26 Mercoledì 4 Marzo 2020 Il Sole 24 Ore
Norme & Tributi
PROCESSO COMPUTERIZZATO
Machine learning,
decisiva la qualità
dei dati raccolti
L’analisi dei big data utilizza meto-
di e strumenti di machine learning,
che rendono possibile esaminare
grandi quantità di dati. Anche il di-
ritto è coinvolto.
Alcuni chiarimenti possono es-
sere utili:
il «processo decisionale basato su
dati» (data-driven decision making)
“non” è sinonimo di «decisione basata
su prove», (evidence based), ma è un
modo diverso di ragionare e decidere;
il «processo decisionale basato su
regole» (rule-based decisionmaking)
“non” è sinonimo di «decisione presa
in modo giuridico», poiché il processo
decisionale basato su regole, nel suo
senso più rigoroso, è il modo di deci-
dere secondo una regola scritta e chia-
ramente definita.
Un tribunale che prende una decisio-
ne secondo il criterio del «miglior inte-
resse» del bambino o del paziente, o
secondo il sistema di equità o determi-
na l’entità di una condanna penale,
prende decisioni che non possono dir-
si basate su regole, a causa della natura
e della qualità intrinseca della norma
che è stato applicata, non chiaramente
definita e che lascia margini di defini-
zione a opera proprio del giudice;
un sistema di decisione basato su
dati è un sistema in cui la decisione
viene presa in base a ciò che emerge
dall’applicazione degli algoritmi di ap-
prendimento automatico.
È importante la distinzione tra impo-
stare «un problema in avanti e un pro-
blema inverso», dove l’approccio dal
modello ai dati osservabili è quello
usato tradizionalmente in ambiti spe-
rimentali, mentre «l’approccio inver-
so è il cuore dell’apprendimento auto-
matico», dove «si usano i dati osserva-
bili per costruire il modello piuttosto
che usare il modello per assegnare pe-
so causale ai dati osservabili».
Il rapporto ipotesi-test, alla base del
metodo scientifico moderno, è inver-
tito ed è l’analisi con tecnologie machi-
ne learning di un appropriato insieme
di dati a far emergere un possibile mo-
dello poi da testare;
la questione della natura e dell’inter-
pretazione dei risultati prodotti con
l’uso di algoritmi è cruciale. Seguendo
Kevin Ashley (), poiché un algorit-
mo di machine learning impara regole
basate su regolarità statistiche, le sue
regole potrebbero non sembrare ra-
gionevoli per gli stessi umani.
A volte i dati contengono caratteristi-
che che, per motivi spuri, come la
coincidenza o la selezione parziale, so-
no associati ai risultati dei casi in una
particolare raccolta. Sebbene le regole
indotte dalla macchina possano por-
tare a previsioni accurate, esse non si
riferiscono all’esperienza umana e po-
trebbero non essere così comprensi-
bili per l’uomo come le regole costruite
da un esperto.
I tipici problemi delle decisioni
basate sui dati sono la qualità dei dati
raccolti e i modi delle loro analisi e
interpretazione, tanto che qualsiasi
errore e/o pregiudizio in uno dei
passaggi può influire pesantemente
sulla decisione.
Il problema dei sistemi decisionali
basati su regole è che basarsi su regole
significa che determinate regole sono
state seguite, indipendentemente dal-
la qualità e/o dall’efficienza della deci-
sione presa. I due sistemi possono non
essere agevolmente combinabili in
termini teorici, ma già coesistono.
Si pensi alle valutazioni che consu-
lenti tecnici e periti offrono ai giudici
sulla base dei dati disponibili, adottan-
do anche tecniche big data, e si pensi al
tasso di non spiegabilità che hanno le
decisioni legali, ma non rule-based.
