Il Sole 24 Ore Martedì 30 Luglio 2019 21
Norme
Tributi
IL QUOTIDIANO DEL FISCO
Le nuove pagelle fiscali sotto i riflettori. Il debutto degli
Isa (indici sintetici di affidabilità fiscale), che da que-
st’anno prendono il posto degli studi di settore, sta com-portando difficoltà applicative anche alla luce dei ritardi
con cui è stato diffuso il software per la loro compilazio-
ne. Ritardi che hanno indotto il Parlamento nella con-versione del decreto crescita (Dl /)
a spostare il termine per i versamenti d’im-posta al prossimo settembre. Al mo-
mento gli intermediari e i contribuenti in-
teressati (, milioni di partite Iva tra ditte,società e professionisti) sono alle prese
con il primo utilizzo dello strumento che
consente l’accesso a un regime premiale apartire da chi consegue un voto finale a
partire dall’«». Per ricostruire le ultime
novità, tra cui le prime risposte fornite dalle Entrate nellavideoconferenza promossa dal Consiglio nazionale dei
dottori commercialisti, «Il Quotidiano del Fisco» propo-
ne ai suoi lettori un dossier da cui è possibile accedereai più recenti articoli pubblicati sull’argomento.
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Il dossier e gli articoli in versione integrale su:http://www.quotidianofisco.ilsole24ore.com
I contribuenti che, entro domani luglio, non riescono
a pagare la prima o unica rata della rottamazione ter,hanno tempo fino a lunedì agosto per “salvare” la
definizione agevolata, la cui domanda è stata presenta-
ta entro il aprile . Per chi intende fruire dellariapertura, è perentorio il termine di domani luglio
per presentare la domanda per la rottamazione ter
(ma anche per il saldo e stralcio). In que-sto caso, sono esclusi i debiti già compresi
nella dichiarazione di rottamazione ter
presentata entro il aprile . Ci saràperò più tempo per pagare le somme do-
vute, che si possono versare in unica solu-
zione entro il novembre (che slittaal dicembre), o nel numero massimo di
rate consecutive, la prima delle quali, di
importo pari al % delle somme dovuteai fini della definizione, in scadenza il novembre
(che slitta al dicembre), e le restanti, ciascuna di
pari ammontare, scadenti il febbraio, il maggio,il luglio e il novembre di ciascun anno a decorrere
dal . Nel complesso le domande di rottamazione-
ter e saldo e stralcio viaggiano verso quota milioni.Di questa cifra, , milioni sono le istanze riferite alla
scadenza del aprile e di conseguenza, per ora, la
riapertura ha riguardato già mila adesioni.—Salvina Morina
—Tonino Morina
© RIPRODUZIONE RISERVATALA SCADENZA DI DOMANI
Pace fiscale, riapertura
con 300mila domande
IL DOSSIER
Isa, dai versamenti
alle trappole del software
L’ambiguo abuso del diritto,
l’Agenzia riapre le contestazioni
ELUSIONE
Le Entrate hanno fatto
una retromarcia rispetto
al risparmio d’imposta
Le verifiche devono puntare
sulla conformità alla legge
delle procedure seguite
Dario Deotto
L'abuso del diritto è sempre risul-
tato un fenomeno controverso, che
trascende il diritto (non solo quello
tributario).
In ambito fiscale non ha aiutato
una norma (l’articolo -bis dello
Statuto, legge /) che è ri-
sultata una sorta di mista accondi-
scendenza alle sollecitazioni unio-
nali e a quelle provenienti dalla
giurisprudenza di legittimità in-
terna. Ne è scaturito un testo trop-
po dettagliato e di difficile attua-
zione. Gli unici elementi positivi
provengono dalla relazione illu-
strativa che ha fatto comprendere
che l'abuso del diritto può essere
individuato solamente per esclu-
sione, dopo aver verificato se il
vantaggio risulta legittimo e, in ca-
so negativo, dopo avere constatato
se tale vantaggio non sia prima da
ascrivere all'evasione.
