24 Martedì 30 Luglio 2019 Il Sole 24 Ore
Norme & Tributi
L’azienda che vende online
è corresponsabile per i «like»
PRIVACY
Se sul sito di e-commerce
si può cliccare il «mi piace»
che va su Facebook
Per la Corte Ue occorre
informare l’utente
e chiederne il consenso
Maurizio Caprino
La tutela della privacy potrebbe rende-
re più complicato anche mettere un
«like» su Facebook. E, di conseguenza,
impattare sulle strategie delle aziende
che vendono sul web. Lo lascia preve-
dere la sentenza con cui ieri la Corte Ue
ha deciso sulla causa C-/, stabi-
lendo che il gestore di un sito internet
in cui è possibile cliccare sull’icona
«like» può essere ritenuto responsabi-
le della raccolta e della trasmissione
dei dati personali dei visitatori insieme
con Facebook.
La causa era iniziata in Germania,
dove un’associazione di consumatori
(la cui legittimazione ad agire è stata
ieri confermata dalla Corte) aveva
contestato a un’azienda di abbiglia-
mento che vende online la trasmissio-
ne di tali dati senza il consenso degli
interessati e senza informare questi
ultimi sui loro diritti in materia. In altri
termini, al momento in cui si cliccava
su «like», non appariva alcun messag-
gio che descrivesse le conseguenze di
tale azione sulla protezione dei dati
personali e chiedesse il consenso.
Secondo la Corte, l’azienda non pa-
re poter essere considerata responsa-
bile del trattamento dei dati effettuato
da Facebook dopo la trasmissione, ma
può rispondere delle operazioni di rac-
colta e di trasmissione a Facebook,
congiuntamente proprio con quest’ul-
timo. La ragione è che probabilmente
l’azienda e Facebook sembrano deci-
dere congiuntamente motivi e finalità
della raccolta e della trasmissione.
La Corte si esprime al condizionale
perché la verifica definitiva di ciò an-
drà fatta dai giudici nazionali. Ma spie-
ga che l’azienda, prevedendo nel pro-
prio sito la possibilità di cliccare sul
«like», riesce a ottenere maggiore visi-
bilità su Facebook. E ciò presuppone
un consenso quantomeno implicito
dell’azienda alla raccolta e alla comu-
nicazione dei dati a Facebook.
Di qui un interesse economico sia
dell’azienda sia del gestore del social
network e quindi la loro responsabili-
tà congiunta verso l’utente del sito
aziendale che, cliccando su «like»,
determina la trasmissione di alcuni
suoi dati a Facebook.
L’altra conseguenza evidenziata
dalla Corte in questo schema di raccol-
ta e trasmissione dei dati è che l’azien-
da deve informare gli utenti sulla sua
identità e sulle finalità del trattamento
dei dati. Il che, nella pratica quotidiana,
si traduce nell’apertura di finestre di
testo che spesso gli utenti non leggono.
Un particolare interessante è che
tutti questi adempimenti vengono ri-
tenuti dalla Corte necessari già all’epo-
ca in cui è iniziata la causa, quando vi-
geva non l’attuale regolamento Gdpr
(/, criticato da più parti per le
complessità che introduce), ma la pre-
cedente direttiva /.
Quest’ultima, fra i sei casi in cui il
trattamento dei dati personali è lecito,
includeva quello in cui c’è il consenso
dell’interessato. La Corte precisa che il
consenso va ottenuto dal gestore del
sito solo per le operazioni di cui è re-
sponsabile o corresponsabile (come
nel caso deciso ieri); quando invece il
trattamento è lecito in quanto neces-
sario a realizzare un interesse legitti-
mo, in casi come quello in questione,
occorre che sia tale sia l’interesse del-
l’azienda sia quello del social network.
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TRASPARENZA
E-mail dei commissari, accesso libero
Guglielmo Saporito
Libero accesso alle e-mail dei commis-
sari di esame, con massima trasparen-
za. È il principio espresso dal Tar di Pe-
scara ( luglio n. ), applicabile
a tutte le commissioni.
