22 Giovedì 1 Agosto 2019 Il Sole 24 Ore
Norme & Tributi
Isa, Tria non concede lo stop
Commercialisti: via l’obbligo
ADEMPIMENTI
Il ministro alla Camera:
un passo indietro riesumare
gli studi di settore
Replica di Miani: chiediamo
la sperimentalità per il
non il ritorno al passato
Marco Mobili
Giovanni Parente
ROMA
Il botta e risposta sugli Isa si con-
suma a distanza tra il ministro Gio-
vanni Tria e i commercialisti. Il ti-
tolare dell’Economia ha spento sul
nascere ogni possibilità di un avvio
soft, come auspicato e richiesto a
più riprese sia dai rappresentanti
istituzionali del Consiglio nazio-
nale che dai sindacati della catego-
ria. Nel rispondere in Aula alla Ca-
mera all’interrogazione presentata
da Fratelli d’Italia (primo firmata-
rio Francesco Lollobrigida) e solle-
citata dal sindacato Aidc, Tria ha
spiegato che «un’applicazione
“depotenziata” » provocherebbe
«un indesiderabile effetto di pena-
lizzazione proprio per i contri-
buenti più virtuosi e un altrettanto
non desiderabile effetto “premian-
te” per i soggetti con minore affi-
dabilità fiscale». Ad avviso del mi-
nistro, i virtuosi «si vedrebbero
privati della possibilità di accedere
ai rilevanti benefici premiali previ-
sti dalla norma istitutiva degli Isa»,
mentre i “meno affidabili” non po-
trebbero essere «individuati ai fini
dell’analisi del rischio di evasione
fiscale, rispetto alla quale gli Isa
costituiscono un efficace strumen-
to, utile a definire specifiche stra-
tegie di controllo».
Il “depotenziamento” degli Isa,
sempre seguendo il ragionamento
illustrato dal ministro a Montecito-
rio, poterebbe al paradosso di dover
indirizzare l’attività di controllo
«indistintamente a tutta la platea
dei contribuenti, in essa compresi i
contribuenti più virtuosi». E, nel
concludere la risposta, Tria eviden-
zia che «non farli entrare in vigore
e riesumare i vecchi studi di settore
sarebbe, anche per ammissione del-
le categorie professionali coinvolte,
un passo indietro rispetto al più in-
novativo sistema di compliance».
La risposta dei commercialisti
non si è fatta attendere. Il presiden-
te del Consiglio nazionale (Cndcec),
Massimo Miani, ha voluto mettere
in chiaro che «la richiesta di rendere
sperimentale per il il nuovo
strumento non significa per noi tor-
nare agli studi di settore». Sotto la
lente i problemi che stanno emer-
gendo negli studi professionali alla
prova sul campo del nuovo stru-
mento. «Come ricorda il ministro,
abbiamo partecipato ai lavori delle
Commissioni consultive - mette in
luce Miani - sui nuovi indici di affi-
dabilità fiscale. Ma, mi preme sotto-
linearlo, non alla costruzione mate-
riale dello strumento. In ogni caso,
tutto ciò prescinde dalla constata-
zione del fatto che gli Isa, alla prima
prova sul campo, stanno generando
problemi di innegabile rilevanza.
Chiediamo solo che di questo si
prenda atto, non per tornare indie-
tro a un passato che non rimpian-
giamo, ma per costruire assieme al-
l’amministrazione fiscale un per-
corso più graduale e razionale in un
passaggio così significativo».
Al momento, l’unico “aiuto” arri-
vato nei confronti delle categorie
produttive e degli intermediari è
rappresentato dalla proroga al
settembre dei versamenti d’impo-
sta, introdotta nella conversione del
decreto crescita (Dl /).
