Pier Paolo Sarpi - L\'inquisizione nella Serenissima Repubblica

(Joyce) #1

autorità di commandare. Similmente il Giusdicente, per le
azioni o parole sue private, può rendersi sospetto d'heresia,
mà non mai per ciò che opera ministrando Giustizia, non
potendo in ciò cader heresia in modo alcuno, per laquale le
actioni sue giudiziali rendino soggette all'Inquisizione; ma
restano soggette al superiore suo, e finalmente al Prencipe.
Onde se per alcuna di esse venisse impedito l'Offizio
dell'Inquisizione, non può l'Inquisitore far altro, che per
mezzo del publico Rappresentante levar gl'impedimenti, come
se l'Inquisitore chiamasse alcuno, o per reo, o per testimonio,
il qual fosse dal Giusdicente fermato per sicurtà, od in altra
maniera; non si deve permettere, che l'Inquisizione faccia un
Monitorio al Giusdicente, che quello sia rilasciato: mà ciò sarà
offizio del Magistrato superiore. Il simile è di qualunque atto
giudiziale, cioè, convenire, sospendere, o rivocare, per non
lasciar luogo di procedere all'Offizio dell'Inquisizione.
Per conto del XXXIII. Capitolo, che tratta dell'Editto: era
antico costume, quando si piantava l'Offizio dell'Inquisizione
nuovamente in qualche luogo, di promulgar prima un Editto,
chiamato di Grazia, invitando trà certo termine ciascun
heretico à penitenza, promettendo il perdono; passato il qual
termine si promulgava un altro Editto chiamato di Giustizia,
dove erano ammoniti tutti quelli, che havessero notizia di
qualche heretico à denunziarlo. In questa materia à nostri
tempi si è proceduto diversamente. Alcuni Inquisitori, quando
sono stati deputati in luoghi dove già l'Inquisizione è stabilita,
hanno fatto li due editti nell'ingresso dell'Offizio, e ciò è
poche volte occorso. Altri hanno fatto il secondo solo di
Giustizia, ed altri l'hanno anco replicato, oltre la prima volta
molte altre, e ciò per aggiongervi dentro qualche cosa nuova,
che gl'accidenti portassero. Se ad alcun Inquisitore venisse in
parere di promulgar l'Editto di Grazia, non è dà prohibirlo,
questo non può pregiudicare all'autorità temporale, ne essere
di gravame al suddito. Solo intorno all'Editto di Giustizia

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