Il Sole 24 Ore - 01.08.2019

(vip2019) #1

22 Giovedì 1 Agosto 2019 Il Sole 24 Ore


Norme & Tributi


Isa, Tria non concede lo stop


Commercialisti: via l’obbligo


ADEMPIMENTI


Il ministro alla Camera:


un passo indietro riesumare


gli studi di settore


Replica di Miani: chiediamo


la sperimentalità per il 


non il ritorno al passato


Marco Mobili


Giovanni Parente


ROMA


Il botta e risposta sugli Isa si con-


suma a distanza tra il ministro Gio-


vanni Tria e i commercialisti. Il ti-


tolare dell’Economia ha spento sul


nascere ogni possibilità di un avvio


soft, come auspicato e richiesto a


più riprese sia dai rappresentanti


istituzionali del Consiglio nazio-


nale che dai sindacati della catego-


ria. Nel rispondere in Aula alla Ca-


mera all’interrogazione presentata


da Fratelli d’Italia (primo firmata-


rio Francesco Lollobrigida) e solle-


citata dal sindacato Aidc, Tria ha


spiegato che «un’applicazione


“depotenziata” » provocherebbe


«un indesiderabile effetto di pena-


lizzazione proprio per i contri-


buenti più virtuosi e un altrettanto


non desiderabile effetto “premian-


te” per i soggetti con minore affi-


dabilità fiscale». Ad avviso del mi-


nistro, i virtuosi «si vedrebbero


privati della possibilità di accedere


ai rilevanti benefici premiali previ-


sti dalla norma istitutiva degli Isa»,


mentre i “meno affidabili” non po-


trebbero essere «individuati ai fini


dell’analisi del rischio di evasione


fiscale, rispetto alla quale gli Isa


costituiscono un efficace strumen-


to, utile a definire specifiche stra-


tegie di controllo».


Il “depotenziamento” degli Isa,


sempre seguendo il ragionamento


illustrato dal ministro a Montecito-


rio, poterebbe al paradosso di dover


indirizzare l’attività di controllo


«indistintamente a tutta la platea


dei contribuenti, in essa compresi i


contribuenti più virtuosi». E, nel


concludere la risposta, Tria eviden-


zia che «non farli entrare in vigore


e riesumare i vecchi studi di settore


sarebbe, anche per ammissione del-


le categorie professionali coinvolte,


un passo indietro rispetto al più in-


novativo sistema di compliance».


La risposta dei commercialisti


non si è fatta attendere. Il presiden-


te del Consiglio nazionale (Cndcec),


Massimo Miani, ha voluto mettere


in chiaro che «la richiesta di rendere


sperimentale per il  il nuovo


strumento non significa per noi tor-


nare agli studi di settore». Sotto la


lente i problemi che stanno emer-


gendo negli studi professionali alla


prova sul campo del nuovo stru-


mento. «Come ricorda il ministro,


abbiamo partecipato ai lavori delle


Commissioni consultive - mette in


luce Miani - sui nuovi indici di affi-


dabilità fiscale. Ma, mi preme sotto-


linearlo, non alla costruzione mate-


riale dello strumento. In ogni caso,


tutto ciò prescinde dalla constata-


zione del fatto che gli Isa, alla prima


prova sul campo, stanno generando


problemi di innegabile rilevanza.


Chiediamo solo che di questo si


prenda atto, non per tornare indie-


tro a un passato che non rimpian-


giamo, ma per costruire assieme al-


l’amministrazione fiscale un per-


corso più graduale e razionale in un


passaggio così significativo».


Al momento, l’unico “aiuto” arri-


vato nei confronti delle categorie


produttive e degli intermediari è


rappresentato dalla proroga al 


settembre dei versamenti d’impo-


sta, introdotta nella conversione del


decreto crescita (Dl /).


Il ministro nella sua risposta non


fa accenno a un eventuale mancato


gettito nel caso di un rinvio degli


Isa. Non avrebbe potuto essere al-


trimenti, considerando che la nor-


ma istitutiva degli Isa (articolo -bis


del Dl /) e la relazione tecni-


ca di accompagnamento non preve-


devano un maggior gettito nel pas-


saggio dagli studi di settore alle pa-


gelle fiscali. Resta il dato di fatto che


l’amministrazione finanziaria ha


mantenuto la barra dritta per far


partire, nonostante difficoltà ope-


rative e ritardi riconosciuti nei fatti


anche con la concessione della pro-


roga, gli Isa già dalla tornata dichia-


rativa di quest’anno.


