Pier Paolo Sarpi - L\'inquisizione nella Serenissima Repubblica

(Joyce) #1

Similmente il Capitolo XXXV. necessariamente è ordinato: il
quale servendo solamente per levar la competenza del Foro tra
li Rappresentanti, ed essendo à favore dell'Inquisitore, che più
commodamente può trattare nel luogo della sua Residenza, non
occorre altra considerazione.
Sopra il XXXVI. e XXXVII. parimente non è necessario
considerar altro, poiche sono per dar giusta pena alli colpevoli,
laquale non può essere data dall'Offizio, ed è maggior favore
della fede, quantò piu severamente li contumaci sono castigati.
Il XXXVIII. Capitolo, ch'impone la pena alli citati, od inquisiti
altrove per heresia se si ritirano nello Stato, non s'intende che
sia imposta per delitto, perche potrebbe anco l'inquisito o
citato altrove essere punito d'altre pene; e però
nell'ordinazione è riservato all'Inquisizione di darli altra pena
ancora. Sogliono gl'Inquisitori avvisarsi l'un l'altro, quando
gl'inquisiti dà loro sono, o vanno in altro luogo: perilche quando
alcun citato, od inquisito altrove capitasse in questo Stato,
sarebbe l'Inquisitore di quì avisato, e nell'Offizio si
decreterebbe, che fosse retento. Alche il Rappresentante
doverebbe acconsentire, procedendo poi l'Offizio secondo il
tenore del Capitolo XVI. cioè, mandando gl'indizij
all'Inquisizione di quella Città, dov'il retento fosse priggione,
laquale procedesse, e venisse all'espedizione della causa: dà
che ne seguirebbe, o che l'imputato sarebbe assolto, o che li
sarebbe data la condegna pena. Mà qual dei due seguisse, la
publica volontà è, che questo tale sia punito di priggione, e
bando per il solo essere venuto quì, trovandosi inquisito. E
questa ordinazione è ben tenerla sempre viva, perche dimostra
il pio Governo della Serenissima Republica, che vuol tener
purgato lo Stato suo, non solo da gl'Heretici, mà anco dà
sospetti, & inditiati, e vuol levar l'animo e la speranza ad ogni
persona sospetta d'aspettar miglior condizione in questo
Stato, che altrove.

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