Le indicazioni dell’Agenzia
Tali principi sono stati, di fatto, re-
cepiti anche dalle indicazioni delle
Entrate fino a tutto il . Uno de-
gli ultimi documenti in tal senso è
stata la risoluzione /E/ in
materia di consolidato domestico,
con la quale l'Agenzia ha confer-
mato che quando ci si mette nelle
condizioni di legge per fruire di un
vantaggio previsto dall'ordina-
mento non vi è nessuna valida ra-
gione economica (nessuna sostan-
za economica) da addurre.
In pratica, se è vero che in base
all'articolo -bis dello Statuto so-
no considerate abusive le opera-
zioni prive di sostanza economica
che realizzano essenzialmente
vantaggi fiscali indebiti, occorre
necessariamente valorizzare per
prima cosa il fatto che il vantaggio
deve essere indebito, cioè non vo-
luto dall'ordinamento, e solo a quel
punto potrà essere eventualmente
considerato un’operazione priva disostanza economica.
Così, se si tratta di un vantaggio
legittimo, non c'è alcuna indagineda compiere circa l'elusività
dell'operazione.
È stato quindi finalmente ripu-diato il principio, utilizzato fino a
qualche anno fa, secondo il quale le
norme antielusive avrebbero ilcompito di adeguare la tassazione
alla sostanza economica. Come se
dovesse prevalere sempre la so-stanza sulla forma ed esistesse un
unico percorso giuridico coinci-
dente con la forma di tassazionepiù onerosa.
Più opzioni disponibili
Sulla base dei principi derivanti –
indirettamente – dalla norma
sull'abuso del diritto, l'Agenzia hadovuto dunque riconoscere che il
contribuente può scegliere, per re-
alizzare il medesimo effetto econo-mico, tra le diverse forme giuridi-
che previste dall'ordinamento. Pa-
radigmatica è risultata la risoluzio-ne /E/ con la quale è stata
affermata la liceità dell'operazione
di scissione societaria seguita daltrasferimento delle partecipazioni
(previamente affrancate). Questo
perché l'ordinamento ammette chel'azienda può circolare indifferen-
temente sia attraverso una cessio-ne diretta sia attraverso una ces-
sione indiretta.
Tuttavia, negli ultimi tempi talequadro interpretativo della prassi
ha incominciato a vacillare: emble-
matica in tal senso è risultata la ri-
sposta all'interpello / conla quale è stata è stata ritenuta elu-
siva questa sequenza negoziale:
trasformazione da Snc in Srl;conferimento del ramo d'azien-
da (in base all'articolo del Tuir)
in una società neocostituita;cessione del % delle quote di
quest'ultima.
Nel caso di specie è stato com-pletamente ignorato il principio
del legittimo risparmio d'imposta.
La disciplina recente
Ma anche il recente principio di di-
ritto / (si veda «Il Sole Ore» del luglio) non convince
del tutto: in questo caso è stata rite-
nuta elusiva la cessione da parte diuna persona fisica di una parteci-
pazione precedentemente affran-
cata a una società in cui il cedenteè in grado di esercitare un sostan-
ziale controllo. Non convince, in
particolare, che nel caso specificol'operazione sia a tutti gli effetti da
ritenersi “circolare”.
Le operazioni circolari sonoquelle riconducibili a sequenze ne-
goziali i cui effetti sono destinati ad
elidersi, la cui finalità è il consegui-mento di un vantaggio fiscale con-
trario alla ratio delle norme o delsistema tributario.
La sensazione che si ha, ad ogni
modo, è che si stiano gettando delleombre su principi che però non
possono (più) essere messi in di-
scussione. In particolare, quello dellegittimo risparmio d'imposta, in
base al quale il contribuente può
certamente scegliere l'opzione ne-goziale fiscalmente meno gravosa.
