26 Giovedì 19 Settembre 2019 Il Sole 24 Ore
Norme & Tributi
Per l’amministratore delegato
pensione con il cumulo contributivo
PREVIDENZA
Se il rapporto di lavoro
è trasformato da dipendente
a collaboratore
In alternativa si recuperano le
somme versate fino a anni
perdendo però l’anzianità
Sulla tassa Airbnb a decidere sarà la Corte Ue
AFFITTI BREVI
La decisione del Consiglio
di Stato: per il colosso web
occorre rivedere la norma
Giuseppe Latour
Sarà la Corte di Giustizia dell’Unio-
ne europea a mettere la parola fine
alla lunga controversia sulla «tassa
Airbnb». È la sostanza della decisio-
ne (ordinanza /) con la
quale ieri il Consiglio di Stato ha
rinviato ai giudici lussemburghesi
l’analisi delle regole sulla cedolare
secca per le locazioni brevi.
Il rinvio rappresenta, senza
dubbio, una vittoria per il gigante
della sharing economy: di fatto,
congela ancora per molto tempo la
sentenza (/) che era stata
pronunciata dal Tar Lazio a feb-
braio . Lì si diceva che, per Air-
bnb, non sarebbe stato possibile
sottrarsi alla sua funzione di sosti-
tuto di imposta.
La questione - va ricordato - ri-
guarda il regime introdotto per le
locazioni brevi dal decreto /:
qui è stato previsto l’obbligo per so-
cietà come Airbnb di operare una
ritenuta del % sull’ammontare di
canoni e corrispettivi al momento
del pagamento. Non solo: chi gesti-
sce il portale telematico deve anche
raccogliere e trasmettere i dati rela-
tivi ai contratti. Tutti adempimenti
che Airbnb ha sempre rifiutato, non
considerandosi un intermediario.
Al centro delle contestazioni c’è,
in sostanza, l’incompatibilità di
questi adempimenti con i principi
del diritto europeo: manca la ne-
cessaria comunicazione preventiva
a Bruxelles di una regola tecnica di
questo tipo e, soprattutto, c’è con-
trasto tra questi obblighi informa-
tivi e fiscali e la libera prestazione
dei servizi nel territorio comunita-
rio. Questi oneri di intermediazio-
ne, cioè, renderebbero più difficile
l’esercizio di un servizio in Italia
per i soggetti esteri.
Per il Consiglio di Stato, le obie-
zioni relative al diritto comunitario
devono essere affrontate con un
nuovo giudizio, anche perché «la
Corte non si è ancora occupata della
specifica questione». Arriva, così, la
remissione alla Corte di Giustizia.
Secondo Airbnb questa ordinan-
za dovrebbe portare a una revisione
della norma. «Anziché - si legge in
una nota - attendere passivamente
l’esito del giudizio per anni, confi-
diamo che il rinvio possa riaccende-
re il dibattito e il confronto con gli
operatori per una soluzione legisla-
tiva più moderna». L’ipotesi po-
trebbe consistere nell’integrare le
misure previste dal decreto crescita
(Dl /), che ha introdotto la
banca dati delle strutture ricettive.
Questo materiale potrebbe, cioè,
essere usato anche per la complian-
ce fiscale, archiviando il meccani-
smo del sostituto di imposta.
Bisogna, però, registrare che Fe-
deralberghi dà all’ordinanza una
lettura parecchio diversa. Il suo
presidente Bernabò Bocca spera,
infatti, che «la Corte di Giustizia
metta fine a questa commedia, che
vede Airbnb appigliarsi ad ogni ca-
villo pur di non rispettare le leggi
dello Stato. Siamo stanchi di assi-
stere a questa esibizione indecoro-
sa dei colossi del web, che realizza-
no nel nostro Paese utili milionari
ma dimenticano di pagare quanto
dovuto al fisco italiano».
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Antonello Orlando
A fronte del messaggio Inps
/ pubblicato il settem-
bre (si veda il Sole Ore di ieri), può
essere utile considerare gli impatti,
a valle di una possibile verifica ispet-
tiva, sulla posizione pensionistica
del lavoratore dipendente al con-
tempo destinatario di una carica so-
ciale, con particolare riferimento al
caso del dirigente che sia anche am-
ministratore delegato o anche sem-
plice componente del Cda.
Il rimando alla sentenza
/ di Cassazione aiuta a
configurare una situazione spesso
rintracciabile in numerosi contesti
aziendali, anche multinazionali e di
grandi dimensioni. Si tratta del caso
di un dirigente, nominato tale dopo
pochi anni di carriera, che assurga a
ruoli di leadership fino all’acquisi-
zione della carica di consigliere de-
legato, magari anche con potere di
assunzione e licenziamento dei di-
rigenti senza necessità della appro-
vazione di altri consiglieri o della ra-
tifica del Cda.
In questo contesto l’originario
contratto di lavoro, mai aggiornato
rispetto alla prima nomina dirigen-
ziale e l’ampio spettro delle deleghe
configurate dal mandato societario
rendono fin troppo facile al funziona-
rio ispettivo l’ingrato compito di trar-
ne le conseguenze a livello previden-
ziale, complice l’esame della attività
svolta in azienda a gradi: annul-
lamento d’ufficio della contribuzione
all’assicurazione generale obbligato-
ria a far data dall’efficacia della nomi-
na societaria che ha fagocitato il rap-
porto di lavoro dipendente.