Il ministro nella sua risposta non
fa accenno a un eventuale mancato
gettito nel caso di un rinvio degli
Isa. Non avrebbe potuto essere al-
trimenti, considerando che la nor-
ma istitutiva degli Isa (articolo -bis
del Dl /) e la relazione tecni-
ca di accompagnamento non preve-
devano un maggior gettito nel pas-
saggio dagli studi di settore alle pa-
gelle fiscali. Resta il dato di fatto che
l’amministrazione finanziaria ha
mantenuto la barra dritta per far
partire, nonostante difficoltà ope-
rative e ritardi riconosciuti nei fatti
anche con la concessione della pro-
roga, gli Isa già dalla tornata dichia-
rativa di quest’anno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Adeguata verifica anche a distanza
INTERMEDIARI FINANZIARI
Nelle nuove disposizioni
Bankitalia anche una stretta
su Paesi e settori a rischio
Ranieri Razzante
Identificazione audio/video per i
clienti a distanza, nuovi indicatori re-
putazionali, verifica più stringente
per clienti dei Paesi terzi. Sono alcune
delle importanti novità contenute
nelle «Disposizioni in materia di ade-
guata verifica della clientela» emana-
te dalla Banca d’Italia il luglio, dopo
una lunga consultazione. Aggiornano
il Provvedimento del sugli
adempimenti di identificazione.
Il Dlgs /, di recepimento
della Quarta direttiva antiriciclaggio,
modificando significativamente il Dl-
gs / (il “decreto antiriciclag-
gio”) ha reso necessaria una profonda
revisione del Provvedimento. Si at-
tuano le importanti novità introdotte
dal Dlgs , come il più sistematico ri-
corso al principio dell’approccio basa-
to sul rischio: l’Autorità richiede ora
agli intermediari di definire, nelle
proprie policy antiriciclaggio, in mo-
do analitico, motivato e «sufficiente-
mente dettagliato» le scelte sui vari
profili rilevanti in materia di adeguata
verifica. Ogni cliente e prodotto dovrà
avere regole puntuali di profilazione.
Sono state, inoltre, chiarite alcune
definizioni. Per la titolarità effettiva
dei soggetti privi di personalità giuri-
dica (società di persone o altri soggetti
giuridici, pubblici o privati), si appli-
cano i criteri per le società di capitali,
ossia le percentuali di possesso azio-
nario superiore al %, la proprietà
indiretta, la rappresentanza.
Data l’eliminazione delle fattispe-
cie qualificate ex lege come a basso ri-
schio (con adeguata verifica semplifi-
cata), ora si suggeriscono alcune fatti-
specie che possono ancora essere rite-
nute tali. Tra esse, la qualifica di
intermediario bancario o finanziario
che può essere ritenuta un fattore di
potenziale basso rischio, secondo
quanto indicato anche negli Orienta-
menti congiunti delle Autorità di vigi-
lanza europee (Aev) del .
Si precisa, comunque, che laddove
gli intermediari decidano di ricorrere
ad altri elementi indicativi di basso ri-
schio, dovranno motivare «adeguata-
mente» la scelta nella propria policy.
Le Disposizioni individuano anche
le misure rafforzate adottabili sulla
base dei fattori di rischio elevato pre-
visti dal decreto antiriciclaggio. In ag-
giunta, all’allegato presentano casi-
stiche da esaminare per individuare
il grado di rischiosità della clientela.
Ad esempio, sono riconducibili a pro-
filo di rischio elevato le imprese che
hanno emesso azioni al portatore, so-
prattutto in Paesi esteri che in base al-
le valutazioni del Gafi presentano
«rating sfavorevoli» in materia di ob-
blighi di trasparenza societari, così
come le attività economiche al alto ri-
schio corruzione (erogazione fondi
comunitari, appalti pubblici, sanità,
edilizia, commercio di armi, difesa,
industria bellica, industria estrattiva,
raccolta e smaltimento rifiuti, produ-
zione di energie rinnovabili).
Un altro elemento di sicura novità
è la definizione di moderne procedure
di adeguata verifica “a distanza”. Gli
intermediari potranno anche avvaler-
si di «meccanismi di riscontro basati
su soluzioni tecnologiche innovative
e affidabili», come le forme di ricono-
scimento biometrico. L’allegato de-
finisce anche procedure per l’adegua-
ta verifica in digitale da remoto attra-
verso registrazioni audio/video, che
ricalcano il Regolamento Spid (Siste-
ma pubblico di identità digitale) del
. Questa sezione risulta di strate-
gica importanza, perché le criticità ri-
feribili all’assenza del cliente all’atto
dell’identificazione vengono a tut-
t’oggi ritenute come il principale osta-
colo ad un processo di accurata sele-
zione della clientela.
