Il Sole 24 Ore Martedì 30 Luglio 2019 23
Norme & Tributi
PROFESSIONISTI E AZIENDE
La riorganizzazione. Le verifiche sul bilancio vanno effettuate sulla base di linee guida
internazionali che consentono il monitoraggio della correttezza dei dati contabili
Nelle Srl estesi i controlli
Il revisore opera sui principi Isa
A cura di
Nicola Cavalluzzo
Valentina Martignoni
L
a legge di conversione del
decreto “sblocca-cantieri”
(la /), dopo un lun-
go dibattito, ha definitiva-
mente stabilito i limiti che
obbligano le Srl a nomina-
re l'organo di controllo o il revisore
e che sono:
milioni di attivo di stato pa-
trimoniale;
milioni di ricavi;
dipendenti occupati in media
durante l'esercizio.
È sufficiente superarne solo uno
per due esercizi consecutivi. La no-
mina si rende altresì obbligatoria per
le società tenute alla redazione del
bilancio consolidato e quelle che
controllano società soggette alla re-
visione legale dei conti. Saranno le
imprese a decidere se nominare un
revisore ovvero un organo di con-
trollo (monocratico o collegiale) cui
obbligatoriamente dovrà comunque
essere affidata la revisione legale,
oppure entrambi. Per questioni me-
ramente economiche è probabile che
la scelta possa cadere sul solo reviso-
re. Vediamone l'inquadramento giu-
ridico e l'operatività.
Fonti normative
La revisione è soggetta al rispetto dei
principi di revisione internazionali
che rappresentano un importante
supporto tecnico all'attività del revi-
sore che, in base alla propria compe-
tenza professionale, determina, nel
rispetto di detti principi, l'estensione
e l'efficacia dei controlli di revisione.
Nel nostro Paese, la materia è rego-
lata dal decreto legislativo /
che appunto prevede che in Italia la
revisione legale sia svolta in confor-
mità ai principi di revisione interna-
zionali adottati dalla Commissione
europea in base alla direttiva
//CE, come modificata dalla
direttiva //CE.
In attesa che i principi siano omo-
logati e pubblicati sulla Gazzetta uf-
ficiale europea, la revisione legale
viene svolta in conformità ai principi
di revisione elaborati da associazio-
ni e ordini professionali congiunta-
mente al Mef e alla Consob. I principi
di revisione in vigore in Italia prima
del , erano stati elaborati (recti-
us: tradotti) dal Consiglio nazionale
dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili (Cndcec) nel e
raccomandati dalla Consob. Si tratta
dei principi emessi dall'Ifac (Inter-
national Federation of Accountants)
e denominati Isa (International
Standards of Auditing) versione Cla-
rified .
Gli standard italiani
Successivamente, e cioè a partire dai
bilanci relativi ai periodi amministra-
tivi iniziati dal ° gennaio , sono
stati adottati, con determina del Ra-
gioniere generale dello Stato del
dicembre e successive integra-
zioni, i principi di revisione Isa Italia,
i quali comprendono i principi di revi-
sione internazionali (Isa) - versione
Clarified , dal n. al n. ,
tradotti in lingua italiana dal Cndcec
nel corso del con la collaborazio-
ne di Assirevi e Consob e successiva-
mente integrati dagli stessi e dall'Inrl
(Istituto nazionale revisione legale)
con considerazioni specifiche finaliz-
zate a supportarne l'applicazione,
nell'ambito delle disposizioni norma-
tive e regolamentari dell'ordinamen-
to italiano. Gli Isa Italia comprendono
anche i principi di revisione predispo-
sti al fine di adempiere a disposizioni
normative e regolamentari dell'ordi-
namento italiano non previste dagli
Isa Clarified ed aventi ad oggetto:
le verifiche periodiche in materia di
regolare tenuta della contabilità so-
ciale, previste dal principio di revi-
sione (SA Italia) n. B;
l'espressione, nell'ambito della re-
lazione di revisione, del giudizio sul-
la coerenza delle informazioni con-
tenute nella relazione sulla gestione
e di alcune informazioni della rela-
zione sul governo societario e sugli
assetti proprietari, di cui al principio
di revisione (SA Italia) n. B ;
l’istituzione e il mantenimento, da
parte del revisore, di un sistema di
controllo della qualità che ragione-
volmente assicuri che il revisore e il
suo personale rispettino i principi
professionale e le disposizioni di leg-
ge (principio di revisione Isqc Italia ).