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Adeguata verifica anche a distanza


INTERMEDIARI FINANZIARI


Nelle nuove disposizioni


Bankitalia anche una stretta


su Paesi e settori a rischio


Ranieri Razzante


Identificazione audio/video per i


clienti a distanza, nuovi indicatori re-


putazionali, verifica più stringente


per clienti dei Paesi terzi. Sono alcune


delle importanti novità contenute


nelle «Disposizioni in materia di ade-


guata verifica della clientela» emana-


te dalla Banca d’Italia il  luglio, dopo


una lunga consultazione. Aggiornano


il Provvedimento del  sugli


adempimenti di identificazione.


Il Dlgs /, di recepimento


della Quarta direttiva antiriciclaggio,


modificando significativamente il Dl-


gs / (il “decreto antiriciclag-


gio”) ha reso necessaria una profonda


revisione del Provvedimento. Si at-


tuano le importanti novità introdotte


dal Dlgs , come il più sistematico ri-


corso al principio dell’approccio basa-


to sul rischio: l’Autorità richiede ora


agli intermediari di definire, nelle


proprie policy antiriciclaggio, in mo-


do analitico, motivato e «sufficiente-


mente dettagliato» le scelte sui vari


profili rilevanti in materia di adeguata


verifica. Ogni cliente e prodotto dovrà


avere regole puntuali di profilazione.


Sono state, inoltre, chiarite alcune


definizioni. Per la titolarità effettiva


dei soggetti privi di personalità giuri-


dica (società di persone o altri soggetti


giuridici, pubblici o privati), si appli-


cano i criteri per le società di capitali,


ossia le percentuali di possesso azio-


nario superiore al  %, la proprietà


indiretta, la rappresentanza.


Data l’eliminazione delle fattispe-


cie qualificate ex lege come a basso ri-


schio (con adeguata verifica semplifi-


cata), ora si suggeriscono alcune fatti-


specie che possono ancora essere rite-


nute tali. Tra esse, la qualifica di


intermediario bancario o finanziario


che può essere ritenuta un fattore di


potenziale basso rischio, secondo


quanto indicato anche negli Orienta-


menti congiunti delle Autorità di vigi-


lanza europee (Aev) del .


Si precisa, comunque, che laddove


gli intermediari decidano di ricorrere


ad altri elementi indicativi di basso ri-


schio, dovranno motivare «adeguata-


mente» la scelta nella propria policy.


Le Disposizioni individuano anche


le misure rafforzate adottabili sulla


base dei fattori di rischio elevato pre-


visti dal decreto antiriciclaggio. In ag-


giunta, all’allegato  presentano casi-


stiche da esaminare per individuare


il grado di rischiosità della clientela.


Ad esempio, sono riconducibili a pro-


filo di rischio elevato le imprese che


hanno emesso azioni al portatore, so-


prattutto in Paesi esteri che in base al-


le valutazioni del Gafi presentano


«rating sfavorevoli» in materia di ob-


blighi di trasparenza societari, così


come le attività economiche al alto ri-


schio corruzione (erogazione fondi


comunitari, appalti pubblici, sanità,


edilizia, commercio di armi, difesa,


industria bellica, industria estrattiva,


raccolta e smaltimento rifiuti, produ-


zione di energie rinnovabili).


Un altro elemento di sicura novità


è la definizione di moderne procedure


di adeguata verifica “a distanza”. Gli


intermediari potranno anche avvaler-


si di «meccanismi di riscontro basati


su soluzioni tecnologiche innovative


e affidabili», come le forme di ricono-


scimento biometrico. L’allegato  de-


finisce anche procedure per l’adegua-


ta verifica in digitale da remoto attra-


verso registrazioni audio/video, che


ricalcano il Regolamento Spid (Siste-


ma pubblico di identità digitale) del


. Questa sezione risulta di strate-


gica importanza, perché le criticità ri-


feribili all’assenza del cliente all’atto


dell’identificazione vengono a tut-


t’oggi ritenute come il principale osta-


colo ad un processo di accurata sele-


zione della clientela.