Queste disposizioni andranno in-
tegrate nelle policy degli interme-
diari entro il gennaio . E per i
nuovi soggetti o prodotti non più
esenti si dovrà provvedere alla prima
occasione utile.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Piano non rispettato, paga il datore
SICUREZZA SUL LAVORO
Assolto il coordinatore
che non era stato informato
delle nuove operazioni
Luigi Caiazza
Il datore di lavoro che agisce in vio-
lazione delle prescrizioni predi-
sposte dal coordinatore per l’ese-
cuzione del cantiere risponde in
caso d’infortunio. La medesima re-
sponsabilità non ricade, invece, in
capo al coordinatore nel caso in cui
quest’ultimo non sia stato pronta-
mente avvisato dal datore della
nuova operazione di cantiere, nel
qual caso avrebbe potuto imporre
tempestivamente il rispetto delle
condizioni necessarie per assicu-
rare la messa in sicurezza della
nuova attività.
Il principio è stato chiarito dalla
IV Sezione penale della Corte di cas-
sazione con la sentenza /
depositata il luglio, che ha so-
stanzialmente modificato le sen-
tenze dei giudici di merito di primo
e secondo grado, i quali avevano ri-
tenuto responsabili del grave infor-
tunio occorso ad un operaio non
soltanto il titolare dell’impresa edi-
le, datore di lavoro di quest’ultimo,
ma anche il coordinatore per l’ese-
cuzione nonchè il titolare di un’im-
presa subappaltatrice incaricata
dello smontaggio e del trasporto di
una gru da un cantiere all'altro. Pro-
prio in tale fase di lavoro l’operaio
aveva subito, infatti, un grave infor-
tunio ad un piede.
Nei fatti era avvenuto che il da-
tore di lavoro aveva conferito al
proprio dipendente un incarico ge-
nerico senza avere provveduto,
tuttavia, a spiegargli i rischi con-
nessi alla fase di trasporto della gru
su carrello, a fronte dei quali occor-
reva posizionarsi a una certa di-
stanza di sicurezza dal convoglio in
movimento.
In merito alla posizione del co-
ordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione, in sede di ricorso è
emerso che l’impresa aveva predi-
sposto il piano operativo di sicu-
rezza dichiarando di essere l’uni-
ca azienda a occuparsi del tra-
sporto delle attrezzature e dei ma-
teriali necessari per l’esecuzione
delle opere. A fronte di ciò, il coor-
dinatore si era premurato di redi-
gere un documento che obbligava
l’impresa ad informarlo del-
l’eventuale presenza in cantiere di
altre aziende. Tutto ciò non è av-
venuto in quanto il titolare del-
l’impresa, pur avendo conferito
alla ditta subappaltatrice l’incari-
co di smontare la gru e di procede-
re al relativo trasporto in altro suo
cantiere, non ha comunicato al-
cunché al coordinatore.
A questo punto la Corte di legit-
timità, pur ravvisando la responsa-
bilità penale e civile del datore di
lavoro nei confronti dell’operaio
infortunato in quanto non aveva
provveduto a spiegare al proprio
dipendente i rischi connessi alla
fase di trasporto della gru su car-
rello, a fronte dei quali si doveva
realizzare la cautela di posizionarsi
a una certa distanza di sicurezza
dal convoglio in movimento, asso-
ciava a tale responsabilità quella
del titolare dell’impresa subappal-
tatrice per avere omesso di verifi-
care le condizioni di sicurezza, pri-
ma di dare disposizioni all’opera-
tore di mettere in movimento il
convoglio pur in presenza di per-
sone nella zona pericolosa.
Come anticipato, non veniva in-
vece ravvisata alcuna responsabili-
tà a carico del coordinatore del-
l’esecuzione in quanto non era sta-
to messo in condizioni, dal titolare
dell’impresa, di disporre le condi-
zioni di sicurezza relative allo
smontaggio e al trasporto della gru.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
QUOTIDIANO
DEL LAVORO
CONTRATTI COLLETTIVI
Per il deposito vale solo
l’applicativo del Lavoro
Dal settembre tutti i depositi dei
contratti collettivi dovranno essere
effettuati attraverso l'applicativo on
line del ministero del Lavoro, non
potendo più essere trasmessi via
pec. Lo ha comunicato lo stesso
Ministero con la nota n. del
luglio scorso, in cui specifica che
l'uso dell'applicativo telematico
presente sul sito di cliclavoro sarà
obbligatorio per qualsiasi tipologia
di contratto collettivo per cui è
prescritto il deposito telematico ai
fini dell'accesso ad agevolazioni,.