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Altrettanto fondamentali
sono i modi delle analisi
e delle interpretazioni
La giustizia italiana apripista
nel testare l’algoritmo forense
Pagina a cura di
Amedeo Santosuosso
Negli ultimi anni non vi è istituzio-
ne europea, in senso ampio, Unio-
ne europea, Consiglio d’Europa o
Network dei Consigli superiori
delle magistrature dei singoli Paesi
Ue, che non abbia preso posizione
circa l’uso dell’intelligenza artifi-
ciale (Ia) nell’amministrazione
della giustizia.
È un segno delle preoccupazioni
che sono presenti nelle nostre so-
cietà e che fino a poco tempo fa im-
pedivano persino la semplice asso-
ciazione di Ia e diritto.
Oggi, probabilmente, quel tabù è
infranto. Ma tra infrangere un tabù
e usare effettivamente l’Ia nei siste-
mi giudiziari vi è un gran salto.
La stessa Commissione europea
per l’efficienza della giustizia (Ce-
pej, ) intitola, un po’ pompo-
samente, un suo documento come
Carta etica europea sull’Ia nei si-
stemi giudiziari, ma poi deve rico-
noscere che «nel , l’uso di al-
goritmi di intelligenza artificiale
nei sistemi giudiziari europei ri-
mane principalmente un’iniziati-
va commerciale del settore privato
rivolta a compagnie assicurative,
dipartimenti legali, avvocati e sin-
goli individui».
Per il momento i giudici negli
Stati membri del Consiglio d’Euro-
pa non sembrano fare alcun uso
pratico e quotidiano di software
predittivi e di tecniche di machine
learning.
Questo è il punto di partenza
realistico, che avrebbe forse con-
sigliato un titolo un po’ meno alti-
sonante.
E l’intelligenza artificiale? Al
momento si tratta spesso di discus-
sioni ipotetiche, che non aiutano la
comprensione e talora creano allar-
mi ingiustificati.
Non vi è necessariamente Ia nei
processi di digitalizzazione, se es-
si sono meramente intesi a trasfe-
rire su supporto digitale le tradi-
zionali attività cartacee o le comu-
nicazioni (giudici-avvocati-can-
cellerie-cittadini).
È bene chiarire che si può parlare
di Ia solo laddove la grande quantità
di dati prodotti quotidianamente,
in sistemi digitalizzati, sia organiz-
zata in un modo che consenta ope-
razioni di big data analytics usando
tecniche di machine learning, al fi-
ne di estrarne informazioni.
Ciò richiede una struttura di rac-
colta e organizzazione di quei dati,
cioè di grandi insiemi sui quali ap-
plicare algoritmi.
Il ministero della Giustizia ita-
liano ha costituito il datawarehou-
se della giustizia civile per scopi
statistici e di analisi organizzativa,
e attualmente si propone di «basa-
re lo sviluppo dei nuovi sistemi
sulla condivisione dei dati e la cir-
colarità delle informazioni: la valo-
rizzazione del dato e della sua ag-
gregazione si tradurrà nella pro-
gettazione, realizzazione ed evolu-
zione di datawarehouse sempre
più performanti. La gestione del
dato, nella prospettiva futura e più
aderente alle attuali tecnologie de-
ve infatti superare la dicotomia di
sistemi registro-centrici o docu-
mento-centrici. In particolare, gli
sviluppi in corso tendono [...] alla
costruzione di sistemi di rappre-
sentazione cognitiva» ().
Questo è il salto oggi possibile,
sapendo che a livello internazionale
l’Italia è in una posizione che po-
trebbe essere ottima e che sarebbe
un peccato se non si passasse dalle
intenzioni alla loro realizzazione
valorizzando la grande quantità di
dati che il processo civile telematico
ogni giorno produce.
A livello accademico pubblico si
può citare, tra alcuni pochi altri, il
progetto Laila, finanziato dal mini-
stero dell’Università (Prin ),
promosso dalle Università di Pavia,
Torino, Napoli e Bologna (“princi-
pal investigator” Giovanni Sartor) e
avente a oggetto proprio la speri-
mentazione di tecniche di machine
learning alla casistica giudiziaria e
alla legislazione italiana.
