Il Sole 24 Ore - 30.07.2019

(Steven Felgate) #1

22 Martedì 30 Luglio 2019 Il Sole 24 Ore


Norme & Tributi


Ospedali privati, stop della Cassazione


all’aliquota Ires ridotta della metà


REDDITO D’IMPRESA


Per la sentenza /


agevolazione limitata


solo ai presìdi pubblici


La conclusione non è


in linea con altri precedenti


della giurisprudenza


Giovanni Formica


Non si applica il dimezzamento di ali-


quota Ires ex articolo  del Dpr /


alle strutture ospedaliere private, an-


che quando abbiano un ordinamento


dei servizi corrispondente a quello de-


gli ospedali gestiti direttamente dalle


Asl. Ad affermarlo è la Cassazione nella


sentenza  dell’ luglio , che,


richiamando precedenti pronunce di


tenore analogo ( del  e 


del ), ha statuito che l’agevolazione


spetterebbe esclusivamente ai sop-


pressi enti ospedalieri pubblici, in se-


guito confluiti nelle aziende e nei presi-


di ospedalieri delle Asl. La disposizione


non sarebbe, invece, applicabile a ope-
ratori sanitari privati, neppure se for-

malmente riconosciuti «presidi ospe-
dalieri» in ambito regionale, in consi-

derazione dei criteri di stretta interpre-


tazione da applicare alle norme di
natura agevolativa. Secondo la Cassa-

zione, infatti, l’articolo  del Dpr 


/ avrebbe indiscussa natura «sog-
gettiva», sicché la sua interpretazione

non può estendersi fino al punto di tra-


sformarla in una disposizione agevola-
tiva di tipo “oggettivo”, concessa in re-

lazione all’attività svolta.


Questa conclusione, in realtà, non
risulta pienamente allineata ad altre

pronunce di legittimità, nelle quali è


stata ribadita la necessità di una verifica
anche “oggettiva” dell’applicabilità

dell’articolo , seppure analizzando il


caso di altri potenziali fruitori della
norma, diversi dagli enti ospedalieri

(sentenze /, /,


/, /, /).
Il Supremo collegio sembrerebbe indi-

care, per la categoria degli “enti ospe-


dalieri”, criteri unicamente “soggetti-
vi”, basati sulla natura pubblica delle

aziende/presidi ospedalieri, non chia-
rendo se abbia in qualche modo rile-

vanza la componente “oggettiva” o


debba viceversa desumersi che, per
questi ultimi, tutta l’attività svolta sia

sempre meritevole dei benefici di legge.


In questo contesto, emergono, pe-
raltro, alcune contraddizioni con le po-

sizioni dell’agenzia delle Entrate. Nella


risoluzione /E/ è stata ricono-
sciuta la spettanza dell’agevolazione

anche a strutture private qualificate co-


me presidi ospedalieri regionali, non
ravvisandosi, nella proprietà non pub-

blica, un ostacolo all’inclusione nel-


l’ambito applicativo “soggettivo” del-
l’articolo , di tutte quelle strutture pri-

vate che svolgono sostanzialmente e


strutturalmente le funzioni dei sop-
pressi enti ospedalieri nell’ambito della

rete del Ssn. L’Agenzia ha, semmai, fat-


to proprio il richiamato indirizzo giuri-
sprudenziale che impone una verifica

“oggettiva” delle attività svolte dai pre-
sidi ospedalieri, pubblici o privati che

siano, tuttavia declinandola in termini


non sempre coerenti.
Infatti, nella risposta all’interpello

, pubblicata in data  dicembre


, si afferma, seppure incidenter
tantum, che l’articolo  del Dpr

/ si applica, alle strutture


ospedaliere, limitatamente all’impo-
nibile fiscale generato dall’attività

sanitaria da esse svolta in conven-


zione con il Ssn, dovendosi, vicever-
sa, tassare ad aliquota Ires piena i

redditi derivanti da altre attività


eventualmente svolte: si prefigura,
dunque, un diverso assoggettamen-

to a Ires, dimezzata o piena, rispetti-


vamente per le attività convenziona-
te e non. Diversamente, nella rispo-

sta a interpello , pubblicata in da-
ta  luglio , l’Agenzia pare

affermare criteri diversi e una sorta


di principio di esclusività, in virtù del
quale l’agevolazione spetterebbe so-

lo nel caso di strutture - lo si ribadi-


sce non necessariamente pubbliche



  • che svolgono tutta la propria attivi-


tà in convenzione con il Ssn.


