel caso di manata se-
gnalazione. Nel caso dell’agente ri-
scossore, l’incentivo è ancora più fortepoiché per la mancata segnalazione è
sancita l’inopponibilità dei crediti per
le spese e gli oneri di riscossione.© RIPRODUZIONE RISERVATALa prevenzione della crisi è attuata dal
nuovo Codice attraverso la previsio-ne, unitamente agli obblighi organiz-
zativi posti a carico dell’imprenditore,
di obblighi di segnalazione demanda-ti a due differenti categorie di soggetti.
Si tratta, anzitutto, di quei soggetti
preposti al controllo della legalità del-la gestione dell’impresa, quali sono gli
organi di controllo societari, il reviso-
re contabile e la società di revisione.Vengono poi in questione una serie di
soggetti pubblici esterni i quali si pos-
sono trovare ad essere creditori del-l’impresa in ragione di obbligazioni
pecuniarie di carattere pubblico, quali
imposte o contributi previdenziali.Affinché i meccanismi di allerta
funzionino adeguatamente, la rifor-
ma prevede che gli obblighi di segna-lazione diretti all’organo amministra-
tivo scattino in automatico al verifi-
carsi di situazioni fattuali indicative diuno stato di crisi. Si intende così sot-
trarre a qualsiasi discrezionalità, so-
prattutto nel caso degli organi di con-trollo societari interni, l’innesco della
procedura preventiva di composizio-ne della crisi. Per questo motivo, è lo
stesso legislatore a definire, con pre-
cisione, gli indici della crisi, dai qualisi desume lo stato di allerta che fa
scattare la procedura compositiva.
L’articolo Ccii, pur con qualcheridondanza e in maniera non del tutto
lineare, definisce la sostanza e il ruolo
degli indici della crisi, che devono da-re evidenza della sostenibilità dei de-
biti per almeno i sei mesi successivi e
delle prospettive di continuità azien-dale per l’esercizio in corso o, quando
la durata residua dell’esercizio al mo-
mento della valutazione è inferiore asei mesi, per i sei mesi successivi, e
devono essere in grado di misurare la
sostenibilità degli oneri derivanti dal-I PUNTI CHIAVE
Gli assetti organizzativi
idonei per evitare l’evento
traumatico della crisi
1. Come preservare la
continuità dell’esercizio di
impresaC’è necessità di modelli
organizzativi adeguati, dallo
studio della strutturadell'impresa e
dell’allocazione dei rischi alla
descrizione dei flussiinformativi tra soggetti
controllati e soggetti
controllori, con modifiche diaggiornamento continuo.
2. La spesa va preceduta da
un preventivo
Per ciascun affare
è opportuno documentare leprevisioni di spesa in
considerazione
dell’equilibrio di bilancio.3. Le misure opportune per
la prevenzione
È consigliabile il controllo
periodico da parte di
soggetti esterni omeccanismi di internal audit.
4. Cosa cambia per gli atti
fondamentali
È necessario l’adeguamentodegli statuti sociali alle
necessità organizzative.
Una tale attività è più appropriata
per imprese di grandi dimensioni, le
quali possono avvalersi delle presta-zioni di professionisti specializzati nel-
lo studio dell’organizzazione azienda-
le. Stante l’obbligo organizzativo, tut-tavia, nemmeno le piccole e medie im-
prese possono esimersi da uno studio
periodico della situazione aziendaleche evidenzi debolezze strutturali e vi
ponga periodicamente rimedio. È dun-
que lontano il tempo della libertà asso-luta e insindacabile di iniziativa all’in-
terno della gestione dell’impresa. L’im-
prenditore, infatti, è chiamato a muo-versi nella realtà economica attraverso
precise previsioni di spesa per i singoli
affari e in considerazione dell’equili-brio di bilancio della sua attività.
È auspicabile che questi passaggi
progettuali non vengano lasciati allasola lungimiranza dell’imprendito-
re, ma trovino invece una solida
traccia nelle scritture dell’impresada cui si possa dedurre la sostenibi-
lità della singola decisione.
I controlli obbligatori a cui sono te-nuti gli organi di controllo, infatti, ri-
guardano l’equilibrio finanziario e laprevisione dell’andamento dell’im-
presa, e sono finalizzati a verificare
che l’impresa sia costantemente do-tata di strumenti idonei al controllo
dell’attività. Solo lasciando traccia
dello sforzo di adeguamento conti-nuo, dunque, l’imprenditore può
provare agli organi vigilanti la pro-
pria diligenza organizzativa.Specie riguardo alle imprese più
strutturate, si può poi ipotizzare l’in-
tervento di specifiche figure profes-sionali esterne che svolgano attività
periodica di controllo sulle iniziative
imprenditoriali e che producano do-cumenti da acquisire da parte dell’im-
presa, che, pur non esonerata dalleproprie responsabilità, potrebbe così
fornire documentazione probante il
proprio sforzo organizzativo, tale dascongiurare l’attivazione della proce-
dura di allerta, o che sia comunque
producibile in seno alla medesimaprocedura eventualmente attivata.
Benché si tratti di una soluzione
più impegnativa di quella prospettata,non è da escludere che le imprese,
specie quelle di maggiori dimensioni,
possano altresì attribuire a personaleinterno compiti di verifica e controllo
di cui sia lasciata traccia scritta.
Per quanto riguarda, nello specifi-co, i tipi societari, è da ritenere che la
sede appropriata per l’adempimentodell’onere organizzativo di adegua-
mento sia lo statuto. Nella disciplina
delle mansioni dell’organo ammini-strativo è possibile attribuire allo stes-
so i poteri necessari al corretto svolgi-
mento dell’attività. Gli adeguamentiulteriori dell’assetto organizzativo
potranno essere operati attraverso lo
strumento della delibera dell’organocollegiale. In conclusione, è da sottoli-
neare, ancora una volta, come l’attivi-
tà di organizzazione in vista di una fu-turibile situazione di crisi si caratte-
rizzi come attività prognostica, tipica
del nuovo approccio forward-lookingdel diritto della crisi di impresa.
Un ausilio pratico, valido per le va-
lutazioni a carattere prognostico, po-trà essere individuato pure nei princi-
pi di revisione in uso, quali il principio
Isa n. e il criterio Oic n. , i qualiforniscono direttive concrete per il
giudizio di previsione in questione.
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