Pier Paolo Sarpi - L\'inquisizione nella Serenissima Repubblica

(Joyce) #1

spirituale, è perduta l'ubbidienza di tutti quelli che stimano
dover star secreti, e con favori, ed altri mezzi vietare e
schiffare la pena, e di quelli anco che non la stimano, che tutti
insieme fanno un gran numero. Dall'altra parte vediamo quanto
facilmente alcuni diano obbedienza per timore spirituale,
poiche Dio hà dato al Prencipe questi due mezzi d'essere
ubbidito, cioè, per timore della pena temporale, e per
conscienza; che cosi san Paolo predica. È gran mancamento
lasciar perdere il secondo di questi mezzi, che non è il men
necessario, con lasciar disseminare l'opposito contra la
dottrina Cattolica.
Recapitolando dunque i Capitoli raccolti in materia dei libri,
saranno dieci.
Il Primo. Che li contenuti nell'Indice del 1595. prohibiti per
qualsivoglia causa, essendovi intervenuto il consenso del
Prencipe, devono sempre esser tenuti per tali.
Il secondo. Che per l'avvenire non sia permessa prohibitione
clausulata, come si voglia, etiandio con censure, senon è
ricevuta dall'authorità publica, come fù concordato.
Il terzo. Se gl'Ecclesiastici ricercheranno un publico consenso
di prohibir libri, che trattino materia di fede, purche
contenghino heresie, verificata la proposta, sia consentita.
Il quarto. Restando sempre un avvertimento, che sotto
pretesto di Religione non si prohibisca la dottrina Christiana,
che diffende l'autorità temporale.
Il quinto. Che non sia concesso all'Inquisitore di prohibir libri
per altra causa che d'heresia: mà se alcuno è cattivo per altri
rispetti, sia prohibito dal Magistrato.
Il sesto. Ch'i libri stampati altrove, etiandio approvati dà chi si
sia, con qualsivoglia autorità, se sono nocivi al publico governo,
siano prohibiti dal Magistrato secolare, o con inhibizione ai
librari, o con editto publico, secondo l'opportunità.
Il settimo. Che nel ristampar i libri, s'avverta, che non siano
levate le cose favorevoli alla potestà temporale.

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