Sarebbe una sinergia importante
tra istituzioni pubbliche nell’inte-
resse della giustizia.
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LE APPLICAZIONI
1. I vari processi
In Italia una parte crescente
dell’attività giudiziaria viene
svolta oramai con modalità
digitali:
- il processo amministrativo
(Pat) è diventato telematico
dal 1° gennaio 2017 per tutti i
nuovi ricorsi proposti davanti
ai Tar (in primo grado) e
davanti al Consiglio di Stato.
Dal 1° gennaio 2018 il Pat è
applicato anche per i ricorsi
che erano stati proposti
prima del 1° gennaio 2017;
- il processo tributario
telematico (Ptt) è attivo dal
15 luglio 2017 su tutto il
territorio nazionale;
- il processo civile telematico
(Pct) è la realtà più avanzata
di digitalizzazione. È
applicato, sia pure in modo
quantitativamente non
omogeneo sul territorio
nazionale, nei tribunali e nelle
corti d’appello:
- mentre per la Corte di
cassazione è stata nel 2018
avviata la digitalizzazione dei
sistemi di cancelleria (Sic).
2. Giudice di pace escluso
Ancora non è attuato presso
il giudice di pace, dove è
stato esteso per ora solo
l’impiego dei sistemi
elettronici di gestione dei
registri.
3. Alcuni dati
- Il sistema telematico civile,
che rende disponibili
i servizi telematici ai
professionisti e agli enti, ha
avuto da gennaio 2014 a
dicembre 2018 ben
32.678.329 depositi
da parte di avvocati e
professionisti, con 8,6
milioni di depositi nel 2018.
- I giudici hanno depositato,
sempre nello stesso periodo
2014-2018, 19.190.504 di atti
(5.216.169 nel 2018),
di cui 1.286.568 di sentenze
e 10.164.721 di decreti
e ordinanze.
- Le comunicazioni
telematiche di cancelleria
sono state, nel periodo 2014-
2018, 72.906.104, in media
1.425.359 al mese.
BIG DATA
È opportuno valorizzare
la grande quantità di dati
prodotta in ambito civile
Ambizioso progetto
negli atenei di Pavia,
Torino, Napoli e Bologna
QUOTIDIANO
DEL DIRITTO
GARE D’APPALTO
Il manager patteggia?
va espulso subito
Non va oltre il suo potere il
giudice amministrativo che
respinge il ricorso della società
esclusa dalla gara per non aver
provato la sua dissociazione nei
confronti dell’amministratore
che ha patteggiato per un reato.
— Patrizia Maciocchi
Il testo integrale dell’articolo su:
quotidianodiritto.ilsole24ore.com
QdD
L’APPROFONDIMENTO
IL SOLE 24 ORE
1° MARZO 2020
PAG. 10
Domenica scorsa su «Il Sole
Ore» è stata pubblicata una
pagina dedicata alle applicazioni
Ai in campo giudiziario. Dai
quattro articoli - firmati
Galimberti, Borsari, Valsania e
Filippetti - emerge che
l’ambiente della rete spinge per
un linguaggio giuridico
semplificato, accessibile e
condiviso mentre la risoluzione
online delle controversie sta
diventando una regola non solo
per motivi di celerità. Inoltre la
dematerializzazione di corti e
processi può trovare un alleato
nella tecnologia blockchain.