Queste disposizioni andranno in-


tegrate nelle policy degli interme-


diari entro il  gennaio . E per i


nuovi soggetti o prodotti non più


esenti si dovrà provvedere alla prima


occasione utile.


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Piano non rispettato, paga il datore


SICUREZZA SUL LAVORO


Assolto il coordinatore


che non era stato informato


delle nuove operazioni


Luigi Caiazza


Il datore di lavoro che agisce in vio-


lazione delle prescrizioni predi-


sposte dal coordinatore per l’ese-


cuzione del cantiere risponde in


caso d’infortunio. La medesima re-


sponsabilità non ricade, invece, in


capo al coordinatore nel caso in cui


quest’ultimo non sia stato pronta-


mente avvisato dal datore della


nuova operazione di cantiere, nel


qual caso avrebbe potuto imporre


tempestivamente il rispetto delle


condizioni necessarie per assicu-


rare la messa in sicurezza della


nuova attività.


Il principio è stato chiarito dalla


IV Sezione penale della Corte di cas-


sazione con la sentenza /


depositata il  luglio, che ha so-


stanzialmente modificato le sen-


tenze dei giudici di merito di primo


e secondo grado, i quali avevano ri-


tenuto responsabili del grave infor-


tunio occorso ad un operaio non


soltanto il titolare dell’impresa edi-


le, datore di lavoro di quest’ultimo,


ma anche il coordinatore per l’ese-


cuzione nonchè il titolare di un’im-


presa subappaltatrice incaricata


dello smontaggio e del trasporto di


una gru da un cantiere all'altro. Pro-


prio in tale fase di lavoro l’operaio


aveva subito, infatti, un grave infor-


tunio ad un piede.


Nei fatti era avvenuto che il da-


tore di lavoro aveva conferito al


proprio dipendente un incarico ge-


nerico senza avere provveduto,


tuttavia, a spiegargli i rischi con-


nessi alla fase di trasporto della gru


su carrello, a fronte dei quali occor-


reva posizionarsi a una certa di-


stanza di sicurezza dal convoglio in


movimento.


In merito alla posizione del co-


ordinatore della sicurezza in fase


di esecuzione, in sede di ricorso è


emerso che l’impresa aveva predi-


sposto il piano operativo di sicu-


rezza dichiarando di essere l’uni-


ca azienda a occuparsi del tra-


sporto delle attrezzature e dei ma-


teriali necessari per l’esecuzione


delle opere. A fronte di ciò, il coor-


dinatore si era premurato di redi-


gere un documento che obbligava


l’impresa ad informarlo del-


l’eventuale presenza in cantiere di


altre aziende. Tutto ciò non è av-


venuto in quanto il titolare del-


l’impresa, pur avendo conferito


alla ditta subappaltatrice l’incari-


co di smontare la gru e di procede-


re al relativo trasporto in altro suo


cantiere, non ha comunicato al-


cunché al coordinatore.


A questo punto la Corte di legit-


timità, pur ravvisando la responsa-


bilità penale e civile del datore di


lavoro nei confronti dell’operaio


infortunato in quanto non aveva


provveduto a spiegare al proprio


dipendente i rischi connessi alla


fase di trasporto della gru su car-


rello, a fronte dei quali si doveva


realizzare la cautela di posizionarsi


a una certa distanza di sicurezza


dal convoglio in movimento, asso-


ciava a tale responsabilità quella


del titolare dell’impresa subappal-


tatrice per avere omesso di verifi-


care le condizioni di sicurezza, pri-


ma di dare disposizioni all’opera-


tore di mettere in movimento il


convoglio pur in presenza di per-


sone nella zona pericolosa.


Come anticipato, non veniva in-


vece ravvisata alcuna responsabili-


tà a carico del coordinatore del-


l’esecuzione in quanto non era sta-


to messo in condizioni, dal titolare


dell’impresa, di disporre le condi-


zioni di sicurezza relative allo


smontaggio e al trasporto della gru.