Il caso riguardava un concorso uni-
versitario nel settore medico, durante
il quale i commissari, attraverso mes-
saggi di posta elettronica, avevano di-
scusso i criteri di valutazione. Un can-
didato ha chiesto l’accesso a questi
messaggi, sostenendo che il contenuto
delle comunicazioni riguardasse
l’esercizio di funzioni pubblicistiche.
Il Tar ha aderito a questa tesi, anche
se l’università eccepiva che si trattasse
di corrispondenza privata, intercorsa
tra i componenti della commissione.
Inoltre, secondo l’università il conte-
nuto delle mail poteva essere di natura
anche strettamente confidenziale o
con riferimenti alla vita privata.
Per giungere alla soluzione, i giudi-
ci hanno prima esteso la lite sull’ac-
cesso ai singoli docenti universitari
componenti la commissione, affinché
potessero rappresentare anche even-
tuali esigenze di riservatezza. Le nor-
me sull’accesso (articolo Dpr
/, articolo Dlgs /),
consentono agli interessati di opporsi
all’esibizione di atti qualora vi siano
dati sensibili o motivi di riservatezza:
nel caso specifico, tuttavia, nessuno
dei docenti universitari si è opposto,
con la conseguenza che il giudice ha
potuto esaminare la questione in ter-
mini generali.
Il caso è stato deciso tenendo pre-
sente che dal verbale della commissio-
ne risultava che i criteri di valutazione
erano stati concordati e approvati at-
traverso e-mail; inoltre, la riunione
collegiale con la presenza fisica dei
commissari «era servita per avere uno
scambio sincrono e progressivo di opi-
nioni già ampiamente discusse me-
diante messaggi di posta elettronica».
Poiché questo risultava documen-
tato, il Tar ha ritenuto che le e-mail
avessero a oggetto l’esercizio di fun-
zioni pubblicistiche e fossero quindi
pertinenti al procedimento. In conse-
guenza, l’università è stata obbligata
a consentire l’accesso, salva la possi-
bilità di stralciare frasi che esulassero
dalla questione. Questo tempera-
mento è stato già applicato altre volte,
ad esempio quando si è chiesto l’ac-
cesso agli atti di un consiglio comu-
nale in cui si è discusso a porte chiuse
(il Tar Firenze, /, ha conces-
so gli «omissis»).
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Nei concorsi universitari
messaggi di valutazione
consultabili dai candidati
In gara
riservatezza
per i reati
estinti
APPALTI
La mancata dichiarazione
di queste condanne
non comporta l’esclusione
Giuseppe Latour
Le imprese non sono tenute a di-
chiarare, al momento della parteci-
pazione alle gare, l’esistenza di con-
danne per reati estinti. E le ammi-
nistrazioni non possono trarre al-
cuna conseguenza da questa
omissione, come l’esclusione dalla
procedura o la revoca di un’aggiu-
dicazione. È quanto spiega il Tar
Molise, con la sentenza /.
Il caso riguarda un bando di gara
nel quale, tra i requisiti di ammis-
sione, era prevista in fase di offerta
una dichiarazione sostitutiva di
possesso dei requisiti di accesso.
Nel modello di autodichiarazione
andava specificato che «i soggetti
dotati del potere di rappresentanza
del soggetto candidato» non aves-
sero riportato condanna «con sen-
tenza passata in giudicato o con
sentenza di applicazione della pena
su richiesta», per qualsiasi reato
che incida sulla moralità professio-
nale o per altri diritti finanziari.
Una volta vinta la gara, però, la
Pa aveva verificato il casellario giu-
diziale dell’impresa, riscontrando
una condanna del suo legale rap-
presentante per un reato poi di-
chiarato estinto. Da qui è nato il
contenzioso. Il tema, posto che il re-
ato estinto non può comportare
esclusione in base al Codice appalti
(Dlgs /), è se - per usare le
parole della Pa - «l’esistenza di con-
danne penali non dichiarate, sep-
pur afferenti a reati estinti, costitui-
va una condotta omissiva e reticen-
te in grado di compromettere l’affi-
dabilità riposta nell’operatore
economico e giustificare la revoca
dell’aggiudicazione».