—Barbara Massara
Il testo integrale dell’articolo su:
quotidianolavoro.ilsole24ore.com
QdL
Class action
in dubbio
per il socio
azionista
ASSONIME
Le irregolarità
dell’emittente escluse
dall’ambito oggettivo
Valerio Vallefuoco
Con la circolare del luglio
Assonime fornisce un com-
mento ragionato della legge
/ ( si veda l’inserto del Sole
del aprile), che ha modificato
profondamente la disciplina del-
l’azione di classe e collettiva inibi-
toria nel processo civile. Il docu-
mento fornisce un raffronto con
la precedente normativa indican-
do i nodi risolti e alcune criticità
da sciogliere da parte della dottri-
na e della giurisprudenza. La
nuova disciplina prevede stru-
menti processuali per consentire
a un insieme di soggetti danneg-
giati da una stessa condotta di far
valere in via congiunta le loro
omogenee richieste di risarci-
mento e far cessare atti che pos-
sono pregiudicare gli interessi di
più soggetti.
La circolare evidenzia la facol-
tà per i danneggiati di aderire al-
l’azione anche dopo la sentenza
che accerta la responsabilità del-
l’impresa, la previsione di una
sorta di disclosure delle prove ri-
levanti, l’introduzione di nuova
figura processuale il «rappresen-
tante comune degli aderenti», la
quantificazione a percentuale
delle spese nel caso di successo
dell’azione paragonata ai danni
punitivi. Nella circolare anche al-
cuni dubbi sull’ eventualità di po-
ter esperire l’azione di classe per
i rapporti tra società emittenti e
azionisti, alludendo alle ultime
crisi bancarie e finanziarie in cui
i piccoli azionisti sono stati coin-
volti in massa con danni patrimo-
niali rilevanti. Sulla base del vec-
chio testo del Codice del consumo
la questione era stata risolta ne-
gativamente in base a precedenti
di merito che avevano rilevato
l’impossibilità di attribuire al so-
cio, anche piccolo azionista, lo
status di consumatore, se esercita
dei diritti derivanti dalla sua qua-
lità di azionista. Si sarebbe, infat-
ti, trattato di un soggetto che già
faceva parte della società, e che
già partecipava al capitale di ri-
schio, agendo non come soggetto
estraneo. Secondo Assonime nel-
la nuova disciplina manca la qua-
lifica di consumatore che pertan-
to non costituirebbe una causa
ostativa all’azione di classe, ma
rimarrebbe la circostanza che
l’azionista sarebbe sempre una
parte della compagine societaria
e quindi non dovrebbe essere
considerato soggetto terzo ri-
spetto alla società emittente. Sul-
la esperibilità dell’azione di classe
per i piccoli azionisti la circolare
mette in dubbio che le eventuali
irregolarità commesse dall’emit-
tente e reclamate dagli azionisti
possano essere ricondotte nel pe-
rimetro delle attività di impresa
previste dalla norma processuale,
quelle che comportano offerte di
beni o servizi al mercato. Per ra-
gioni analoghe Assonime dubita
che l’azione di classe sia utilizza-
bile nei rapporti di lavoro (ad
esempio discriminazione da par-
te dei datori di lavoro) segnalando
la possibilità della tutela collettiva
per i lavoratori delle imprese e de-
gli enti gestori di servizi pubblici,
escludendola per altri. Si potreb-
be così configurare un vizio di co-
stituzionalità. I dubbi della circo-
lare riguardano anche l’applica-
bilità di azioni di classe ai danni
alla salute per la particolarità del-
l’accertamento di tali situazioni.