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QUOTIDIANO


DEL LAVORO


CONTRATTI COLLETTIVI


Per il deposito vale solo


l’applicativo del Lavoro


Dal  settembre tutti i depositi dei


contratti collettivi dovranno essere


effettuati attraverso l'applicativo on


line del ministero del Lavoro, non


potendo più essere trasmessi via


pec. Lo ha comunicato lo stesso


Ministero con la nota n.  del 


luglio scorso, in cui specifica che


l'uso dell'applicativo telematico


presente sul sito di cliclavoro sarà


obbligatorio per qualsiasi tipologia


di contratto collettivo per cui è


prescritto il deposito telematico ai


fini dell'accesso ad agevolazioni,.


—Barbara Massara


Il testo integrale dell’articolo su:


quotidianolavoro.ilsole24ore.com


QdL


Class action


in dubbio


per il socio


azionista


ASSONIME


Le irregolarità


dell’emittente escluse


dall’ambito oggettivo


Valerio Vallefuoco


Con la circolare  del  luglio


 Assonime fornisce un com-


mento ragionato della legge


/ ( si veda l’inserto del Sole


del  aprile), che ha modificato


profondamente la disciplina del-


l’azione di classe e collettiva inibi-


toria nel processo civile. Il docu-


mento fornisce un raffronto con


la precedente normativa indican-


do i nodi risolti e alcune criticità


da sciogliere da parte della dottri-


na e della giurisprudenza. La


nuova disciplina prevede stru-


menti processuali per consentire


a un insieme di soggetti danneg-


giati da una stessa condotta di far


valere in via congiunta le loro


omogenee richieste di risarci-


mento e far cessare atti che pos-


sono pregiudicare gli interessi di


più soggetti.


La circolare evidenzia la facol-


tà per i danneggiati di aderire al-


l’azione anche dopo la sentenza


che accerta la responsabilità del-


l’impresa, la previsione di una


sorta di disclosure delle prove ri-


levanti, l’introduzione di nuova


figura processuale il «rappresen-


tante comune degli aderenti», la


quantificazione a percentuale


delle spese nel caso di successo


dell’azione paragonata ai danni


punitivi. Nella circolare anche al-


cuni dubbi sull’ eventualità di po-


ter esperire l’azione di classe per


i rapporti tra società emittenti e


azionisti, alludendo alle ultime


crisi bancarie e finanziarie in cui


i piccoli azionisti sono stati coin-


volti in massa con danni patrimo-


niali rilevanti. Sulla base del vec-


chio testo del Codice del consumo


la questione era stata risolta ne-


gativamente in base a precedenti


di merito che avevano rilevato


l’impossibilità di attribuire al so-


cio, anche piccolo azionista, lo


status di consumatore, se esercita


dei diritti derivanti dalla sua qua-


lità di azionista. Si sarebbe, infat-


ti, trattato di un soggetto che già


faceva parte della società, e che


già partecipava al capitale di ri-


schio, agendo non come soggetto


estraneo. Secondo Assonime nel-


la nuova disciplina manca la qua-


lifica di consumatore che pertan-


to non costituirebbe una causa


ostativa all’azione di classe, ma


rimarrebbe la circostanza che


l’azionista sarebbe sempre una


parte della compagine societaria


e quindi non dovrebbe essere


considerato soggetto terzo ri-


spetto alla società emittente. Sul-


la esperibilità dell’azione di classe


per i piccoli azionisti la circolare


mette in dubbio che le eventuali


irregolarità commesse dall’emit-


tente e reclamate dagli azionisti


possano essere ricondotte nel pe-


rimetro delle attività di impresa


previste dalla norma processuale,


quelle che comportano offerte di


beni o servizi al mercato. Per ra-


gioni analoghe Assonime dubita


che l’azione di classe sia utilizza-


bile nei rapporti di lavoro (ad


esempio discriminazione da par-


te dei datori di lavoro) segnalando


la possibilità della tutela collettiva


per i lavoratori delle imprese e de-


gli enti gestori di servizi pubblici,


escludendola per altri. Si potreb-


be così configurare un vizio di co-


stituzionalità. I dubbi della circo-


lare riguardano anche l’applica-


bilità di azioni di classe ai danni


alla salute per la particolarità del-


l’accertamento di tali situazioni.


Assonime rammenta che la


legge / entrerà in vigore il


 aprile , per consentire al


ministero della Giustizia di ade-


guare i sistemi informatici. Le di-


sposizioni si applicheranno solo


alle condotte illecite poste in es-


sere dopo l’entrata in vigore men-


tre alle condotte illecite prece-


denti si applicano le vecchie rego-


le. Rimane il dubbio sulla discipli-


na applicabile alle condotte


iniziate prima dell’ entrata in vi-


gore e continuate dopo tale data.


