Il Sole 24 Ore - 21.08.2019

(singke) #1

22 Mercoledì 21 Agosto 2019 Il Sole 24 Ore


Norme & Tributi


PROFESSIONISTI E AZIENDE


Il nuovo indirizzo. Una delle principali novità del nuovo Codice della crisi d’impresa


è la valorizzazione di procedure preventive attraverso la revisione organizzativa


Figure esterne per svolgere


attività periodica di controllo


Pagina a cura di


Riccardo Borsari


U


na delle principali novità


del nuovo Codice della
crisi d’impresa e dell’in-

solvenza (Ccii) è la valo-


rizzazione di procedure
preventive. Si tratta di

un punto chiave della nuova disciplina,


la quale intende evitare l’evento trau-
matico della crisi e preservare la conti-

nuità dell’esercizio di impresa (il cosid-


detto going concern). All’ottica afflittiva
e sanzionatoria, propria della prece-

dente disciplina fallimentare, è sosti-


tuita la previsione di rimedi per le diffi-
coltà fisiologiche dell’impresa.

I mezzi con cui questo obiettivo è


raggiunto sono, per un verso, l’obbli-
go di organizzare l’impresa secondo

modelli idonei a rilevare tempestiva-


mente i segnali di crisi, a cui si accom-
pagna il dovere, per l’imprenditore, di

attivarsi con gli strumenti che l’ordi-


namento fornisce al fine di prevenire
l’insolvenza. Per altro verso, la rifor-

ma introduce sistemi di rilevazione


dello stato pre-crisi (o con anglicismo:
la twilight zone) affidati a soggetti in-

terni ed esterni all’impresa, finalizzati


all’attivazione della procedura com-
positiva della crisi stragiudiziale.

Nel nuovo assetto rilevante è la
modalità concreta di organizzazione

dell’impresa. Essa, calibrata sulle spe-


cifiche dimensioni della singola im-
presa, deve essere idonea a rilevare e,

dunque, fronteggiare, una crisi pro-


babile o imminente. Data la mobilità
del contesto economico, è richiesto un

continuo adeguamento che è posto a


carico dell’imprenditore e sotto il con-
trollo degli organi di vigilanza.

Ma quali sono in concreto le moda-


lità organizzative a cui sono tenuti gli
imprenditori e, nello specifico, gli am-

ministratori di società?


Non è naturalmente possibile indi-
viduare una serie di attività standard

uguali per qualsiasi tipo di impresa.


Innanzi tutto, occorre valorizzare
gli strumenti di monitoraggio già of-

ferti dalla disciplina del Codice civile,


a partire, ad esempio, dall’articolo
-bis che impone agli amministra-

tori di effettuare una valutazione delle


voci secondo prudenza e nella pro-
spettiva della continuazione dell’atti-

vità; così come dall’articolo  n. ,
che fa obbligo agli amministratori di

dare conto dell’evoluzione prevedibile


della gestione nella relazione accom-
pagnatoria al bilancio. Due disposi-

zione che presuppongono la cono-


scenza della situazione dell’impresa e
l’adeguamento alle necessità future.

La predisposizione del modello or-


ganizzativo da attuare passa, poi, da
alcuni snodi irrinunciabili. In primo

luogo, occorre provvedere a una de-


scrizione dell’impresa o dei suoi com-
parti oggetto di organizzazione.

Questo studio è funzionale all’in-


dividuazione delle attività a rischio e
alla predisposizione di un piano di

controllo. È necessaria, inoltre, la de-


scrizione dei flussi informativi all’in-
terno del settore in questione. Segue

una continua opera di monitoraggio


e correzione delle attività che com-
promettono l’equilibrio individuato.

Non solo


le grandi


imprese


ma anche


le Pmi non


possono


esimersi da


uno studio


periodico


della


situazione


aziendale


GLI INDICATORI DELLA CRISI


Iva, con rapporto debiti/ricavi


al 30% scatta la segnalazione


Necessario pure superare


cifre-soglia individuate


per fasce di volume d’affari


l’indebitamento con i flussi di cassa
che l’impresa è in grado di generare e

l’adeguatezza dei mezzi propri ri-


spetto a quelli di terzi. Costituiscono
indicatori di crisi anche i reiterati e si-

gnificativi ritardi nei pagamenti, di


durata diversa in rapporto alle diver-
se categorie di debiti.