Insomma, la materia appare quan-
to mai caotica, considerate le diverse

posizioni della giurisprudenza e della


prassi erariale sul tema della sanità
privata e l’esistenza, nell’ambito degli

stessi documenti interpretativi del-


l’Agenzia, di posizioni interpretative
non univoche in ordine alla spettanza

dell’agevolazione nel caso di strutture
private svolgenti anche attività in sol-

venza. Insomma, una normativa fi-


scale ormai datata, non aggiornata alla
corrispondente evoluzione della di-

sciplina sanitaria, crea condizioni di


notevole incertezza, che si spera pos-
sano trovare al più presto adeguata

composizione. Un’occasione è offerta


dalle iniziative che dovrebbero o,
quantomeno, potrebbero interessare

la materia nel prossimo futuro. Infatti,


l’articolo  del Dpr / è stato
abrogato dalla legge di Bilancio ,

ma, con il decreto semplificazioni, è


stata rinviata l’efficacia di tale abroga-
zione all’emanazione di provvedi-

menti legislativi con cui dovranno es-


sere individuate misure di favore nei
confronti di soggetti con attività di ri-

lievo sociale. Questa potrebbe essere,


sperabilmente, l’occasione per indivi-
duare con chiarezza e in modo defini-

tivo i contorni applicativi, oggettivi e


soggettivi, dell’agevolazione in com-
mento nel caso di strutture sanitarie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIRCOLARE ASSONIME


Sì alla cessione del credito Iva infrannuale dal 2020


Gian Paolo Tosoni


Possibile la cessione del credito Iva


infrannuale a partire dal ; lo


ricorda l'Assonime con la circolare


 di ieri esprimendo soddisfazione


per il fatto che il legislatore ha equi-


parato il rimborso Iva infrannuale


a quello annuale.


Si tratta della modifica all'artico-
lo , comma  ter del Dl / in-

trodotta dall'articolo  sexies del


decreto Crescita, in materia di ces-
sione del credito Iva che dall'anno

prossimo può essere anche quello


richiesto a rimborso in sede di li-
quidazione periodica. Questa nor-

ma di fatto estende al cessionario


l'obbligo della restituzione del cre-
dito riscosso salvo il rilascio di ap-

posita fideiussione a garanzia fino


a quando l' accertamento sia dive-


nuto definitivo, così come avviene


per il credito in dichiarazione an-
nuale. Le eventuali sanzioni sono

dovute dal cedente del credito.


Il ministero delle Finanze con
circolare / aveva ricordato le

modalità per la cessione del credito


Iva a terzi: il cedente deve notificare
alle Entrate la cessione avvenuta

mediante atto pubblico o scrittura
privata autenticata.

In passato giurisprudenza e dot-


trina si erano espresse favorevol-
mente sulla cessione a terzi del cre-

dito risultante dalle liquidazioni


trimestrali ovvero dal modello TR;
infatti la Corte di Appello Venezia

con sentenza /, ma anche
la Corte di cassazione con sentenza

/, avevano considerato il


credito Iva infrannuale perfetta-
mente simmetrico al credito an-

nuale e quindi cedibile.


