Il Sole 24 Ore - 14.11.2019

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Il Sole 24 Ore Giovedì 14 Novembre 2019 33


Norme & Tributi


Bonus facciate, per i lavori già avviati


il pagamento 2020 dà diritto allo sconto


CASA


Vale il momento


in cui è effettuata la spesa


non l’avvio degli interventi


C’è il criterio di cassa:


anche se l’acconto è pagato


il saldo sfrutterà il %


Fabio Chiesa


Giampiero Gugliotta


Il bonus facciate allarga i suoi con-


fini. La manovra in corso di di-


scussione parla, infatti, di «spese


documentate». E questo, analiz-


zando le vecchie pronunce del-


l’agenzia delle Entrate, renderà


applicabile il beneficio del %


anche a quegli interventi già in


corso d’opera per i quali i paga-


menti saranno materialmente ef-


fettuati l’anno prossimo.


Il disegno di legge di bilancio


per il  introduce, tra le misure
per la crescita, l’articolo , rubri-

cato «bonus facciate»: prevede per


i soggetti Irpef, l’attribuzione di
una detrazione di imposta del

%, da recuperare in dieci anni,
per le spese documentate, soste-

nute nel , relative agli inter-


venti edilizi finalizzati al recupero
o restauro della facciata di edifici,

inclusa la semplice manutenzione


ordinaria.
Sono esempi di interventi di

manutenzione ordinaria: le opere


di riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli

edifici, la sostituzione di pavimen-


ti, infissi e serramenti, la tinteg-
giatura di pareti, soffitti, infissi

esterni, il rifacimento di intonaci,


l’impermeabilizzazione di tetti e
terrazze, la verniciatura delle por-

te dei garage. Da valutare quali di


questi interventi potranno rien-
trare o meno nel concetto di «re-

cupero o restauro della facciata».


Al netto della nuova disposizio-
ne, va detto che fino al  gli in-

terventi relativi al rifacimento del-


l’intonaco e della tinteggiatura
esterna possono usufruire della

detrazione di imposta del %, ma


con le seguenti particolarità: in ca-
so di intervento eseguito su singo-

le unità abitative, occorre che ne


consegua una modifica di mate-


riali e/o colori. Se l’intervento è ef-


fettuato su parti comuni condomi-
niali, occorre che si conservino

materiali e colori uguali a quelli


preesistenti. In ogni caso, per cia-
scuna unità immobiliare è previ-

sto un tetto massimo di spesa am-


messa al beneficio di mila euro.
Per il , invece, i medesimi

interventi godranno di un ben più


ampio incentivo (% di detrazio-
ne di imposta anziché %) senza

alcuna limitazione tecnica di uti-


lizzo di materiali e/o colori (o an-
che solo di colori nel caso di tin-

teggiatura della sola facciata) e


senza alcuna limitazione di spesa.
L’attuale formulazione della

norma, prevedendo la detrazione


«per le spese documentate, soste-
nute nell’anno », non sembra

porre particolari vincoli, oltre alla


data di sostenimento della spesa
stessa, rendendo di fatto applica-

bile il maggior beneficio anche a


quegli interventi già in corso
d’opera, purché non ancora soste-

nuti nel .
Riguardo al concetto di soste-

nimento della spesa, l’agenzia


delle Entrate si era già espressa,
con circolare /, in occasio-

ne dell’aumento di aliquota dal


% al % per gli interventi di ri-


sparmio energetico, ritenendo che
l’utilizzo dell’espressione «spese

sostenute», senza altre condizioni


volte a circoscrivere l’applicazio-
ne della più elevata aliquota in re-

lazione alla data di avvio degli in-


terventi, comportasse per le per-
sone fisiche il fare riferimento al

criterio di cassa, e quindi alla data


dell’effettivo pagamento, indi-
pendentemente dalla data di avvio

degli interventi cui i pagamenti si
riferiscono.

Questo, esemplificando, vuol


dire che, se la norma non verrà
cambiata in fase di approvazione

in Parlamento, un intervento au-


torizzato e iniziato nel , per il
quale il pagamento materiale dei

lavori avvenga solo nel , potrà


godere del nuovo incentivo poten-
ziato al %; allo stesso modo, an-

che nel caso di un lavoro per il


quale l’acconto sia stato pagato nel
, un eventuale saldo liquidato

nel  accederà alla detrazione.


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F24 con Entratel: il dubbio dei crediti infrannuali


DATORI DI LAVORO


L’obbligo sembra operativo


dal  ottobre ma sarebbe


in contrasto con lo Statuto


Matteo Ferraris


Barbara Massara


L’obbligo di presentare l’F attra-


verso Entratel anche per i crediti


maturati dal sostituto d’imposta sta


generando molta preoccupazione


nelle aziende e nei consulenti.


La novità è prevista dall’articolo


, comma , lettera b del Dl /


che, modificando l’articolo , com-


ma  bis, del Dl /, ha este-


so tale obbligo anche ai crediti del
sostituto (si veda «Il Sole  Ore» di

ieri). Quest’ultimo, pertanto, è te-


nuto a utilizzare il servizio Entratel
anche per presentare deleghe non

aventi saldo pari a zero, per le quali


l’obbligo già sussisteva e continua
a esistere.

Il primo dubbio sollevato dagli


operatori riguarda la tipologia dei
crediti del sostituto interessati dal-

l’obbligo di presentazione dell’F


tramite i servizi telematici.
Poiché nella relazione tecnica al

provvedimento sono espressamen-
te citati i crediti da , il bonus

Renzi ma anche la restituzione di


eccedenze di ritenute, questo fareb-


be presumere che l’obbligo riguardi
anche i crediti infrannuali, e quindi

anche quelli non derivanti da di-


chiarazione.
Se confermata, tale lettura supe-

rerebbe le precedenti indicazioni


(fornite dall’agenzia delle Entrate
con le circolari /E e /E del )

con cui i recuperi venivano esclusi
dalle “strette” alle compensazioni

rappresentate dal rispetto di un li-


mite quantitativo e l’applicazione
del visto di conformità.