Assonime rammenta che la
legge / entrerà in vigore il
aprile , per consentire al
ministero della Giustizia di ade-
guare i sistemi informatici. Le di-
sposizioni si applicheranno solo
alle condotte illecite poste in es-
sere dopo l’entrata in vigore men-
tre alle condotte illecite prece-
denti si applicano le vecchie rego-
le. Rimane il dubbio sulla discipli-
na applicabile alle condotte
iniziate prima dell’ entrata in vi-
gore e continuate dopo tale data.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Fondo venture capital,
condizioni di mercato
o regime di esenzione
MISE
Definito il funzionamento
del meccanismo rilanciato
dalla legge di Bilancio
Alessandro Germani
La pubblicazione del decreto del mi-
nistero dello Sviluppo economico
del giugno sull’investimento
mediante il Fondo di sostegno al
venture capital dà attuazione a que-
sta misura che è stata rilanciata con
la legge di Bilancio .
Riprendendo l’articolo , comma
della legge /, l’articolo
del decreto stabilisce che il Mise, me-
diante le risorse del Fondo, opera in-
vestendo:
in uno o più fondi per il venture ca-
pital;
in uno o più Oicr che investono in
fondi per il venture capital, istituiti
e gestiti dalla Sgr o da altre società
autorizzate da Bankitalia a prestare
il servizio di gestione collettiva del
risparmio.
Questo investimento può essere
effettuato a condizioni di mercato,
in regime di esenzione, o con le due
modalità. Con queste stesse moda-
lità, poi, operano sia i fondi per il
venture capital sia gli Oicr che inve-
stono in fondi di venture capital.
Questo si declina nell’articolo , se-
condo cui l’intervento avviene a
condizioni di mercato quando si ri-
spettano le condizioni del cosiddet-
to «test dell’operatore in un’econo-
mia di mercato», soddisfatte quan-
do l’investimento:
è effettuato a condizioni di merca-
to, o la Sgr è un soggetto autonomo,
indipendente, sottoposto a regole di
mercato, gestito secondo una pro-
spettiva puramente commerciale,
dotato di presidi organizzativi e di
governance adeguati e le cui decisio-
ni di investimento sono orientate
esclusivamente al profitto, ed adot-
tate in piena indipendenza e sulla
base di motivazioni essenzialmente
commerciali;
è effettuato unitamente ad altri in-
vestitori privati indipendenti, cioè
non azionisti dell’impresa ammissi-
bile in cui investono, quando questi
ultimi: sottoscrivono quote o azioni
di un fondo di venture capital per un
valore almeno pari al %; coinve-
stono nelle singole operazioni per
un importo almeno pari al % del-
l’investimento nella singola opera-
zione; effettuano una combinazione
delle prime due ipotesi sempre al-
meno pari al per cento.
Alternativamente, l’intervento è
effettuato alle stesse condizioni e ha
una rilevanza economica effettiva,
da valutare caso per caso.
L’intervento in esenzione è, inve-
ce, disciplinato dall’articolo ed è
soddisfatto quando il fondo di ven-
ture capital investe in Pmi non quo-
tate che soddisfino almeno una delle
seguenti condizioni:
non hanno operato in alcun mer-
cato, con un intervento di investitori
privati indipendenti almeno del %
dell’operazione;
operano in un mercato qualsiasi
da meno di sette anni dalla loro pri-
ma vendita commerciale, con un in-
tervento di investitori privati indi-
pendenti almeno del %;
necessitano di un investimento in-
ziale per il finanziamento del rischio
superiore al % del fatturato medio
annuo degli ultimi cinque anni, con
un intervento di investitori privati
indipendenti almeno del %.
L’investimento in ciascuna Pmi
non può eccedere i milioni. In ba-
se all’articolo del Dm, anche le ri-
sorse assegnate a Invitalia, che con
la legge di Bilancio sono state riattri-
buite al Mise, sono investite in fondi
(o fondi di fondi) di venture capital
istituiti e gestiti da Sgr e dagli altri
soggetti di cui all’articolo . Conse-
guentemente in base all’articolo
entrambe le tipologie di fondi di
venture capital investono nel capita-
le di rischio di Pmi con elevato po-
tenziale di sviluppo, non quotate,
che si trovano nelle fase di speri-
mentazione (seed financing), costi-
tuzione (start up financing), avvio
dell’attività (early stage financing) o
sviluppo del prodotto (expansion,
scale up financing), potendo investi-
re un massimo del % del valore de-
gli attivi in Pmi con azioni quotate.