La portata cronologica di tale di-
sposizione, secondo Inps, non ha
argini nell’ambito della prescrizio-
ne: secondo l’ultima versione del
messaggio /, se il versa-
mento indebito di contributi è avve-
nuto in carenza di presupposto assi-
curativo, la contribuzione è annul-
labile senza limite temporale. In
presenza di dolo nella creazione
della posizione da dipendente non
vi sarà alcun rimborso, mentre in
presenza di buona fede i contributi
saranno rimborsabili a domanda
nell’ambito del limite decennale
(articolo del Codice civile).
Prima di guardare i contributi da
recuperare, si dovrà tener conto della
conseguenza sulla posizione pensio-
nistica dell’assicurato, specie nel ca-
so di compensi di amministratore del
tutto reversibili nella retribuzione
dirigenziale. In questo caso potrà es-
sere richiamata la clausola di assor-
bibilità, riqualificando le somme ero-
gate quali compensi del consigliere e
non più a titolo di retribuzione, e in-
vocata la traslazione dei contributi
dalla gestione lavoratori dipendenti
alla gestione separata, secondo
quanto previsto dalla legge
/, articolo , comma .
Grazie al cumulo contributivo
(gratuito e attivo fra tutte le gestioni
Inps e le casse dei professionisti) l’as-
sicurato riuscirà a non perdere nem-
meno una settimana di contributi per
il diritto a pensione, ma alla contri-
buzione accolta dalla gestione sepa-
rata si applicherà il massimale con-
tributivo (per il pari a .
euro), con una sostanziale riduzione
della futura pensione per i dirigenti
che superano di parecchio tale limite.
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quotidianolavoro.ilsole24ore.com
La versione integrale dell’articolo
QUOTIDIANO
DEL LAVORO
PER LAVORATORI E INPS
Appalti, prescrizione
differenziata
In tema di solidarietà negli
appalti, la prescrizione ha durata
biennale per i lavoratori e
quinquennale per l’Inps
— Giulia Bifano
Massimiliano Biolchini
Il testo integrale dell’articolo su:
quotidianolavoro.ilsole24ore.com
QdL
Antiriciclaggio,
per l’Uif serve
più collaborazione
DENARO SPORCO
Audizione di Clemente
sul decreto di recepimento
della V direttiva
Davide Colombo
ROMA
Per una più efficace attività di pre-
venzione delle attività di riciclaggio
o di finanziamento del terrorismo
l’Ufficio di informazione finanzia-
ria (Uif) attivo presso la Banca d’Ita-
lia dovrebbe poter contare su una
più fitta collaborazione con le altre
autorità nazionali e internazionali
e sulla possibilità di accedere diret-
tamente alle informazioni raccolte
nel corso di attività investigativa
pre-giudiziaria. Aspetti operativi
delicati e non risolti dallo schema di
decreto legislativo messo a punto
dal governo per completare il rece-
pimento della quarta direttiva Ue e
avviare l’attuazione della quinta di-
rettiva. È quanto ha affermato il di-
rettore dell’Uif, Claudio Clemente,
nel corso dell’audizione che si è
svolta ieri davanti a sei commissioni
congiunte di Camera e Senato (Giu-
stizia, Finanze e Politiche europee).
Il testo prevede all’articolo che
gli scambi di informazioni «in dero-
ga al segreto d’ufficio» non possano
avvenire con forze di polizia diverse
dalla Dia o dal Nucleo speciale di
polizia valutaria e neppure con altre
autorità come l’Anac, le agenzie del-
le Dogane o delle Entrate. Un limite
per Uif, che chiede una correzione
per garantire un’operatività di pre-
venzione e controllo in linea con le
regole europee e internazionali sul-
l’antiriciclaggio. Altro appunto sol-
levato riguarda poi i limiti all’acces-
so a informazioni di carattere inve-
stigativo pre-giudiziario, motivato
con il rispetto del «segreto investi-
gativo». Un’incoerenza - secondo
l’Uif - visto che allo stesso tipo di in-
formazione, con l’autorizzazione
della magistratura, può già accede-
re nell’ambito delle collaborazione
con le altre Financial intelligence
unit (Fiu) estere. Clemente ha con-
segnato ai parlamentari una serie di
proposte correttive che fanno se-
guito alle collaborazioni tecniche
sostenute sulla materia con il mini-
stero dell’Economia.
Per mitigare i rischi nel compar-
to delle valute virtuali, il decreto
impone il rispetto di obblighi anti-
riciclaggio a una serie di operatori
oltre gli exchanger, come i gestori
di portafogli digitali e gli emittenti
di valute virtuali. Secondo l’Uif an-
drebbero imposti maggiori doveri
informativi sulle attività sospette
di soggetti che risiedono all’estero
e che svolgono la loro attività in
Italia «anche senza l’utilizzo di
punti fisici per l’accesso ai prodotti
o ai servizi offerti».
Nei casi di violazione più gravi -
ha spiegato - dovrebbero essere
consentite sanzioni drastiche, fino
allo stop all’uso delle reti dei sog-
getti individuati. L’Uif - ha ricordato
Clemente - ha visto quasi decupli-
care la sua attività sul fronte della
quantità e qualità delle segnalazioni
raccolte e analizzate, pratica centra-
le dell’apparato antiriciglaggio e
anti-terrorismo nazionale. Dalle
circa mila segnalazioni del ,
anno di nascita dell’ufficio, si è saliti
alle circa mila degli ultimi anni,
segnalazione che «vengono esami-
nate da Uif sotto il profilo finanzia-
rio e messe a disposizione del Nu-
cleo speciale di Polizia valutaria,
della Guardia di Finanza e Dia a be-
neficio delle successive indagini -
ha sottolineato Clemente - e che so-
no alla base delle collaborazioni con
la Dna, l’Autorità giudiziaria inqui-
rente e con la rete delle Fiu estere».
L’Uif conta attualmente su un orga-
nico di addetti.
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