22 Mercoledì 21 Agosto 2019 Il Sole 24 Ore
Norme & Tributi
PROFESSIONISTI E AZIENDE
Il nuovo indirizzo. Una delle principali novità del nuovo Codice della crisi d’impresa
è la valorizzazione di procedure preventive attraverso la revisione organizzativa
Figure esterne per svolgere
attività periodica di controllo
Pagina a cura di
Riccardo Borsari
U
na delle principali novità
del nuovo Codice della
crisi d’impresa e dell’in-
solvenza (Ccii) è la valo-
rizzazione di procedure
preventive. Si tratta di
un punto chiave della nuova disciplina,
la quale intende evitare l’evento trau-
matico della crisi e preservare la conti-
nuità dell’esercizio di impresa (il cosid-
detto going concern). All’ottica afflittiva
e sanzionatoria, propria della prece-
dente disciplina fallimentare, è sosti-
tuita la previsione di rimedi per le diffi-
coltà fisiologiche dell’impresa.
I mezzi con cui questo obiettivo è
raggiunto sono, per un verso, l’obbli-
go di organizzare l’impresa secondo
modelli idonei a rilevare tempestiva-
mente i segnali di crisi, a cui si accom-
pagna il dovere, per l’imprenditore, di
attivarsi con gli strumenti che l’ordi-
namento fornisce al fine di prevenire
l’insolvenza. Per altro verso, la rifor-
ma introduce sistemi di rilevazione
dello stato pre-crisi (o con anglicismo:
la twilight zone) affidati a soggetti in-
terni ed esterni all’impresa, finalizzati
all’attivazione della procedura com-
positiva della crisi stragiudiziale.
Nel nuovo assetto rilevante è la
modalità concreta di organizzazione
dell’impresa. Essa, calibrata sulle spe-
cifiche dimensioni della singola im-
presa, deve essere idonea a rilevare e,
dunque, fronteggiare, una crisi pro-
babile o imminente. Data la mobilità
del contesto economico, è richiesto un
continuo adeguamento che è posto a
carico dell’imprenditore e sotto il con-
trollo degli organi di vigilanza.
Ma quali sono in concreto le moda-
lità organizzative a cui sono tenuti gli
imprenditori e, nello specifico, gli am-
ministratori di società?
Non è naturalmente possibile indi-
viduare una serie di attività standard
uguali per qualsiasi tipo di impresa.
Innanzi tutto, occorre valorizzare
gli strumenti di monitoraggio già of-
ferti dalla disciplina del Codice civile,
a partire, ad esempio, dall’articolo
-bis che impone agli amministra-
tori di effettuare una valutazione delle
voci secondo prudenza e nella pro-
spettiva della continuazione dell’atti-
vità; così come dall’articolo n. ,
che fa obbligo agli amministratori di
dare conto dell’evoluzione prevedibile
della gestione nella relazione accom-
pagnatoria al bilancio. Due disposi-
zione che presuppongono la cono-
scenza della situazione dell’impresa e
l’adeguamento alle necessità future.
La predisposizione del modello or-
ganizzativo da attuare passa, poi, da
alcuni snodi irrinunciabili. In primo
luogo, occorre provvedere a una de-
scrizione dell’impresa o dei suoi com-
parti oggetto di organizzazione.
Questo studio è funzionale all’in-
dividuazione delle attività a rischio e
alla predisposizione di un piano di
controllo. È necessaria, inoltre, la de-
scrizione dei flussi informativi all’in-
terno del settore in questione. Segue
una continua opera di monitoraggio
e correzione delle attività che com-
promettono l’equilibrio individuato.
Non solo
le grandi
imprese
ma anche
le Pmi non
possono
esimersi da
uno studio
periodico
della
situazione
aziendale
GLI INDICATORI DELLA CRISI
Iva, con rapporto debiti/ricavi
al 30% scatta la segnalazione
Necessario pure superare
cifre-soglia individuate
per fasce di volume d’affari
l’indebitamento con i flussi di cassa
che l’impresa è in grado di generare e
l’adeguatezza dei mezzi propri ri-
spetto a quelli di terzi. Costituiscono
indicatori di crisi anche i reiterati e si-
gnificativi ritardi nei pagamenti, di
durata diversa in rapporto alle diver-
se categorie di debiti.
La norma demanda l’elaborazione
di tali indici al Cndcec, da approvarsi
poi con decreto ministeriale. La com-
pilazione di questi indici è periodica e
almeno triennale.
Si prevede che tali indici vengano
elaborati per categorie differenti di
attività economiche e che ve ne siano
di specifici relativi a start-up innova-
tive, Pmi innovative, società in liqui-
dazione e imprese “giovani”. Gli indi-
ci consistono in definitiva in grandez-
ze funzionali, secondo il dettato della
legge, a valutare la capacità delle im-
prese di onorare i debiti contratti con
i creditori e la continuità aziendale
per l’immediato futuro.