(^10) Norme & Tributi La storia Domenica 1 Marzo 2020 Il Sole 24 Ore
L’ambiente della rete spinge anche per un linguaggio giuridico semplificato, accessibile e condiviso, mentre la risoluzione online delle controversie sta diventando una regola non solo per motivi di celerità
Tribunali e intelligenza artificiale,così l’algoritmo va a sentenza
Alessandro Galimberti
Cmande, che possono apparire retori-percorso? Attorno a queste due do-più e che assorbono anche il senso certe, o sono regole inintellegibili ai che, ma non lo sono per nulla, si sta so con regole chiare e“perfetto”? È un percor-so, autoreferenziale eo piuttosto un rito chiu-servizio reso ai cittadinihe cos’è la giustizia? Un
giocando – e ripensando – il futuro ditante professioni, non ultima quella dei giudici e degli avvocati.A spingere una rivoluzione silente,qui come in ogni altro ambito delle re-lazioni socio-economiche dell’era di-gitale, è la crescita esponenziale del
machine learningartificiale. «Cosa si aspetta un consumatorequando acquista un trapano? Di prati-care un foro nella parete, nulla più» sostiene Richard Susskind, professo- e dell’intelligenza
re a Oxford, consulente indipendentedi studi professionali internazionali egoverni nazionali, vero guru dell’AI (intelligenza artificiale) applicata almondo di toghe e parrucche, recente-mente ospite di Deloitte a Milano perdialogare con il mondo forense sul
suo ultimo «Online courts and the fu-
ture of justice». E cosa si aspetta un cittadino che si rivolge alla giustizia?«Di risolvere il suo problema, nulla più» ribadisce Susskind per spiegarela disruptiongendo e travolgerà sempre più il mon-do delle Corti. digitale che sta travol-
Anche perché il futuro è gia iniziato:ogni anno eBay gestisce milioni dicontenziosi tra utenti senza lasciare strascichi, senza ricorso a legali e sen-za mai varcare la soglia di un tribunale.Del resto quale tribunale?, considerato
che la dematerializzazione dei con-tratti e la “a”-localizzazione digitale dei contraenti pone dei problemi enormi in tema di giurisdizione, primaancora che di competenza territoriale.L’esperienza del sito di scambi pe-er-to-peer forse più famoso e utilizza-
to apre lo scenario sulle Odr – le Onli-ne dispute resolution – evoluzione di-gitale delle Adr (Alternative dispute resolution). Oggi negli Usa e in Uk le Odr stanno diventando la regola, enon solo per motivi di celerità. «L’am-
biente della rete ha sviluppato anchesu temi giuridici un linguaggio sem-plificato, accessibile, condiviso» ar-gomenta il professore oxfordiano, e forse non è un male se il cittadino ca-pisce di poter esercitare i suoi diritti inpiena consapevolezza (almeno appa-
rente) e senza dover investire tempo
e denaro in quantità incerte e sempredifficilmente prevedibili. Perché tra l’altro, spiega Susskind, il % della popolazione mondiale (anche) perquesti motivi non ha accesso al servi-zio giustizia (che peraltro nelle formetradizionali ha costi non sempre e non
da tutti affrontabili), mentre il restan-te % a volte ne rimane incagliato. Aquesto proposito, cita il professore britannico, in Brasile ci sono oggi milioni di fascicoli giudiziari arretrati,in India sarebbero milioni, ma an-
che in Italia – dato non citato da Sus-skind nelle sue presentazioni interna-zionali – secondo l’ultimo rapporto del Ministero giacciono , milioni diprocedimenti civili e , penali, pur insensibile recupero rispetto al passato.La digitalizzazione delle dispute
muove quindi su tre piani, alcuni dei quali già sperimentati e da lungo tem-po in Inghilterra e Galles (con il MoneyClaim online del ): dalle Odr ap-punto – che rappresentano la preven-zione del contenzioso giudiziario, di-
spute avoidancement to) fino all’estremo, affascinante ma ancora acerbo utilizzo dell’algoritmoper la definizione dei processi, futurima anche passati (quelli pendenti).(il ricorso al giudice specializza-Ma siccome lo sviluppo degli appli- – alla dispute containe-
cativi dell’AI ha una velocità ultraso-