Inoltre, va tenuto conto di un al-
tro principio cardine: nell'abusodel diritto l'ufficio non può sostitu-
ire la forma giuridica utilizzata con
un'altra (più onerosa), altrimentivorrebbe dire che il contribuente
ha utilizzato strumenti finzionisti-
ci, i quali ricadono nell'evasione.Posti questi fondamentali “pa-
letti”, se il vantaggio non è legitti-
mo, si potrà realizzare ipotesi diabuso del diritto. Sempre che non
si tratti di un vantaggio indebito da
ascrivere all'evasione.© RIPRODUZIONE RISERVATAPAROLA CHIAVE
Abuso del diritto
Configurano abuso del diritto una o
più operazioni prive di sostanza
economica che, pur nel rispettoformale delle norme fiscali,
realizzano essenzialmente vantaggi
fiscali indebiti. Tali operazioni nonsono opponibili al fisco, che ne
disconosce i vantaggi
determinando i tributi in base allenorme eluse e tenuto conto di
quanto versato dal contribuente per
effetto di queste operazioni.QdF
QdF
1
Risoluzione 99/E/2017
La questione affrontata
dalla risoluzione 99/E/2017riguardava l'assegnazione
agevolata dei beni ai soci di
cui alla legge n. 208/2015.Una società che voleva
utilizzare l'assegnazione
agevolata dei beni ai sociintendeva: 1) conferire il
ramo d'azienda in una newco
costituita dagli stessi socidella società conferente; 2)
concedere in locazione
l'immobile rimasto allastessa newco (in questo
modo l'immobile non veniva
utilizzato direttamente equindi poteva risultare
oggetto dell'agevolazione);
3) assegnare l'immobile aisoci. Tali operazioni sono
state ritenute “circolari”
Gli interventi dell’agenzia delle Entrate
BENI AI SOCI
2
Interpello 30/2018
Nella risposta a interpello n.
30/2018 è stato ritenutoelusivo il conferimento di
partecipazioni ai sensi
dell'articolo 177, comma 2, delTuir seguito dalla scissione
parziale non proporzionale
della società conferitaria.L'indebito vantaggio fiscale
sarebbe rinvenibile nel
risparmio d'impostaderivante dalla fruizione della
neutralità fiscale “indotta”,
riguardante il conferimentodi partecipazioni, e dalla
fruizione della neutralità
fiscale derivante dallasuccessiva scissione
della società conferitaria, in
luogo del principio generaleche assiste i conferimenti
in società
CONFERIMENTO QUOTE/1
3
Interpello 185/2019
Con la risposta interpello
185/2019 è stata ritenuta
elusiva questa la sequenzanegoziale: 1) trasformazione
da Snc in Srl; 2) successivo
conferimento del ramod'azienda (articolo 176 del
Tuir) in una societàneocostituita; 3) cessione
del 70% delle quote di
quest'ultima. Nella rispostal'Agenzia afferma che la
trasformazione da Snc a Srl
appare un'operazioneultronea rispetto all'obiettivo
economico perseguito di
cedere il 70% delle quotedella newco, e preordinata a
consentire l'ottenimento di
un indebito vantaggio fiscaleconsistente nell'applicazione
del regime di participation
exemptionTRASFORMAZIONE SRL
Per la Corte Ue l’azienda che
vende online e trasmette a
Facebook i dati del visitatoreweb deve chiedere l’ok.
—Maurizio Caprino
— a pagina
Privacy
Vendite online,
tutele anche
per chi mette
un «like»
Principio di diritto 20/2019
Il principio di diritto n.
20/2019 ha ritenuto elusiva
la cessione da parte di unapersona fisica di una
partecipazione societaria,
precedentementeaffrancata, ad una società in
cui il soggetto cedente è ingrado di esercitare un
sostanziale controllo
(anche attraverso lepartecipazioni detenute
dai figli).
Secondo l'agenzia delleEntrate, il vantaggio fiscale
conseguito si pone in
contrasto con la ratio delledisposizioni normative che
disciplinano la rivalutazione
ai fini fiscali dellepartecipazioni, consistente
nel favorire la circolazione
delle stesseCONFERIMENTO QUOTE/2
4
Il ministero dello Sviluppo
economico apre i termini per
la presentazione delle
domande legate all’incentivo.Giuseppe Latour
—a pagina
Agevolazioni
Innovation
manager,
accesso all’elenco
dal 27 settembre