Si osserva tuttavia che la nuova
norma contenuta nel decreto “Cre-

scita” non ha effetto interpretativo


e fa decorrere la facoltà della cessio-
ne del credito trimestrale dal ,

cioè entro il  aprile  per il
credito maturato nel primo trime-

stre e richiesto a rimborso in via te-


lematica entro tale data.
L'Assonime ricorda infine anche

i riflessi in materia della imposta


sulle società nell'ambito del conso-
lidato nazionale. In base alla nuova

normativa potrebbero essere og-


getto di compensazione anche i cre-
diti derivanti dalle cessioni dei cre-

diti Iva risultanti dalle istanze di


rimborso trimestrale.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Innovation manager,


accesso all’elenco


dal 27 settembre


AGEVOLAZIONI


Il Mise apre i termini


per presentare domanda:


c’è tempo fino al  ottobre


Giuseppe Latour


Era uno dei tre passaggi mancan-
ti per completare la disciplina de-

gli incentivi per gli innovation
manager e ieri è stato sbloccato.

Dopo la pubblicazione in «Gaz-


zetta ufficiale» del decreto del
ministero dello Sviluppo econo-

mico del  maggio , che dava


attuazione alla misura della legge
di Bilancio , il Mise ha messo

online il decreto del  luglio


 che stabilisce i termini e le
modalità di presentazione delle

domande di iscrizione all’elenco


dei manager qualificati e delle
società di consulenza.

I passaggi necessari, a questo


punto, sono due. Un altro decreto
del Mise che dettaglierà i modelli

per la presentazione delle do-


mande di ammissione ai contri-
buti: sarà reso disponibile, se-

condo quanto spiega lo stesso


ministero, «nei prossimi giorni».
E, subito dopo, l’attivazione di

due piattaforme, realizzate da


Invitalia: consentiranno di pre-
sentare le richieste dei manager

e delle imprese.


Tornando al provvedimento di
ieri, questo stabilisce che a parti-

re dalle  del  settembre, fino


alle  del  ottobre,i manager
qualificati e le società di consu-

lenza potranno presentare do-
manda di iscrizione tramite una

procedura informatica, accessi-


bile nella sezione «voucher per
consulenza in innovazione» del

portale del Mise. L’istanza andrà


composta utilizzando i moduli
allegati al decreto di ieri. Andran-

no specificati, tra le altre cose, il
possesso dei requisiti previsti

dalla legge, gli ambiti di specia-


lizzazione, le aree di attività. Le
società dovranno indicare i nomi

dei loro manager qualificati: sa-


ranno al massimo dieci.
Alla fine della procedura, sarà

rilasciata un’attestazione di av-


venuta presentazione dell’istan-
za. Solo dopo l’emissione di que-

sto documento la domanda sarà


considerata valida. Non saranno
ammessi canali diversi da quello

informatico. L’iscrizione, secon-


do quanto spiega il provvedi-
mento, non rappresenta un titolo

qualificante per usi diversi dalle


agevolazioni.
Una volta chiusi i termini,

l’elenco Mise sarà pubblicato. Lo


stesso ministero farà verifiche
sulla veridicità delle dichiarazioni

dei soggetti iscritti, provvedendo
anche a cancellazioni. Periodica-

mente, le domande saranno ria-


perte «sulla base delle risorse fi-
nanziarie disponibili».

I soggetti iscritti all’elenco po-


tranno, poi, fornire alle imprese
servizi di consulenza specialistica

«finalizzati a sostenere processi


di innovazione negli ambiti della
trasformazione tecnologica e di-

gitale, ammodernamento degli


assetti gestionali e organizzativi,
accesso ai mercati finanziari e dei

capitali», secondo quanto spiega


il Mise. Collegata a questa attività,
ci sarà l’emissione dei voucher.

Completato questo passaggio,


è possibile fare qualche calcolo
sui tempi di erogazione dei con-

tributi. L’elenco dei manager


verrà popolato tra settembre e
ottobre. Solo dopo sarà possibile

fare domanda per l’accesso agli


incentivi. Il , insomma, è di
fatto quasi tutto archiviato: è nel

 che lo strumento andrà a


pieno regime.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

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