Val la pena sottolineare che già i
principi in vigore fino a fine era-
no comunque ispirati ai principi e alla
prassi internazionale e quindi non si
discostavano dai principi Isa.
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LO STRUMENTO DI CONTROLLO
Imprese monitorate
grazie a «Valore 24
Sindaci e Revisori»
Con il software «in cloud»
del Gruppo Ore verifica
quotidiana delle attività
Bilanci sempre sotto controllo con
la possibilità di un monitoraggio
praticamente quotidiano che aiuta
i professionisti nei controlli sullo
stato di salute delle imprese.
È l’obiettivo di «Valore - Sin-
daci e Revisori», il software in cloud
(quindi senza necessità di installare
applicazioni) del Gruppo Ore,
pensato per i sindaci e i revisori, che
tiene conto delle novità della rifor-
ma della crisi di impresa (decreto
legislativo /).
Lo strumento permette di svol-
gere la revisione legale e l’attività
di vigilanza in modo personaliz-
zato e completo ed è un aiuto du-
rante le verifiche periodiche e i
controlli sul bilancio.
La versione comprende anche le
procedure delle società di piccole
dimensioni il cui obbligo di nomi-
na dell’organo di controllo o del re-
visore è previsto dall’articolo
del Dlgs /.
Le procedure sono standardiz-
zate attraverso check list e genera-
zioni di verbali. Infine, il sistema
genera le «carte di lavoro», stru-
mento ed elemento essenziale nelle
attività di verifica e controllo.
Le funzionalità
Sotto il profilo delle attività di re-
visione, «Valore - Sindaci e Re-
visori» è in grado di generare tut-
te le funzioni utili all’attività dei
professionisti a partire dall’ac-
cettazione dell’incarico al calcolo
dei livelli di significatività. Anche
per quanto riguarda l’attività di
vigilanza «Valore - Sindaci e
Revisori» offre tutte le funzioni
necessarie alla professione a par-
tire dalla possibilità di memoriz-
zare informazioni utili allo svol-
gimento dell’attività e dal riporto
automatico da una verifica all'al-
tra dei dati relativi a leasing, mu-
tui e affidamenti.
Le opportunità
Con «Valore - Sindaci e Reviso-
ri» è possibile:
svolgere la revisione legale delle
«nano imprese»;
disporre di un software cloud,
online, senza necessità di installare
un’applicazione e con la possibilità
di utilizzo/consultazione in ogni
momento e qualsiasi postazione
con accesso a internet;
svolgere l’attività di revisione
legale in modo sistematico, or-
ganizzato e coerente con le indi-
cazioni fornite dal Consiglio na-
zionale dei dottori commerciali-
sti e degli esperti contabili nel
documento «Approccio metodo-
logico alla revisione legale affi-
data al collegio sindacale nelle
imprese di minori dimensioni»;
suddividere il lavoro con altri
professionisti o con il personale
della società stessa;
archiviare la documentazione, ad
uso permanente e ad uso corrente,
raccolta e utilizzata nel corso dei
controlli; i documenti sono succes-
sivamente consultabili, in ogni
momento, da qualsiasi postazione
con accesso online;
avere un’assistenza tecnica qua-
lificata compresa nel costo.
