Il Sole 24 Ore - 04.03.2020

(National Geographic (Little) Kids) #1

Il Sole 24 Ore Mercoledì 4 Marzo 2020 25


Norme & Tributi


INPS E INAIL


Contributi sospesi


per tutti gli operatori


del turismo


Antonello Orlando


All’interno delle misure di soste-
gno previste dal decreto legge

/, gli articoli  e  sono dedi-
cati ai provvedimenti di sospen-

sione degli adempimenti e dei pa-


gamenti dei contributi previden-
ziali e assistenziali per le realtà

imprenditoriali colpite dall’epide-


mia del coronavirus.
In particolare, la norma preve-

de all’articolo  la sospensione nei


dieci comuni lombardi e nell’unico
del Veneto, espressamente nomi-

nati nell’allegato  al decreto del


presidente del consiglio dei mini-
stri del ° marzo, degli ordinari ter-

mini degli adempimenti, come le


denunce mensili, e dei versamenti
dei contributi e dei premi previ-

denziali e assistenziali che vedono


i termini di invio e pagamento sca-
dere nel periodo compreso fra il 

febbraio e il  aprile prossimo.


Non è prevista la restituzione di
contributi già versati a favore degli

enti che gestiscono l’assicurazione


obbligatoria (Inps, Inail).
La sospensione disposta dal de-

creto terminerà il  aprile con


una ripresa dei versamenti a parti-
re dal primo maggio, con la possi-

bilità di rateizzare i contributi e i


premi dovuti con un massimo di
cinque rate mensili di uguale im-

porto, da maggio a settembre
, senza alcuna maggiorazione

dovuta a sanzioni o interessi adde-


bitabili né per il ritardo né per la
rateizzazione.

L’articolo  del decreto prevede


ulteriori misure a favore delle im-
prese del settore del turismo e

dell’accoglienza, delle strutture


ricettive, nonché delle agenzie di
viaggio e, ancora, dei tour opera-

tor che hanno la propria sede le-


gale o operativa non solo negli 
comuni della zona rossa, ma in

qualsiasi comune situato nei ter-


ritori dello Stato italiano, allar-
gando la platea in considerazione

della sofferenza patita da questo


settore a causa della contrazione
dei movimenti turistici dall’Italia,

nonché verso il nostro Paese.


Solo per le imprese turistiche
prima elencate, l’articolo , comma

, lettera b, ha previsto una sospen-


sione del versamento contributivo,
nonché dei relativi adempimenti,

fino al  aprile  incluso. La


sospensione riguarda sia i contri-
buti previdenziali sia quelli assi-

stenziali per l’assicurazione obbli-


gatoria (con una definizione più
larga rispetto quella di assicurazio-

ne generale obbligatoria Inps, di
norma riferita ai soli lavoratori di-

pendenti del settore privato che


non rientrano in forme esclusive o
sostitutive della stessa).

Questi soggetti, a differenza


di quelli individuati dall’articolo
, non potranno rateizzare i ver-

samenti nei successivi cinque


mesi, ma dovranno procedere al
versamento contributivo entro

la fine del mese di maggio 


in un’unica soluzione e senza al-
cun aggravio di sanzioni o inte-

ressi, sempre senza possibilità


di restituzione dei contributi e
premi già versati.

Spetterà agli enti previdenziali


e assistenziali, cioè in particolare
a Inps e Inail, dare indicazioni

operative sulle modalità di denun-


cia ed esposizione dei versamenti
contributivi tardivi senza sanzioni

in circolari e messaggi dedicati al


decreto legge /.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stop fino al  aprile


Niente versamenti anche


per le attività della zona rossa


Ammortizzatori multilivello


per fronteggiare il coronavirus


Enzo De Fusco


Le micro imprese, ossia quelle con un


organico mediamente non superiore


a cinque dipendenti che lavorano al di


fuori delle zone rossa e gialla, sono


escluse da qualsiasi tutela contro il


coronavirus pur subendone le conse-


guenze negative.


Invece ci sono aziende (con più di


 dipendenti) appartenenti a setto-


ri come la grande distribuzione, il


commercio all’ingrosso o il vending,


che operano fuori dalle zone tutela-


te, le quali potrebbero chiedere la Ci-


gs per crisi per eventi eccezionali, ma


solo se rimangono periodi residui


nei limiti di durata nel quinquennio


previsti dal decreto / e senza


effetti retroattivi rispetto alla con-


sultazione sindacale. Sono questi al-


cuni effetti penalizzanti sulle impre-


se che emergono da una prima lettu-


ra del decreto legge / (si veda


anche «Il Sole  Ore» di ieri).