La norma demanda l’elaborazione


di tali indici al Cndcec, da approvarsi
poi con decreto ministeriale. La com-

pilazione di questi indici è periodica e


almeno triennale.
Si prevede che tali indici vengano

elaborati per categorie differenti di


attività economiche e che ve ne siano
di specifici relativi a start-up innova-

tive, Pmi innovative, società in liqui-


dazione e imprese “giovani”. Gli indi-
ci consistono in definitiva in grandez-

ze funzionali, secondo il dettato della


legge, a valutare la capacità delle im-
prese di onorare i debiti contratti con

i creditori e la continuità aziendale


per l’immediato futuro.
È possibile per la singola impresa

far valere peculiarità tali da ovviare al-


l’impiego degli indici elaborati dal Cn-
dcec? La risposta è positiva, ma il legi-

slatore richiede che ne vengano speci-


ficate le ragioni e che i differenti indici
elaborati siano indicati nella nota in-

tegrativa e la loro adeguatezza atte-
stata da un professionista indipen-

dente in un documento allegato alla


nota integrativa stessa e che ne costi-
tuisce parte integrante. Si può dunque

ritenere che gli indici elaborati dal Cn-


dcec funzionino quali presunzioni
semplici, evincibili attraverso la pro-

cedura di certificazione appena vista.


In nessun caso il meccanismo può
risolversi in un’agile scappatoia di si-

tuazioni negative in corso; il Codice


prevede, infatti, che gli indici indivi-
dualizzati possano essere impiegati

solo dall’esercizio di bilancio succes-


sivo. Ai sensi dell’articolo  Ccii, gli
organi di controllo interni adoperano

unitariamente gli indicatori nelle ve-


rifiche periodiche circa l’esistenza di
fondati indizi della crisi.

Nello specifico, essi verificano che
l’organo amministrativo monitori co-

stantemente l’adeguatezza dell’asset-


to organizzativo dell’impresa, il suo
equilibrio economico finanziario e il

prevedibile andamento della gestio-


ne. Il pieno controllo sulla situazione
dell’impresa è poi agevolato nel caso

delle società dalla previsione collate-


rale di un flusso informativo obbliga-
torio e diretto fra creditori privati del-

l’impresa quali banche e intermediari
finanziari e organi di controllo relati-

vamente a revisioni o revoche degli


prestiti a favore dell’impresa.
L’articolo , invece, introduce

l’obbligo di attivare l’allerta in capo ai


creditori pubblici. In questo caso, non
esistono organi preposti all’elabora-

zione di indici; la natura dei debiti in


questione è infatti per se stessa rivela-
trice della situazione di sofferenza

dell’impresa. Nel caso dei debiti nei


confronti dell’agenzia delle Entrate,
l’obbligo di segnalazione scatta quan-

do l’ammontare totale del debito Iva


sia pari ad almeno il % del volume
di affari e nel contempo superiore a

cifre-soglia individuate per scaglioni


di volume di affari. Per quanto con-
cerne l’Inps, si prevede la segnalazio-

ne quando l’impresa sia in ritardo di


oltre sei mesi nel versamento dei con-
tributi previdenziali di ammontare

oltre la metà di quelli dovuti nell’anno


prima e comunque superiori a mila
euro; per il riscossore delle imposte la

soglia di rilevanza dei debiti scaduti è


pari a mila euro per le imprese in-
dividuali e un milione per le collettive.

Il legislatore si è preoccupato di as-


sicurare anche l’effettività della se-
gnalazione. Nel caso dei crediti delle

Entrate e dell’Inps, infatti, è prevista la
perdita del privilegio relativo alle

somme dovute nel caso di manata se-


gnalazione. Nel caso dell’agente ri-
scossore, l’incentivo è ancora più forte

poiché per la mancata segnalazione è


sancita l’inopponibilità dei crediti per
le spese e gli oneri di riscossione.

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La prevenzione della crisi è attuata dal
nuovo Codice attraverso la previsio-

ne, unitamente agli obblighi organiz-


zativi posti a carico dell’imprenditore,
di obblighi di segnalazione demanda-

ti a due differenti categorie di soggetti.


Si tratta, anzitutto, di quei soggetti
preposti al controllo della legalità del-

la gestione dell’impresa, quali sono gli


organi di controllo societari, il reviso-
re contabile e la società di revisione.

Vengono poi in questione una serie di


soggetti pubblici esterni i quali si pos-
sono trovare ad essere creditori del-

l’impresa in ragione di obbligazioni


pecuniarie di carattere pubblico, quali
imposte o contributi previdenziali.

