Pier Paolo Sarpi - L\'inquisizione nella Serenissima Repubblica

(Joyce) #1

L'ultimo Capitolo, dei calonniatori e falsi Testimoni, è di molta
considerazione, non tanto per mantenner la propria
giurisdizione, non togliendo quella de gl'altri, quanto per
diffesa e protezione delli sudditi: laquale essendo dà Dio
concessa al Prencipe, quand'egli li lascia opprimere, senza
giustizia, offende la Maestà Divina grandissimamente. E
costume ordinario dell'Offizio dell'heresia, di punir rarissime
volte li calonniatori o falsi testimoni, mà scusarli per ogni
minima apparenza che possino mostrarli, mossi dà buona
intenzione, ciò dicendo, che non si deve mai presuporre ch'in
materia di Fede un Christiano si muovi per cattivo fine. E se
pure non si può fuggire di castigarne alcuno, perche la falsità
sia troppo manifesta, lo fanno con leggierissime pene, e sono
spirituali, affinche altri spaventati dal castigo di questi, non
temessero di denunciare o testificare, allegando, che dà ciò ne
seguirebbe, che molte cose resterebbon occulte, lequali si
scuoprono con molto servizio della Fede, laquale si deve
anteporre al castigo di quelli, se ben non meritevoli. Se questa
cauzione sia giusta, o nò, è materia dà tralasciare adesso, ma
solo haver considerazione, che di molto sollevamento e
consolazione al misero, che si vede calonniato, quando li resta
modo dà potersi sollevare col castigo de' calonniatori e falsi
testimoni in altri Fori, poiche in quello non si costuma.
Gl'Inquisitori non vorrebbono, che li Rei calonniati in nissun
caso potessero haver ricorso ad altro Tribunale, e così
scrivono nei loro libri, allegando per raggione, che l'ingiuria è
fatta à quel Tribunale, alquale il falsario non hà portato
rispetto, e però dà lui deve essere giudicata, e che non si può
giudicare se non col Processo formato in quell'Offizio, il quale
non è giusto che sia rimesso ad altri Fori. Mà pel contrario
altri Dottori sentono, che non essendo la calonnia, ne'il falso
testificato Heresia, non appartenga all'Inquisizione, mà al Foro
ordinario superiore del calonniante, o del falso testimonio; E
massime, che quelli devono esser più tosto puniti con pene

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