nica, la questione di “arginare” la togatotalmente automatica va affrontataora, senza dimenticare che un alleatopotente alla dematerializzazione dicorti e processi potrà essere (se già non lo è) la tecnologia blockchain.Contratti automatici, criptazione dei
processi di formazione degli atti, tota-le “a”-territorialità degli accordi tra persone (o tra computer?) sembranogià spingere oggi verso una soluzioneineluttabile, dove la presenza di una giurisdizione “terza” – e cioè affidata
agli Stati (che tra l’altro dal ¢¢ ad og-gi hanno già perso tutta la partita del-l’Internet ., stravinta dagli oligopo-listi di rete) – appare totalmente svin-colata dalle stesse aspettative della generazione nativa digitale.L’ultimo baluardo dl processo no-
vecentesco, “fisico”, rituale e profes-sionalizzato probabilmente sarà – e neppure nella sua interezza – il pro-cesso penale, quantomeno nella for-ma solenne dei maestosi procedi-menti per fatti di grande impatto so-
ciale e, spesso proprio per questo, di grande rinomanza dei protagonisti. Una sorta di zona franca dove, più del-la performance dei dati, continuerà aprevalere l’idea di una giustizia che sappia essere equa e, entro certi limiti,anche innovativa.
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IL CONTENZIOSO NELL’ERA DIGITALEIl futuro di giudici e avvocati
PROCESSI E TELEMATICA Una carta etica europea
per limitare la giustiziadefinita dai big data
Riccardo BorsariL’intelligenza artificiale e il ma-chine learning rappresenta-no una sfida senza precedentiper il mondo moderno e, nel
panorama giuridico, uno dei princi-pali ambiti di diffusione di tali stru-menti è costituito dal perseguimentodella condotta vietata: si fa riferimen-to alla sempre più diffusa applicazio-ne dell’intelligenza artificiale nell’am-
bito dei sistemi di giustizia predittiva.ingenti quantità di dati che provengo-no da una serie di fonti diverse e che sono oggetto di trattamento automa-tizzato mediante algoritmi informati-ci e tecniche avanzate di trattamentoCiò è possibile grazie ai Big Data, le
dei dati, al fine di individuare correla-zioni, tendenze o modelli.predittiva è Compas (acronimo di Cor-rectional offender management profi-ling for alternative sanctions), svilup-Il più famoso software di giustizia
pato da un’azienda privata e utilizzatodai giudici di diversi Stati americani pervalutare il rischio di recidiva dell’impu-tato attraverso l’elaborazione dei dati emersi dal fascicolo processuale e dal-l’esito di un test a domande. Non è pubblicamente noto il mecca-
nismo di funzionamento dell’algorit-mo e tale circostanza è stata rilevata co-me una violazione del principio di giu-sto processo da Eric Loomis, il quale – dando vita al celebre Loomis case – haimpugnato la sentenza che lo ha con-
dannato a sei anni di carcere per non es-sersi fermato a un controllo di polizia: nella determinazione della pena il giu-dice aveva tenuto conto del fatto che Compas aveva classificato Loomis co-me persona altamente propensa a ripe-tere lo stesso reato. Nel , la Corte
Suprema del Wisconsin ha rigettato l’appello, sostenendo che il verdetto sa-rebbe stato lo stesso anche senza l’usodi Compas. La sentenza di secondo gra-do, tuttavia, ha invitato alla cautela e a esercitare il dubbio nell’uso dell’algorit-
mo. Peraltro, uno studio del ha analizzato le valutazioni svolte da Com-pas su oltre settemila persone arrestatenella contea di Broward, in Florida: l’in-chiesta sostiene che l’algoritmo abbia dei pregiudizi nei confronti degli afroa-mericani. In particolare, i neri avrebbe-
ro quasi il doppio delle possibilità dei bianchi di essere etichettati come “ad alto rischio” pur non incorrendo poi inrecidiva; secondo il gruppo di ricerca, peraltro, Compas commetterebbe l’er-rore opposto tra i bianchi, i quali avreb-
bero più possibilità dei neri di essere eti-chettati “a basso rischio”, salvo poi commettere altri reati.processuale si estende anche all’eser-cizio della professione forense: in L’utilizzo degli algoritmi in ambito