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Fondo venture capital,


condizioni di mercato


o regime di esenzione


MISE


Definito il funzionamento


del meccanismo rilanciato


dalla legge di Bilancio


Alessandro Germani


La pubblicazione del decreto del mi-


nistero dello Sviluppo economico


del  giugno  sull’investimento


mediante il Fondo di sostegno al


venture capital dà attuazione a que-


sta misura che è stata rilanciata con


la legge di Bilancio .


Riprendendo l’articolo , comma


 della legge /, l’articolo 


del decreto stabilisce che il Mise, me-


diante le risorse del Fondo, opera in-


vestendo:


in uno o più fondi per il venture ca-


pital;


in uno o più Oicr che investono in


fondi per il venture capital, istituiti


e gestiti dalla Sgr o da altre società


autorizzate da Bankitalia a prestare


il servizio di gestione collettiva del


risparmio.


Questo investimento può essere


effettuato a condizioni di mercato,


in regime di esenzione, o con le due


modalità. Con queste stesse moda-


lità, poi, operano sia i fondi per il


venture capital sia gli Oicr che inve-


stono in fondi di venture capital.


Questo si declina nell’articolo , se-


condo cui l’intervento avviene a


condizioni di mercato quando si ri-


spettano le condizioni del cosiddet-


to «test dell’operatore in un’econo-


mia di mercato», soddisfatte quan-


do l’investimento:


è effettuato a condizioni di merca-


to, o la Sgr è un soggetto autonomo,


indipendente, sottoposto a regole di


mercato, gestito secondo una pro-


spettiva puramente commerciale,


dotato di presidi organizzativi e di


governance adeguati e le cui decisio-


ni di investimento sono orientate


esclusivamente al profitto, ed adot-


tate in piena indipendenza e sulla


base di motivazioni essenzialmente


commerciali;


è effettuato unitamente ad altri in-


vestitori privati indipendenti, cioè


non azionisti dell’impresa ammissi-


bile in cui investono, quando questi


ultimi: sottoscrivono quote o azioni


di un fondo di venture capital per un


valore almeno pari al %; coinve-


stono nelle singole operazioni per


un importo almeno pari al % del-


l’investimento nella singola opera-


zione; effettuano una combinazione


delle prime due ipotesi sempre al-


meno pari al  per cento.


Alternativamente, l’intervento è


effettuato alle stesse condizioni e ha


una rilevanza economica effettiva,


da valutare caso per caso.


L’intervento in esenzione è, inve-


ce, disciplinato dall’articolo  ed è


soddisfatto quando il fondo di ven-


ture capital investe in Pmi non quo-


tate che soddisfino almeno una delle


seguenti condizioni:


non hanno operato in alcun mer-


cato, con un intervento di investitori


privati indipendenti almeno del %


dell’operazione;


operano in un mercato qualsiasi


da meno di sette anni dalla loro pri-


ma vendita commerciale, con un in-


tervento di investitori privati indi-


pendenti almeno del %;


necessitano di un investimento in-


ziale per il finanziamento del rischio


superiore al % del fatturato medio


annuo degli ultimi cinque anni, con


un intervento di investitori privati


indipendenti almeno del %.


L’investimento in ciascuna Pmi


non può eccedere i  milioni. In ba-


se all’articolo  del Dm, anche le ri-


sorse assegnate a Invitalia, che con


la legge di Bilancio sono state riattri-


buite al Mise, sono investite in fondi


(o fondi di fondi) di venture capital


istituiti e gestiti da Sgr e dagli altri


soggetti di cui all’articolo . Conse-


guentemente in base all’articolo 


entrambe le tipologie di fondi di


venture capital investono nel capita-


le di rischio di Pmi con elevato po-


tenziale di sviluppo, non quotate,


che si trovano nelle fase di speri-


mentazione (seed financing), costi-


tuzione (start up financing), avvio


dell’attività (early stage financing) o


sviluppo del prodotto (expansion,


scale up financing), potendo investi-


re un massimo del % del valore de-


gli attivi in Pmi con azioni quotate.