Il problema è rafforzato dal fatto
che il nuovo Codice appalti non ri-
produce la previsione contenuta
nel vecchio (Dlgs /), dove si
precisava che «il concorrente non è
tenuto ad indicare nella dichiara-
zione le condanne per reati depe-
nalizzati o dichiarati estinti».
Il Tar, però, arriva alla conclu-
sione che, anche con il nuovo siste-
ma di regole, l’impresa non è tenuta
a dichiarare, in sede di gara, l’esi-
stenza di condanne penali per reati
dichiarati estinti: «Si tratta di con-
danne che, comunque, la stazione
appaltante non potrebbe giammai
prendere in considerazione ai fini
della comminatoria della esclusio-
ne del concorrente dalla gara o della
revoca della aggiudicazione». La
dichiarazione omessa non può ave-
re neppure rilevanza come un gra-
ve illecito professionale (articolo
comma lettera c), come un’omis-
sione di informazione dovuta o co-
me una dichiarazione non veritiera
dell’impresa. Non può, insomma,
essere considerata in nessun modo.
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Casse, contributo
integrativo dalla Pa
allineato al privato
PREVIDENZA
Per i versamenti relativi
al valgono però
le vecchie aliquote
Luca De Stefani
Elisa Olivi
L’aumento del contributo integra-
tivo dei biologi dal % al %, quan-
do il committente è una Pubblica
amministrazione, si deve applicare
a tutti gli incassi ricevuti dallo
scorso primo luglio . Quello
dal % al % dell’integrativo dei pe-
riti industriali verso la Pa, invece, si
applica agli incassi ricevuti dal
febbraio . Infine, per gli infer-
mieri, gli assistenti sanitari e gli in-
fermieri pediatrici, che esercitano
l’attività in forma libero professio-
nale, con committente la Pa, l’au-
mento dal % al % è partito dal
maggio .
A differenza del contributo
soggettivo da versare alle Casse,
che si calcola sul reddito ed è a ca-
rico del professionista, quello in-
tegrativo è «a carico di coloro che
si avvalgono delle attività profes-
sionali degli iscritti» (articolo ,
comma , Dlgs febbraio , n.
). Inoltre, deve essere «riscos-
so direttamente dall’iscritto» al-
l’atto del pagamento, «previa evi-
denziazione del relativo importo
nella fattura», quindi, in caso di
variazione (solitamente in au-
mento) della relativa percentuale
applicabile (ad esempio, dal % al
%), si deve individuare la data
dell’incasso della fattura pro-for-
ma, per capire quale aliquota uti-
lizzare, ai fini del calcolo «preci-
so» di quanto incassare e per
compilare la fattura definitiva.
Tutti gli aumenti sopra indicati
sono la conseguenza della corret-
ta interpretazione della legge
del , chiarita dal Consiglio di
Stato con la sentenza del luglio
, n. /, la quale ha
eliminato la disparità di tratta-
mento del contributo integrativo
professionale tra il settore pub-
blico e quello privato (si veda «Il
Sole Ore» del luglio ).
La sentenza, però, per essere
applicata ha avuto bisogno di
essere recepita dai relativi rego-
lamenti professionali, previa
approvazione degli organi delle
Casse e dei ministeri vigilanti, e
come detto gli effetti si sono
avuti solo nel corso del .
Pertanto, tutte le aliquote con-
tributive della tabella pubblica-
ta da «Il Sole Ore» il luglio
non sono state influenzate
dell’eliminazione della dispari-
tà di trattamento, in quanto so-
no quelle che devono essere uti-
lizzate per il calcolo del contri-
buto integrativo (e soggettivo)
da versare nei prossimi mesi sul
volume d’affari (e sul reddito)
relativi al .
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Bonus rioccupazione
per chi lascia la Cigs
POLITICHE ATTIVE
Pagamento diretto
dell’Inps senza necessità
di inoltrare la domanda
Antonino Cannioto
Giuseppe Maccarone
Alla cassa l’incentivo economico
(bonus rioccupazione) in favore
dei cassaintegrati che si rioccupa-
no durante il periodo in cui frui-
scono dell’assegno di ricollocazio-
ne. Gli interessati, per la prima
volta, non dovranno inoltrare al-
cuna domanda all’Inps. Sarà l'Isti-
tuto, infatti, a farsi carico diretta-
mente del pagamento come speci-
ficato nella circolare /. Si
tratta di una importante passo in
avanti nel segno della semplifica-
zione che potrebbe aprire le porte
a un nuovo modo di erogare servi-
zi e prestazioni.