Francia è stata implementata una piattaforma che “predice” gli esiti giu-diziari, anticipando il risultato poten-ziale della causa e agevolando così ladecisione sull’opportunità o meno dipromuovere un determinato giudi-
zio. Il software Predictice, destinato agli avvocati, calcola la probabilitàstatistica di successo della causa, l’ammontare dei risarcimenti ottenu-ti in contenziosi simili e gli argomentisu cui sia conveniente insistere. L’al-goritmo utilizza un database che in-
clude un milione di righe di documen-ti, sentenze, codici e testi giuridici: fa-cendo leva sul linguaggio giuridico (che segue determinati standard),viene automatizzata l’indicizzazionee l’interpretazione dei dati, con l’ag-
giunta di metadati con le caratteristi-che delle controversie. La piattaformaconsente, addirittura, di confrontarele diverse strategie processuali in mo-do da poter costruire, sulla base dellevariabili del caso, l’argomentazione che ha più probabilità di successo.
zo di questo tipo di strumento possonoriconoscersi la diminuzione delle ver-tenze pretestuose e il perseguimento diuna certa qual prevedibilità delle deci-sioni. Il rischio, tuttavia, è l’affermarsi diTra i vantaggi riconducibili all’utiliz-
una giustizia predittiva, automatizzatama soprattutto omologata e ripetitiva.ligenza artificiale nell’amministrazio-ne della giustizia è, a ben vedere, enor-me. Di ciò hanno preso contezza anchele istituzioni europee: la CommissioneIl potenziale di operatività dell’intel-
europea per l’efficienza della giustiziadel Consiglio d’Europa (Cepej) ha, in-fatti, recentemente approvato la primacarta etica sull’utilizzo dell’intelligenzaartificiale nei sistemi giudiziari.Tra i principi affermati spiccano il
principio di non discriminazione, di qualità e di sicurezza, di trasparenzae neutralità nell’utilizzo degli stru-menti tecnologici. In particolare, si af-ferma l’importanza di preservare ilpotere del giudice di controllare in qualsiasi momento le decisioni giudi-
ziarie e i dati utilizzati, nonché di con-tinuare ad avere la possibilità di di-scostarsi dalle soluzioni proposte dal-l’Intelligenza Artificiale, tenendo con-to delle specificità del caso concreto.© RIPRODUZIONE RISERVATA
ROBOTICA FORENSE Budget raddoppiati negli Usa
Marco ValsaniaAnche senza scomodare lafantascienza (o pre-scienza) di Minority Re-port - romanzo di Philip
K. Dick, poi film di Steven Spiel-berg - la realtà del “robolawyer”avanza a passo spedito negli StatiUniti. Ad oggi . studi legaliUsa utilizzano le soluzioni AI (in-telligenza artificiale) di ricerca le-gale di Casetext. E AI conquista un
ruolo attivo negli arbitrati, nellemediazioni e nelle intese extragiu-diziali, nelle Alternative DisputeResolution (Adr) e nelle Online di-spute resolution (Odr), queste ul-time adottate ormai da numerose
corti e aziende nel Paese. La American Bar Association haindicato che solo il % degli avvo-cati nel ¬ usava strumenti di AI.Bloomberg l’anno scorso ha sti-mato che uno su quattro tra pro-fessionisti e dipendenti di uffici
legali di aziende ne faceva ricorso.E il % degli uffici legali di grandiimprese ricorre tuttora a softwaredi base e analisi manuali per datilegati a contratti. Ma in un segnodi tempi che cambiano la Aba stes-
sa ha trovato le tecniche di AI piùaccurate e adottato di recente unarisoluzione dedicata proprio a in-vitare corti e avvocati ad affronta-re il tema. Un ordine dell’ammini-strazione Trump nel ¢ per
mantenere la leadership Usa in AI,accanto a maggiori investimentifederali in materia (un raddoppionell’ultima proposta di budget, a miliardi entro due anni) stimolacontinui progressi. «Siamo a un momento di svol-
ta, il mercato lo legittima» hacommentato a Bloomberg LawHaresh Bunghalia, chief executivedi Casepoint, tra i pionieri conpiattaforme di electronic discove-ry per le informazioni. Nel ¬
una dozzina di studi, da LathamWatkins a Paul Weiss e a Skaddenhanno aderito a un’iniziativa bat-tezzata Reynen Court, intenta adar vita all’equivalente di un AppStore per soluzioni di AI e altre te-ch specializzate.