Il regolamento del fondo predispo-
sto dalla Sgr è approvato entro gior-
ni dal ministero e le commissioni an-
nue sono determinate sulla base degli
standard di mercato. Le risorse per gli
interventi di cui all’articolo sono pari
a milioni, mentre per gli interventi
di cui all’articolo sono pari a mi-
lioni, oltre ai dividendi delle partecipa-
te del Mef fino al %, rispetto al mini-
mo del % della legge di Bilancio .
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Online gli stipendi
di tutti i dirigenti Pa
ANAC
Obblighi di pubblicazione
anche per enti locali, sanità
e ordini professionali
Gianni Trovati
ROMA
L’obbligo di pubblicare su Inter-
net redditi e patrimoni si applica
anche ai dirigenti di vertice di Re-
gioni, enti locali e Authority. E la
trasparenza “minima”, quella
che impone di mostrare online
almeno stipendi e rimborsi spe-
se, riguarda tutte le figure diri-
genziali della Pa, compresi i tito-
lari di «incarichi di funzione diri-
genziale» che non hanno la qua-
lifica di dirigente o non sono
dipendenti pubblici.
L’Anac aggiorna le regole sulla
trasparenza introdotte dalla legge
Severino (delibera / pub-
blicata ieri) dopo la sentenza
/ con cui la Corte costitu-
zionale aveva bocciato a gennaio
il trattamento uguale per tutti im-
posta dalla norma originaria. La
Consulta aveva giudicato irragio-
nevole imporre gli stessi obblighi
a tutti i dirigenti, dai più impor-
tanti vertici ministeriali all’ultimo
funzionario locale, senza tener
conto del loro potere effettivo e
quindi dell’esposizione al «rischio
corruttivo» che i dati online pro-
vano a contrastare.
Da qui era nato un doppio bi-
nario: obbligo pieno, compresi
redditi e patrimoni, solo ai vertici
apicali della Pa, dai segretari ge-
nerali dei ministeri ai dirigenti
generali nominati con Dpcm, e
obbligo ridotto a stipendi e rim-
borsi spese per gli altri. Una di-
stinzione provvisorioa come av-
vertito dalla stessa Corte invitan-
do Governo e Parlamento a rimet-
tere mano alla norma. La politica
non l’ha fatto e ora interviene
l’Anac. Mantenendo il più ampio
possibile il raggio d’azione della
trasparenza.
Primo: l’obbligo esteso a reddi-
ti e patrimoni non si limita ai ver-
tici della Pa centrale, come fareb-
be pensare il riferimento alla nor-
ma (articolo , commi e del
Dlgs /) indicata dalla Cor-
te per tracciare il confine. Ma si
estende ad Authority (la battaglia
era nata al Garante Privacy), enti
territoriali, autorità porturali e
ordini professionali. Il criterio è
funzionale: chi è a capo di struttu-
re articolate in uffici di livello diri-
genziale deve pubblicare tutto.
Anche la trasparenza “allegge-
rita” (stipendi e rimborsi) si appli-
ca a tutte le Pa, sanità compresa, e
a tutte le figure dirigenziali: com-
presi i titolari di incarichi di studio
e consulenza, uffici di diretta col-
laborazione e ispettori, anche se
non sono dipendenti pubblici o
non hanno qualifica dirigenziale
(per esempio i titolari di posizioni
organizzative). Trasparenza per
tutti, insomma, in attesa che qual-
cuno metta ordine nelle norme.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
QUOTIDIANO
DEL FISCO
IL DOSSIER
Dal software
ai versamenti
Le nuove pagelle fiscali sotto i
riflettori. Il debutto degli Isa
(indici sintetici di affidabilità
fiscale), che da quest’anno
prendono il posto degli studi di
settore, sta comportando
difficoltà applicative anche alla
luce dei ritardi con cui è stato
diffuso il software per la loro
compilazione. Ritardi che hanno
indotto il Parlamento nella
conversione del decreto crescita
(Dl /) a spostare il termine
per i versamenti d’imposta al
prossimo settembre. Per
ricostruire le ultime novità «Il
Quotidiano del Fisco» propone ai
suoi lettori un dossier da cui è
possibile accedere ai più recenti
articoli pubblicati sull’argomento.
Il dossier Isa è disponibile su:
quotidianofisco.ilsole24ore.com
QdF