Le aziende che hanno unità pro-


duttive in zona rossa possono benefi-


ciare delle più ampie tutele straordi-


narie previste dal decreto in funzione


del proprio inquadramento previ-


denziale. In altri termini possono atti-


vare Cigo/Fis (per chi ce l’ha) oppure


la cassa integrazione in deroga (se


prive di qualsiasi copertura). Se, inve-


ce, le aziende hanno in corso una Cigs


possono sospenderla e richiedere le


tutele straordinarie per non consu-


mare i contatori dei limiti di durata


previsti dal Dlgs /. Se le im-


prese sono collocate fuori dalla zona
rossa possono comunque richiedere

l’integrazione salariale per i dipen-


denti che risiedono in tale zona.


Zona gialla


Le imprese che operano in Emilia-
Romagna, Lombardia e Veneto,

non nella zona rossa, a cui non si


applicano i normali ammortizza-
tori sociali previsti dal Dlgs

/, possono richiedere la


cassa integrazione in deroga per
un mese previo accordo sindacale

e gli effetti possono essere retroat-


tivi a partire dal  febbraio, sem-


pre che ci sia stata una effettiva so-
spensione o riduzione del lavoro.

Per le imprese che sono destinata-


rie degli ammortizzatori non sono
state introdotte tutele straordinarie e

quindi possono utilizzare i normali


strumenti di tutela del Dlgs . Si
può attivare alternativamente la Ci-

go, l’assegno ordinario del Fis o la Ci-


gs in funzione del proprio inquadra-
mento previdenziale. Per quanto ri-

guarda la Cigo o l’assegno ordinario


sono utili le causali di sospensione at-
tività per ordinanza oppure crisi di

mercato/riduzione commesse.
La Cigs, invece, può essere richiesta

attivando la previsione dell’articolo ,
comma , del Dm / relativo

a eventi improvvisi e imprevisti ester-


ni alla gestione aziendale.
Si applicano, però, le regole gene-

rali e quindi la richiesta sarà possibile


sempre che sia stata espletata la pro-
cedura di consultazione e ci sia ca-

pienza nei limiti di durata, ad esem-
pio, delle  settimane per la Cigo, ov-

vero / mesi per Cigs. Peraltro


l’eventuale utilizzo di questo ammor-
tizzatore andrà a ridurre la disponibi-

lità futura e la decorrenza dell’inden-


nizzo non potrà retroagire rispetto al-
la consultazione sindacale.

Resto del territorio
Almeno al momento, per le aziende

che operano in zone diverse da quella


rossa o gialla non è prevista alcuna tu-
tela speciale. Pertanto dovrà essere

valutato se è attivabile la Cigo, la Cigs


o l’assegno ordinario del Fis sempre
nel rispetto del decreto /.

Lavoratori
Le imprese della zona gialla o delle

altre regioni possono, in ogni caso,


richiedere gli ammortizzatori spe-
ciali solo per i lavoratori che risiedo-

no nella zona rossa.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

LAVORO


Maggiori tutele per aziende


e dipendenti situati


nelle aree a maggior rischio


Senza strumenti le aziende


fuori dai territori chiusi


che non superano i  addetti


QUOTIDIANO


DEL LAVORO


ISPETTORATO DEL LAVORO


Richiesta di intervento


tramite posta


Pubblicato sul sito
dell’Ispettorato nazionale del

lavoro un modulo da


compilare e inviare per
chiedere l’intervento degli

ispettori a tutela del rapporto


di lavoro.
— Luigi Caiazza

— Roberto Caiazza


QdL


NEGLI 11 COMUNI


Ai lavoratori autonomi


indennità di 500 euro mensili


Barbara Massara


I lavoratori autonomi della “zona


rossa” potranno ottenere dall’Inps


un indennizzo mensile esente da


tassazione di  euro per un


massimo di tre mesi.


È questa la misura prevista


dall’articolo  del decreto legge


/ in favore dei lavoratori


autonomi assicurati presso l’isti-


tuto nazionale di previdenza che,


alla data del  febbraio , ri-


sultino residenti o domiciliati in


uno dei comuni dell’allegato  del


decreto del presidente del Consi-


glio dei ministri del ° marzo o


che, alla medesima data, svolga-


no attività lavorativa in uno dei


medesimi comuni (dieci in Lom-


bardia e uno in Veneto).


L’indennità è riservata all’am-


pia categoria dei lavoratori auto-


nomi, professionisti e imprendi-


tori con copertura previdenziale


presso l’assicurazione generale


obbligatoria Inps (o forme esclusi-


ve e sostitutive) o presso la gestio-


ne separata sempre dell’istituto


nazionale di previdenza.


Tra questi vi sono i collaborato-


ri coordinati e continuativi, gli


agenti e i rappresentanti di com-


mercio, gli artigiani e i commer-


cianti iscritti presso la relativa ge-


stione, i lavoratori autonomi agri-


coli, i professionisti privi di una


Cassa previdenziale privata, gli in-


caricati alle vendite a domicilio.


Sono pertanto esclusi i liberi pro-


fessionisti iscritti alle relative cas-


se previdenziali di categoria.