È possibile per la singola impresa
far valere peculiarità tali da ovviare al-
l’impiego degli indici elaborati dal Cn-
dcec? La risposta è positiva, ma il legi-
slatore richiede che ne vengano speci-
ficate le ragioni e che i differenti indici
elaborati siano indicati nella nota in-
tegrativa e la loro adeguatezza atte-
stata da un professionista indipen-
dente in un documento allegato alla
nota integrativa stessa e che ne costi-
tuisce parte integrante. Si può dunque
ritenere che gli indici elaborati dal Cn-
dcec funzionino quali presunzioni
semplici, evincibili attraverso la pro-
cedura di certificazione appena vista.
In nessun caso il meccanismo può
risolversi in un’agile scappatoia di si-
tuazioni negative in corso; il Codice
prevede, infatti, che gli indici indivi-
dualizzati possano essere impiegati
solo dall’esercizio di bilancio succes-
sivo. Ai sensi dell’articolo Ccii, gli
organi di controllo interni adoperano
unitariamente gli indicatori nelle ve-
rifiche periodiche circa l’esistenza di
fondati indizi della crisi.
Nello specifico, essi verificano che
l’organo amministrativo monitori co-
stantemente l’adeguatezza dell’asset-
to organizzativo dell’impresa, il suo
equilibrio economico finanziario e il
prevedibile andamento della gestio-
ne. Il pieno controllo sulla situazione
dell’impresa è poi agevolato nel caso
delle società dalla previsione collate-
rale di un flusso informativo obbliga-
torio e diretto fra creditori privati del-
l’impresa quali banche e intermediari
finanziari e organi di controllo relati-
vamente a revisioni o revoche degli
prestiti a favore dell’impresa.
L’articolo , invece, introduce
l’obbligo di attivare l’allerta in capo ai
creditori pubblici. In questo caso, non
esistono organi preposti all’elabora-
zione di indici; la natura dei debiti in
questione è infatti per se stessa rivela-
trice della situazione di sofferenza
dell’impresa. Nel caso dei debiti nei
confronti dell’agenzia delle Entrate,
l’obbligo di segnalazione scatta quan-
do l’ammontare totale del debito Iva
sia pari ad almeno il % del volume
di affari e nel contempo superiore a
cifre-soglia individuate per scaglioni
di volume di affari. Per quanto con-
cerne l’Inps, si prevede la segnalazio-
ne quando l’impresa sia in ritardo di
oltre sei mesi nel versamento dei con-
tributi previdenziali di ammontare
oltre la metà di quelli dovuti nell’anno
prima e comunque superiori a mila
euro; per il riscossore delle imposte la
soglia di rilevanza dei debiti scaduti è
pari a mila euro per le imprese in-
dividuali e un milione per le collettive.
Il legislatore si è preoccupato di as-
sicurare anche l’effettività della se-
gnalazione. Nel caso dei crediti delle
Entrate e dell’Inps, infatti, è prevista la
perdita del privilegio relativo alle
somme dovute nel caso di manata se-
gnalazione. Nel caso dell’agente ri-
scossore, l’incentivo è ancora più forte
poiché per la mancata segnalazione è
sancita l’inopponibilità dei crediti per
le spese e gli oneri di riscossione.
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La prevenzione della crisi è attuata dal
nuovo Codice attraverso la previsio-
ne, unitamente agli obblighi organiz-
zativi posti a carico dell’imprenditore,
di obblighi di segnalazione demanda-
ti a due differenti categorie di soggetti.
Si tratta, anzitutto, di quei soggetti
preposti al controllo della legalità del-
la gestione dell’impresa, quali sono gli
organi di controllo societari, il reviso-
re contabile e la società di revisione.
Vengono poi in questione una serie di
soggetti pubblici esterni i quali si pos-
sono trovare ad essere creditori del-
l’impresa in ragione di obbligazioni
pecuniarie di carattere pubblico, quali
imposte o contributi previdenziali.
Affinché i meccanismi di allerta
funzionino adeguatamente, la rifor-
ma prevede che gli obblighi di segna-
lazione diretti all’organo amministra-
tivo scattino in automatico al verifi-
carsi di situazioni fattuali indicative di
uno stato di crisi. Si intende così sot-
trarre a qualsiasi discrezionalità, so-
prattutto nel caso degli organi di con-
trollo societari interni, l’innesco della
procedura preventiva di composizio-
ne della crisi. Per questo motivo, è lo
stesso legislatore a definire, con pre-
cisione, gli indici della crisi, dai quali
si desume lo stato di allerta che fa
scattare la procedura compositiva.