Il regolamento del fondo predispo-


sto dalla Sgr è approvato entro  gior-


ni dal ministero e le commissioni an-


nue sono determinate sulla base degli


standard di mercato. Le risorse per gli


interventi di cui all’articolo  sono pari


a  milioni, mentre per gli interventi


di cui all’articolo  sono pari a  mi-


lioni, oltre ai dividendi delle partecipa-


te del Mef fino al %, rispetto al mini-


mo del % della legge di Bilancio .


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Online gli stipendi


di tutti i dirigenti Pa


ANAC


Obblighi di pubblicazione


anche per enti locali, sanità


e ordini professionali


Gianni Trovati


ROMA

L’obbligo di pubblicare su Inter-


net redditi e patrimoni si applica


anche ai dirigenti di vertice di Re-


gioni, enti locali e Authority. E la


trasparenza “minima”, quella


che impone di mostrare online


almeno stipendi e rimborsi spe-


se, riguarda tutte le figure diri-


genziali della Pa, compresi i tito-


lari di «incarichi di funzione diri-


genziale» che non hanno la qua-


lifica di dirigente o non sono


dipendenti pubblici.


L’Anac aggiorna le regole sulla


trasparenza introdotte dalla legge


Severino (delibera / pub-


blicata ieri) dopo la sentenza


/ con cui la Corte costitu-


zionale aveva bocciato a gennaio


il trattamento uguale per tutti im-


posta dalla norma originaria. La


Consulta aveva giudicato irragio-


nevole imporre gli stessi obblighi


a tutti i dirigenti, dai più impor-


tanti vertici ministeriali all’ultimo


funzionario locale, senza tener


conto del loro potere effettivo e


quindi dell’esposizione al «rischio


corruttivo» che i dati online pro-


vano a contrastare.


Da qui era nato un doppio bi-


nario: obbligo pieno, compresi


redditi e patrimoni, solo ai vertici


apicali della Pa, dai segretari ge-


nerali dei ministeri ai dirigenti


generali nominati con Dpcm, e


obbligo ridotto a stipendi e rim-


borsi spese per gli altri. Una di-


stinzione provvisorioa come av-


vertito dalla stessa Corte invitan-


do Governo e Parlamento a rimet-


tere mano alla norma. La politica


non l’ha fatto e ora interviene


l’Anac. Mantenendo il più ampio


possibile il raggio d’azione della


trasparenza.


Primo: l’obbligo esteso a reddi-


ti e patrimoni non si limita ai ver-


tici della Pa centrale, come fareb-


be pensare il riferimento alla nor-


ma (articolo , commi  e  del


Dlgs /) indicata dalla Cor-


te per tracciare il confine. Ma si


estende ad Authority (la battaglia


era nata al Garante Privacy), enti


territoriali, autorità porturali e


ordini professionali. Il criterio è


funzionale: chi è a capo di struttu-


re articolate in uffici di livello diri-


genziale deve pubblicare tutto.


Anche la trasparenza “allegge-


rita” (stipendi e rimborsi) si appli-


ca a tutte le Pa, sanità compresa, e


a tutte le figure dirigenziali: com-


presi i titolari di incarichi di studio


e consulenza, uffici di diretta col-


laborazione e ispettori, anche se


non sono dipendenti pubblici o


non hanno qualifica dirigenziale


(per esempio i titolari di posizioni


organizzative). Trasparenza per


tutti, insomma, in attesa che qual-


cuno metta ordine nelle norme.


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QUOTIDIANO


DEL FISCO


IL DOSSIER


Dal software


ai versamenti


Le nuove pagelle fiscali sotto i


riflettori. Il debutto degli Isa


(indici sintetici di affidabilità


fiscale), che da quest’anno


prendono il posto degli studi di


settore, sta comportando


difficoltà applicative anche alla


luce dei ritardi con cui è stato


diffuso il software per la loro


compilazione. Ritardi che hanno


indotto il Parlamento nella


conversione del decreto crescita


(Dl /) a spostare il termine


per i versamenti d’imposta al


prossimo  settembre. Per


ricostruire le ultime novità «Il


Quotidiano del Fisco» propone ai


suoi lettori un dossier da cui è


possibile accedere ai più recenti


articoli pubblicati sull’argomento.


Il dossier Isa è disponibile su:


quotidianofisco.ilsole24ore.com


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