Affinché i meccanismi di allerta


funzionino adeguatamente, la rifor-
ma prevede che gli obblighi di segna-

lazione diretti all’organo amministra-


tivo scattino in automatico al verifi-
carsi di situazioni fattuali indicative di

uno stato di crisi. Si intende così sot-


trarre a qualsiasi discrezionalità, so-
prattutto nel caso degli organi di con-

trollo societari interni, l’innesco della
procedura preventiva di composizio-

ne della crisi. Per questo motivo, è lo


stesso legislatore a definire, con pre-
cisione, gli indici della crisi, dai quali

si desume lo stato di allerta che fa


scattare la procedura compositiva.
L’articolo  Ccii, pur con qualche

ridondanza e in maniera non del tutto


lineare, definisce la sostanza e il ruolo
degli indici della crisi, che devono da-

re evidenza della sostenibilità dei de-


biti per almeno i sei mesi successivi e
delle prospettive di continuità azien-

dale per l’esercizio in corso o, quando


la durata residua dell’esercizio al mo-
mento della valutazione è inferiore a

sei mesi, per i sei mesi successivi, e


devono essere in grado di misurare la
sostenibilità degli oneri derivanti dal-

I PUNTI CHIAVE


Gli assetti organizzativi


idonei per evitare l’evento


traumatico della crisi


1. Come preservare la


continuità dell’esercizio di
impresa

C’è necessità di modelli


organizzativi adeguati, dallo
studio della struttura

dell'impresa e


dell’allocazione dei rischi alla
descrizione dei flussi

informativi tra soggetti


controllati e soggetti
controllori, con modifiche di

aggiornamento continuo.


2. La spesa va preceduta da


un preventivo


Per ciascun affare
è opportuno documentare le

previsioni di spesa in


considerazione
dell’equilibrio di bilancio.

3. Le misure opportune per
la prevenzione


È consigliabile il controllo


periodico da parte di
soggetti esterni o

meccanismi di internal audit.


4. Cosa cambia per gli atti


fondamentali
È necessario l’adeguamento

degli statuti sociali alle


necessità organizzative.


Una tale attività è più appropriata


per imprese di grandi dimensioni, le
quali possono avvalersi delle presta-

zioni di professionisti specializzati nel-


lo studio dell’organizzazione azienda-
le. Stante l’obbligo organizzativo, tut-

tavia, nemmeno le piccole e medie im-


prese possono esimersi da uno studio
periodico della situazione aziendale

che evidenzi debolezze strutturali e vi


ponga periodicamente rimedio. È dun-
que lontano il tempo della libertà asso-

luta e insindacabile di iniziativa all’in-


terno della gestione dell’impresa. L’im-
prenditore, infatti, è chiamato a muo-

versi nella realtà economica attraverso


precise previsioni di spesa per i singoli
affari e in considerazione dell’equili-

brio di bilancio della sua attività.


È auspicabile che questi passaggi
progettuali non vengano lasciati alla

sola lungimiranza dell’imprendito-


re, ma trovino invece una solida
traccia nelle scritture dell’impresa

da cui si possa dedurre la sostenibi-


lità della singola decisione.
I controlli obbligatori a cui sono te-

nuti gli organi di controllo, infatti, ri-
guardano l’equilibrio finanziario e la

previsione dell’andamento dell’im-


presa, e sono finalizzati a verificare
che l’impresa sia costantemente do-

tata di strumenti idonei al controllo


dell’attività. Solo lasciando traccia
dello sforzo di adeguamento conti-

nuo, dunque, l’imprenditore può


provare agli organi vigilanti la pro-
pria diligenza organizzativa.

Specie riguardo alle imprese più


strutturate, si può poi ipotizzare l’in-
tervento di specifiche figure profes-

sionali esterne che svolgano attività


periodica di controllo sulle iniziative
imprenditoriali e che producano do-

cumenti da acquisire da parte dell’im-
presa, che, pur non esonerata dalle

proprie responsabilità, potrebbe così


fornire documentazione probante il
proprio sforzo organizzativo, tale da

scongiurare l’attivazione della proce-


dura di allerta, o che sia comunque
producibile in seno alla medesima

procedura eventualmente attivata.


Benché si tratti di una soluzione
più impegnativa di quella prospettata,

non è da escludere che le imprese,


specie quelle di maggiori dimensioni,
possano altresì attribuire a personale

interno compiti di verifica e controllo


di cui sia lasciata traccia scritta.
Per quanto riguarda, nello specifi-

co, i tipi societari, è da ritenere che la
sede appropriata per l’adempimento

dell’onere organizzativo di adegua-


mento sia lo statuto. Nella disciplina
delle mansioni dell’organo ammini-

strativo è possibile attribuire allo stes-


so i poteri necessari al corretto svolgi-
mento dell’attività. Gli adeguamenti

ulteriori dell’assetto organizzativo


potranno essere operati attraverso lo
strumento della delibera dell’organo

collegiale. In conclusione, è da sottoli-


neare, ancora una volta, come l’attivi-
tà di organizzazione in vista di una fu-

turibile situazione di crisi si caratte-


rizzi come attività prognostica, tipica
del nuovo approccio forward-looking

del diritto della crisi di impresa.


Un ausilio pratico, valido per le va-
lutazioni a carattere prognostico, po-

trà essere individuato pure nei princi-


pi di revisione in uso, quali il principio
Isa n.  e il criterio Oic n. , i quali

forniscono direttive concrete per il


giudizio di previsione in questione.


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