L’altra questione aperta è l’effet-


tiva decorrenza del nuovo obbligo,
considerato che il comma , dell’ar-

ticolo , del decreto fiscale fa speci-


fico riferimento ai crediti maturati


a partire dal periodo d’imposta
. Poiché la norma non presenta

un termine di entrata in vigore dif-
ferito, la stessa sarebbe vigente già

dallo scorso  ottobre.


Ma questa interpretazione sa-
rebbe in palese contrasto con lo

Statuto del contribuente (legge


/, articolo ) che impedisce
l’immediata efficacia delle disposi-

zioni tributarie, e che prevede che


i nuovi adempimenti possano de-
correre non prima che siano passati

 giorni dall’adozione del provve-


dimento che li ha introdotti.
Ammesso, dunque, che la norma

abbia una sua validità per i recuperi


infrannuali e non già per quelli
emergenti dalla dichiarazione  -

come sarebbe logico e ragionevole



  • la disposizione non sarebbe effi-
    cace prima del ° giorno decorren-


te dal  ottobre , e quindi del


prossimo  dicembre.
Questi dubbi rischiano davvero

di creare preoccupazione nell’ope-


ratività quotidiana di aziende e con-
sulenti, e per questo sarebbe davve-

ro indispensabile un immediato in-


tervento chiarificatore dell’ammi-
nistrazione finanziaria che rassicuri

i sostituti, prima dell’eventuale


conversione in legge del decreto.


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MANOVRA 2020
Il bonus facciate
è il nuovo sconto
attivato per il
prossimo anno:
avrà un importo
pari al 90%

Il condomino cede


tutto il credito solo


a un cessionario


RISTRUTTURAZIONI


Il passaggio a più soggetti


potrà essere effettuato


solo al secondo step


Luca De Stefani


La cessione «dell'intera detrazione
calcolata» sui lavori edili delle parti

comuni da parte del condòmino de-
ve essere effettuata verso un solo

cessionario e non verso diversi sog-


getti. Sono queste le novità
dell'agenzia delle Entrate, contenu-

te nella risposta del  novembre


, n. , riferita alla detrazione
per la riqualificazione energetica di

parti comuni di edifici (articolo ,


comma -ter del Dl /) ed
estendibile a tutte le cessioni di cre-

diti generati da lavori su parti comu-


ni, ma in contrasto con le istruzioni
della comunicazione dell'ammini-

stratore di condominio dei crediti


ceduti (provvedimento del  febbra-
io , n. ), la quale consenti-

va la cessione a più soggetti di tutto


il credito del condòmino.
Il condòmino, titolare delle de-

trazioni Irpef o Ires su tutti gli inter-


venti ai fini del risparmio energetico
«qualificato» su parti comuni con-

dominiali, del , ,  o %, oltre


che su quelli dell'articolo , comma
-quater., del Dl  giugno , n.

, può cedere il corrispondente


credito d'imposta solo relativamen-
te «all'intera detrazione calcolata»

e non in parte, secondo il punto .


del provvedimento  agosto ,
prot. , ai fornitori, ad «altri

soggetti privati» e, solo per gli inca-
pienti, anche a istituti di credito e in-

termediari finanziari. Secondo il


punto . del provvedimento, inve-
ce, il cessionario può cedere, in tutto

o in parte, il credito d'imposta ac-


quisito. L'agenzia delle Entrate,
quindi, ha sostenuto, con la risposta

del  novembre , n. , che
l'utilizzo del termine cessionario

della detrazione al singolare e la cir-


costanza che la stessa non possa es-
sere oggetto di frazionamento (ogni

singolo condomino può infatti ce-


dere solo l'intera detrazione) porti a
ritenere che, all'atto della prima ces-

sione, la detrazione debba essere


ceduta ad un solo soggetto (cessio-
nario). Vengono così contraddette e

nella sostanza superate le istruzioni


della comunicazione dell'ammini-
stratore di condominio del provve-

dimento del  febbraio , n.


, che al punto . recitavano
testualmente: «La sezione com-

prende per ogni condomino ceden-


te una parte fissa e una tabella che
contiene i dati di tutti i cessionari

(per un massimo di )», facendo in-


tendere la possibilità di cessione del
credito anche a più cessionari. Inve-

ce, con la risposta di ieri, solo un ces-
sionario, può ricevere sotto forma di

credito d'imposta la detrazione


spettante ad un condomino per le
spese da questi sostenute per inter-

venti di riqualificazione energetica.


Il cessionario, una volta che il
credito d'imposta è divenuto dispo-

nibile, potrà cedere, in tutto o in


parte, il credito acquisito ad altri
soggetti privati, sempreché collega-

ti al rapporto che ha dato origine al-


la detrazione.
Queste regole sono applicabili

per analogia anche alle altre detra-


zioni sulle parti comuni, come quel-
le dell'articolo , comma -quin-

quies, del Dl / e dell'articolo


-bis, comma , lettera h), del Tuir.
In caso di cessione dei crediti

derivanti da lavori in singole unità


immobiliari, invece, si ricorda che
la prima cessione può avvenire an-

che in parte, a patto che sia «com-


misurata all'importo complessivo
delle spese sostenute nel periodo

d'imposta nei confronti di ciascun


fornitore».


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