L’indennità è pari a  euro al


mese, non concorre alla formazio-


ne del reddito ed è riconosciuta


per un periodo massimo di tre me-


si. L’importo è comunque parame-
trato all’effettiva sospensione del-

l’attività lavorativa.


La procedura di richiesta e au-
torizzazione della prestazione ri-

calca quella già prevista per la cas-


sa integrazione in deroga discipli-
nata dagli articoli  e  dello stes-

so decreto legge.


Il ruolo da protagonista è attri-
buito alla Regione, alla quale il la-

voratore autonomo dovrà indiriz-


zare la propria domanda, che sarà
poi istruita dall’ente secondo l’ordi-

ne cronologico di presentazione
della stessa. Considerata la specia-

lità della procedura e la pluralità dei


soggetti coinvolti, si attendono ul-
teriori e tempestive istruzioni ope-

rative da parte delle Regioni nonché


del ministero del Lavoro e dell’Inps.
Per questo ammortizzatore so-

no state stanziate risorse per ,


milioni di euro (corrispondenti a
. assegni da . euro), da

ripartire tra le Regioni interessate


con apposito decreto direttoriale
del Lavoro, e una volta esaurite

non sarà possibile accettare le suc-


cessive domande.
Sarà la Regione interessata ad

autorizzare il trattamento richie-


sto con apposito decreto, che do-
vrà essere trasmesso telematica-

mente all’Inps entro le  ore suc-


cessive alla relativa adozione. Uni-
tamente al decreto, la Regione

fornirà all’Inps la lista dei benefi-


ciari della prestazione, affinchè
l’istituto possa provvedere alla di-

retta erogazione della stessa.


L’istituto di previdenza, oltre
che a corrispondere la prestazione,

è altresì chiamato al monitoraggio


del rispetto del limite di spesa, i cui
risultati dovranno essere condivisi

con il ministero del Lavoro e con le
Regioni interessate, affinchè in ca-

so di esaurimento, non vengano


più adottati decreti di concessione
dell’ammortizzatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domanda alle Regioni


per l’indennizzo con durata


massima di un trimestre


TUTELE
VIGENTI

TUTELE
STRAORDINARIE

CHI
INTERESSA

AZIENDE CON UNITÀ PRODUTTIVE IN ZONA ROSSA


Con copertura Cigo o Fis  Procedura semplificata
 Non computo del periodo nei limiti di durata

 Decorrenza retroattiva


 Imprese industriali
 Cooperative di produzione

 Aziende edili


 Aziende iscritte al Fis con + di 5 dipendenti


Senza copertura Cigo o Fis  Cassa integrazione in deroga con pagamento


diretto Inps
senza anticipo del datore di lavoro
 Decorrenza retroattiva

Imprese diverse da quelle sopra indicate, comprese quelle
agricole e con esclusione il lavoro domestico

Con Cigs in corso  Possibilità di optare per la Cigo “coronavirus”  Aziende con inquadramento che consente l’utilizzo della Cigs
 È necessario decreto direttoriale attuativo

AZIENDE CON UNITÀ PRODUTTIVE IN ZONA GIALLA DI LOMBARDIA, VENETO, EMILIA ROMAGNA


Con coperture Cigo
o Cigs o Fis

 Nessuna  Generalmente imprese industriali e commerciali grande


distribuzione


Senza coperture Cigo


o Cigs o Fis


 Cassa in deroga di 1 mese


con pagamento diretto Inps


senza anticipo del datore di lavoro
 Decorrenza retroattiva

 Imprese appartenenti a qualunque settore e con qualsiasi


dimensione
 Necessario accordo con sindacati

AZIENDE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE


Con copertura Cigo


o Cigs o Fis


 Nessuna  Possibilità di richiedere la Cigo
 Possibilità di richiedere la Cigs per crisi

 Assegno ordinario Fis


Senza copertura


Cigo/Cigs o Fis


 Nessuna  Imprese mediamente con non più di 5 dipendenti


Imprese, anche in zona gialla,
con dipendenti residenti in

zona rossa o zona gialla


 Cigo “coronavirus” o Cig in deroga  Tutte le tipologie di impresa


Gli strumenti disponibili


Gli ammortizzatori standard e quelli speciali per far fronte alla crisi determinata dal coronavirus


CASSAZIONE


Obbligo contributivo,


focus su territorialità


Il principio affermato dalla
sentenza della sezione Lavoro

n.  della Cassazione dello


scorso  febbraio attiene alle
condizioni di applicazione

della cosiddetta territorialità


dell’obbligo contributivo, nel
caso di lavoratori

extracomunitari che, seppur


alle dipendenze di una società
del loro Paese, si trovano a

svolgere attività lavorativa nel
territorio italiano, spesso

nell’ambito di un contratto di


appalto a favore del
committente italiano.

—Silvano Imbriaci


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