È stata la legge di bilancio del
a estendere l’assegno di ri-
collocazione anche ai cassainte-
grati, al fine di limitare i licenzia-
menti successivi alla Cigs, per
riorganizzazione o crisi aziendale,
in cui non sia stato concordato un
completo recupero occupazionale.
Per l’operatività della disposi-
zione, la procedura di consulta-
zione sindacale deve concludersi
con un accordo che preveda un
piano di ricollocazione in cui siano
indicati gli ambiti aziendali e i
profili professionali a rischio di
esubero. Chi si trova in tale situa-
zione può richiedere all’Anpal
l’assegno di ricollocazione anche
durante il periodo in cui beneficia
della cassa, entro giorni dalla
sottoscrizione dell’intesa. Se, du-
rante il periodo di fruizione del-
l’assegno, i soggetti vengono as-
sunti da un’azienda non collegata
con quella che li aveva posti in Ci-
gs, è prevista, tra l’altro, una facili-
tazione economica consistente in
una somma pari alla metà del trat-
tamento Cigs che i lavoratori
avrebbero continuato a percepire
se fossero rimasti in Cassa.
La nuova occupazione che apre
le porte all’incentivo deve essere
di tipo subordinato (compreso
l’apprendistato), a tempo pieno,
part time e a termine.
Il bonus decorre dal giorno del-
l’assunzione e dura fino al termine
del periodo di Cigs che sarebbe an-
cora spettata al lavoratore, al netto
di quanto già fruito; per determi-
nare l’esatto ammontare del con-
tributo, il periodo residuo viene
valorizzato con una media delle
ore di Cigs già fruite.
Trattandosi di una facilitazione
chiaramente finalizzata a portare
fuori dal bacino Cigs i destinatari,
l’Inps fa presente che prenderà a
riferimento il periodo di Cigs con-
cesso all’impresa presso cui il sog-
getto era precedentemente occu-
pato, in relazione alla causale di
intervento, a prescindere dalla du-
rata del nuovo rapporto di lavoro
instaurato.
Il pagamento avverrà in unica
soluzione per l’ammontare com-
plessivamente spettante al lavora-
tore. Gli interessati riceveranno
una comunicazione dall’Inps e do-
vranno inoltrare, se del caso, il
modello SR ai fini della verifica
dell’Iban.
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QUOTIDIANO
DEL LAVORO
MASSIMALE CONTRIBUTIVO
Esclusione opzionale
limitata nella Pa
L’esclusione opzionale dal
massimale contributivo non può
essere esercitato dai dipendenti di
Pa che abbiano istituito forme di
previdenza per il proprio
personale, con una quota di
contribuzione a loro carico, pur in
assenza di forme pensionistiche di
settore. Lo precisa l’Inps con il
messaggio /. Il Dl / ha
previsto la possibilità, per i pubblici
dipendenti, di chiedere l’esclusione
dal massimale contributivo se non
risultano attivate forme
pensionistiche complementari
compartecipate dal datore, purché
gli interessati siano destinatari di
un sistema di calcolo pensionistico
interamente contributivo.
— Fabio Venanzi
Il testo integrale dell’articolo su:
quotidianolavoro.ilsole24ore.com
QdL
VIMINALE
Sblocca cantieri,
semplificazioni
antimafia
in Gazzetta
Approda in Gazzetta ufficiale il
decreto del ministero
dell’Interno del luglio ,
attuativo dello sblocca cantieri
(Dl /). Qui si stabiliva
che, per la gestione
dell’emergenza del Gran Sasso,
devono essere indicate le
«speciali misure
amministrative di
semplificazione per il rilascio
della documentazione
antimafia». Il decreto del
Viminale, allora, interviene per
individuare questi meccanismi,
utilizzando lo stesso schema
già usato per la ricostruzione
del Polcevera a Genova. Ci sarà,
tra le altre cose, una liberatoria
antimafia provvisoria.
—Gi.L.
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