L’articolo Ccii, pur con qualche
ridondanza e in maniera non del tutto
lineare, definisce la sostanza e il ruolo
degli indici della crisi, che devono da-
re evidenza della sostenibilità dei de-
biti per almeno i sei mesi successivi e
delle prospettive di continuità azien-
dale per l’esercizio in corso o, quando
la durata residua dell’esercizio al mo-
mento della valutazione è inferiore a
sei mesi, per i sei mesi successivi, e
devono essere in grado di misurare la
sostenibilità degli oneri derivanti dal-
I PUNTI CHIAVE
Gli assetti organizzativi
idonei per evitare l’evento
traumatico della crisi
1. Come preservare la
continuità dell’esercizio di
impresa
C’è necessità di modelli
organizzativi adeguati, dallo
studio della struttura
dell'impresa e
dell’allocazione dei rischi alla
descrizione dei flussi
informativi tra soggetti
controllati e soggetti
controllori, con modifiche di
aggiornamento continuo.
2. La spesa va preceduta da
un preventivo
Per ciascun affare
è opportuno documentare le
previsioni di spesa in
considerazione
dell’equilibrio di bilancio.
3. Le misure opportune per
la prevenzione
È consigliabile il controllo
periodico da parte di
soggetti esterni o
meccanismi di internal audit.
4. Cosa cambia per gli atti
fondamentali
È necessario l’adeguamento
degli statuti sociali alle
necessità organizzative.
Una tale attività è più appropriata
per imprese di grandi dimensioni, le
quali possono avvalersi delle presta-
zioni di professionisti specializzati nel-
lo studio dell’organizzazione azienda-
le. Stante l’obbligo organizzativo, tut-
tavia, nemmeno le piccole e medie im-
prese possono esimersi da uno studio
periodico della situazione aziendale
che evidenzi debolezze strutturali e vi
ponga periodicamente rimedio. È dun-
que lontano il tempo della libertà asso-
luta e insindacabile di iniziativa all’in-
terno della gestione dell’impresa. L’im-
prenditore, infatti, è chiamato a muo-
versi nella realtà economica attraverso
precise previsioni di spesa per i singoli
affari e in considerazione dell’equili-
brio di bilancio della sua attività.
È auspicabile che questi passaggi
progettuali non vengano lasciati alla
sola lungimiranza dell’imprendito-
re, ma trovino invece una solida
traccia nelle scritture dell’impresa
da cui si possa dedurre la sostenibi-
lità della singola decisione.
I controlli obbligatori a cui sono te-
nuti gli organi di controllo, infatti, ri-
guardano l’equilibrio finanziario e la
previsione dell’andamento dell’im-
presa, e sono finalizzati a verificare
che l’impresa sia costantemente do-
tata di strumenti idonei al controllo
dell’attività. Solo lasciando traccia
dello sforzo di adeguamento conti-
nuo, dunque, l’imprenditore può
provare agli organi vigilanti la pro-
pria diligenza organizzativa.
Specie riguardo alle imprese più
strutturate, si può poi ipotizzare l’in-
tervento di specifiche figure profes-
sionali esterne che svolgano attività
periodica di controllo sulle iniziative
imprenditoriali e che producano do-
cumenti da acquisire da parte dell’im-
presa, che, pur non esonerata dalle
proprie responsabilità, potrebbe così
fornire documentazione probante il
proprio sforzo organizzativo, tale da
scongiurare l’attivazione della proce-
dura di allerta, o che sia comunque
producibile in seno alla medesima
procedura eventualmente attivata.
Benché si tratti di una soluzione
più impegnativa di quella prospettata,
non è da escludere che le imprese,
specie quelle di maggiori dimensioni,
possano altresì attribuire a personale
interno compiti di verifica e controllo
di cui sia lasciata traccia scritta.
Per quanto riguarda, nello specifi-
co, i tipi societari, è da ritenere che la
sede appropriata per l’adempimento
dell’onere organizzativo di adegua-
mento sia lo statuto. Nella disciplina
delle mansioni dell’organo ammini-
strativo è possibile attribuire allo stes-
so i poteri necessari al corretto svolgi-
mento dell’attività. Gli adeguamenti
ulteriori dell’assetto organizzativo
potranno essere operati attraverso lo
strumento della delibera dell’organo
collegiale. In conclusione, è da sottoli-
neare, ancora una volta, come l’attivi-
tà di organizzazione in vista di una fu-
turibile situazione di crisi si caratte-
rizzi come attività prognostica, tipica
del nuovo approccio forward-looking
del diritto della crisi di impresa.
Un ausilio pratico, valido per le va-
lutazioni a carattere prognostico, po-
trà essere individuato pure nei princi-
pi di revisione in uso, quali il principio
Isa n. e il criterio Oic n. , i quali
forniscono direttive concrete per il
giudizio di previsione in questione.
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