Deloitte ha calcolato che il %degli impieghi legali attuali - i me-no qualificati - potrebbe svanireper automazione entro il ;McKinsey stima che anche il %del lavoro di un avvocato potrebbe
essere svolto da AI. La Universityof North Carolina rileva che giàora un ricorso immediato a tutte lenuove tecnologie ridurrebbe del% le ore impiegate dai legali. L’intelligenza artificiale avanza
anche nel sistema giudiziario.Analisi con algoritmi hanno previ-sto correttamente il % delle de-cisioni della Corte Suprema Usa.Stati dall’Arizona al Kentucky,dall’Alaska all’Oregon hanno inquesto modo identificato gli accu-
sati a maggior rischio di fuga o dirivelarsi recidivi. Il New Jersey haadottato un sistema di Ai, il PublicSafety Assessment, per procedurepre-processuali. E il Wisconsin nel, in un caso che ha fatto discu-
tere, determinò la pena di un con-dannato sulla base di “valutazionidel rischio” grazie a AI. L’Electro-nic Privacy Information Center harilevato che algoritmi stanno di-ventando popolari per «stabilitecauzioni, determinare pene e con-
tribuire a determinare colpevolez-za e innocenza». Ma un’inchiestadi ProPublica sottolinea che mi-nacciano di rafforzare pregiudizi,compresi quelli razziali. © RIPRODUZIONE RISERVATA
La demateria-lizzazione di corti e processi
può trovareun alleatonella tecnologia blockchain
Il nodo. dello sviluppo molto velocedegli applicativi dell’AI la questione A causa
di limitare la toga totalmente automaticava affrontata ora
Ribaditoil controllodei giudici sui dati utilizzati
dai softwaree il loropoteredi decidere altrimenti
RIVOLUZIONE DIGITALE Stop alla carta nelle Corti inglesi
Simone FilippettiCharles Dickens, nel ¬, eraun assiduo frequentatore ditribunali di Londra: tra gliimputati trovava ispirazione
per i personaggi dei suoi romanzi. Ai tempi del romanziere inglese il barri-ster, che sarebbe l’avvocato difensoreabilitato ad andare in Tribunale, scri-veva le sue note su un libro blu. Ancoraoggi, dopo anni, gli avvocati in tri-bunale prendono ancora appunti sul
medesimo taccuino blu, una sorta di tradizione e vezzo nel mondo dei legali.sarà spazzato via: a breve le Royal Court of Justice, il sistema dei tribunaliinglesi, abolirà la carta e diventerà Tutto questo piccolo mondo antico
“paperless”, interamente informatiz-zato. È il primo passo verso l’introdu-zione dell’intelligenza artificiale. Gli avvocati che passano l’esame del Barprenderanno appunti durante le udienze solo su iPad, così che tutto sa-rà riversato on-line e accessibile in
ogni momento; i commessi non do-vranno più portare enormi carrelli congli atti delle cause, ma tutto sarà invia-to via email e stoccato su cloud. «Saràun cambiamento epocale, in meglio»osserva Alessandro Belluzzo, profes-
sionista dello studio Belluzzo&Part-ners, decano dei fiscalisti a Londra e inprocinto di diventare Barrister. La scomparsa della carta snellirà le pro-cedure e velocizzerà i processi.Anche l’efficiente Regno Unito sof-