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valore24.com/sindaci-revisori
Le informazioni su prezzi
e caratteristiche del software
LA PROCEDURA
La revisione può assicurare
un rendiconto ad alta credibilità
Nonostante l’impegno
non c’è però la certezza
della completezza dei dati
La funzione economica, giuridica e
sociale della revisione non è garan-
tire l'assoluta attendibilità del bi-
lancio d'esercizio ma di tenere suf-
ficientemente alto il livello di fidu-
cia che ogni stakeholder ripropone
nella credibilità dei valori di bilan-
cio e in generale nell'informativa fi-
nanziaria. Tale livello di fiducia è
garantito dai profili di professiona-
lità, responsabilità, etica, indipen-
denza richiesti in capo al revisore.
Il principio internazionale di re-
visione Isa Italia nell'individua-
re le responsabilità generali, precisa
come nella revisione del bilancio gli
obiettivi generali del revisore sono:
acquisire una ragionevole sicu-
rezza che il bilancio nel suo com-
plesso non contenga errori signifi-
cativi e consenta quindi al revisore
di esprimere un giudizio in merito
al fatto se il bilancio sia redatto, in
tutti gli aspetti significativi, in con-
formità al quadro normativo
sull'informazione finanziaria;
emettere una relazione sul bilan-
cio ed effettuare comunicazioni,
come richiesto dai principi di revi-
sione, in conformità ai risultati.
Il revisore non può mai ottenere
la certezza che il bilancio non sia vi-
ziato da errori significativi, in
quanto le caratteristiche stesse del
processo di revisione (controlli a
campione e dalla presenza di ele-
menti di valutazione soggettivi) e la
possibilità di manipolazioni da par-
te di terzi, non garantiscono di az-
zerare la possibilità di errore. In
ogni caso, in base all'articolo ,
comma , del decreto legislativo
/ il revisore non ha poteri in-
vestigativi ma solo ispettivi.
Il revisore deve determinare le
procedure necessarie per svolgere
il proprio incarico secondo quanto
stabilito dai principi statuiti, tenen-
do conto delle caratteristiche speci-
fiche della società oggetto di audit
e dei rischi che le varie voci di bilan-
cio e le asserzioni poste a base della
redazione contengano degli errori.
Quanto più elevato è il livello di ri-
schio di revisione individuato, tan-
to più estese e approfondite do-
vranno essere le procedure di revi-
sione da porre in essere per ottene-
re sufficienti ed appropriati
elementi probativi che consentano
di giungere a conclusioni ragione-
voli su cui basare il proprio giudizio.
Come sottolineato in preceden-
za, esistono limiti di natura pratica
e legale alla capacità del revisore di
acquisire elementi probativi. Il revi-
sore non può essere certo della
completezza delle informazioni,
anche qualora abbia svolto proce-
dure di revisione per ottenere la ra-
gionevole sicurezza di aver acquisi-
to tutte le informazioni pertinenti.
Inoltre nell'autenticazione dei do-
cumenti, il revisore non ha la for-
mazione necessaria, né ci si può at-
tendere che sia un esperto. Ancora,
una revisione contabile non è un'in-
dagine ufficiale su presunti illeciti.
Pertanto al revisore non sono attri-
buiti specifici poteri legali, quali
quello di perquisizione o di accesso
alle e-mail che possono risultare
necessari per tale tipo di indagine.
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IL PERCORSO
- L’iniziativa
«Il Sole 24 Ore» da oggi fino all’inizio di
settembre dedicherà una serie di
approfondimenti alle tematiche
dell’organizzazione delle imprese, soprattutto
alla luce del decreto sulla crisi d’impresa e del
decreto antielusione
- Le modalità
Ogni settimana, da martedì a venerdì, gli
approfondimenti su un tema specifico, curati
dagli esperti de «Il Sole 24 Ore». Il focus di
questa settimana è dedicato alla revisione:
tutti i contributi saranno raccolti e arricchiti sul
Quotidiano del Fisco
La legge
55/2019
ha rivisto
i requisiti
di nomina
per chi
vigila
sui conti
o sulla
gestione