fre degli stessi mali dell’Italia: lentezzae burocrazia. Ogni anno nel Paese si aprono , milioni di cause penali e ,¢milioni di cause civili. Ma i tribunali, snocciola Rohan Grove, funzionario della HM Courts&Tribunal Services, sono intasati come in Italia: in media
affrontano mila casi all’anno, molto meno delle cause. Si crea un tappo dovuto anche all’arretratezza: ilsistema è ancora tutto basato sulla carta, cosa che crea errori, duplicazio-ni o perdita di documenti; è un’attività
ad alta intensità di lavoro umano, cheporta via tanto tempo. La rivoluzionedigitale è stata benedetta pure dal pre-sidente dei giudici inglesi, il Lord ChiefJustice, Lord Burnett of Maldon ha aperto all’utilizzo dell’Intelligenza Ar-tificiale nei processi giudiziari. Non ci
sarà mai un giudice robot che condan-na o assolve le persone, ma dei pro-grammi intelligenti aiuteranno a svol-gere funzioni di supporto ai magistra-ti. In Inghilterra, dal ¬ si è iniziatoa ragionare su come introdurre dei
programmi intelligenti nell’ammini-strazione giudiziaria. È un processo che richiederà decenni. È stato pianifi-cato il come anno per l’avvento vero e proprio dell’AI nei Tribunali. Nell’immediato, il primo passo sarà
appunto la digitalizzazione della giu-stizia e dei tribunali, ormai imminen-te. Il secondo sarà quello di usare le tecnologie di “machine learning” e “big data” per aggregare, catalogare, archiviare e correlare la mole di dati che passerà da carta a digitale.
privato e nelle piccole attività profes-sionali la tecnologia legale è già una realtà. È il caso di Francesco Meduri dello studio FidLaw, il primo notaio italiano a Londra: da tempo il suo stu-Nessuna fantascienza, perché nel
dio ha installato un programma chia-mato Clio. Lo ha prodotto un’aziendacanadese ed è l’unico software legalericonosciuto pure dalla Law Society: sibasa sul cloud e consente di semplifi-care la gestione amministrativa e ab-battere tempi e costi. «Si usa anche da
telefonino, è come avere uno studio notarile nel palmo di una mano», commenta. «Nel mio studio, con sole persone, gestisco e porto avanti pratiche contemporaneamente».© RIPRODUZIONE RISERVATA
Meno impieghi. Negli Usa il 70%delle sentenze è «predetto» e 4.550 studi legali utilizzano le soluzioni Ai. Per
Deloitte entro il 2036 il 36% degli impieghi legali attuali potrebbe essere cancellato dall’automazione
«Paperless». breve gli appuntinelle udienze saranno presi solo su iPad e tutto sarà stoccato su A
cloud. L’obiettivo è snellire un sistema intasato, ma per l’AI bisognerà attendere il 2050
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Quello di Giuseppe Lupo è un viaggio nell’immaginario industriale italiano,
attraverso alcuni dei luoghi simbolici dai quali è transitata un’idea di moder-
nità: Settimo Torinese, Genova, Arese, Rescaldina, Sesto San Giovanni, Ba-
gnoli, Pozzuoli, Torviscosa, Porto Marghera, Ivrea, Terni, Valdagno.
Fabbriche ancora in funzione e altre dismesse, autogrill, villaggi operai, aree
abbandonate che aiutano a comprendere e recuperare l’identità di una nazio-
ne passata in pochi anni dalla civiltà della terra alla civiltà delle macchine e
ora nel pieno della globalizzazione.