Il Sole 24 Ore - 30.07.2019

(Steven Felgate) #1

Il Sole 24 Ore Martedì 30 Luglio 2019 23


Norme & Tributi


PROFESSIONISTI E AZIENDE


La riorganizzazione. Le verifiche sul bilancio vanno effettuate sulla base di linee guida


internazionali che consentono il monitoraggio della correttezza dei dati contabili


Nelle Srl estesi i controlli


Il revisore opera sui principi Isa


A cura di


Nicola Cavalluzzo


Valentina Martignoni


L

a legge di conversione del


decreto “sblocca-cantieri”
(la /), dopo un lun-

go dibattito, ha definitiva-


mente stabilito i limiti che
obbligano le Srl a nomina-

re l'organo di controllo o il revisore


e che sono:
 milioni di attivo di stato pa-

trimoniale;


 milioni di ricavi;
 dipendenti occupati in media

durante l'esercizio.


È sufficiente superarne solo uno
per due esercizi consecutivi. La no-

mina si rende altresì obbligatoria per
le società tenute alla redazione del

bilancio consolidato e quelle che


controllano società soggette alla re-
visione legale dei conti. Saranno le

imprese a decidere se nominare un


revisore ovvero un organo di con-
trollo (monocratico o collegiale) cui

obbligatoriamente dovrà comunque


essere affidata la revisione legale,
oppure entrambi. Per questioni me-

ramente economiche è probabile che


la scelta possa cadere sul solo reviso-
re. Vediamone l'inquadramento giu-

ridico e l'operatività.


Fonti normative


La revisione è soggetta al rispetto dei


principi di revisione internazionali
che rappresentano un importante

supporto tecnico all'attività del revi-


sore che, in base alla propria compe-


tenza professionale, determina, nel


rispetto di detti principi, l'estensione


e l'efficacia dei controlli di revisione.
Nel nostro Paese, la materia è rego-

lata dal decreto legislativo /


che appunto prevede che in Italia la
revisione legale sia svolta in confor-

mità ai principi di revisione interna-


zionali adottati dalla Commissione
europea in base alla direttiva

//CE, come modificata dalla


direttiva //CE.
In attesa che i principi siano omo-

logati e pubblicati sulla Gazzetta uf-


ficiale europea, la revisione legale
viene svolta in conformità ai principi

di revisione elaborati da associazio-
ni e ordini professionali congiunta-

mente al Mef e alla Consob. I principi


di revisione in vigore in Italia prima
del , erano stati elaborati (recti-

us: tradotti) dal Consiglio nazionale


dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili (Cndcec) nel  e

raccomandati dalla Consob. Si tratta


dei principi emessi dall'Ifac (Inter-
national Federation of Accountants)

e denominati Isa (International


Standards of Auditing) versione Cla-
rified .

Gli standard italiani
Successivamente, e cioè a partire dai

bilanci relativi ai periodi amministra-


tivi iniziati dal ° gennaio , sono
stati adottati, con determina del Ra-

gioniere generale dello Stato del 


dicembre  e successive integra-
zioni, i principi di revisione Isa Italia,

i quali comprendono i principi di revi-


sione internazionali (Isa) - versione


Clarified , dal n.  al n. ,


tradotti in lingua italiana dal Cndcec


nel corso del  con la collaborazio-
ne di Assirevi e Consob e successiva-

mente integrati dagli stessi e dall'Inrl


(Istituto nazionale revisione legale)
con considerazioni specifiche finaliz-

zate a supportarne l'applicazione,


nell'ambito delle disposizioni norma-
tive e regolamentari dell'ordinamen-

to italiano. Gli Isa Italia comprendono


anche i principi di revisione predispo-
sti al fine di adempiere a disposizioni

normative e regolamentari dell'ordi-


namento italiano non previste dagli
Isa Clarified ed aventi ad oggetto:

le verifiche periodiche in materia di
regolare tenuta della contabilità so-

ciale, previste dal principio di revi-


sione (SA Italia) n. B;
l'espressione, nell'ambito della re-

lazione di revisione, del giudizio sul-


la coerenza delle informazioni con-
tenute nella relazione sulla gestione

e di alcune informazioni della rela-


zione sul governo societario e sugli
assetti proprietari, di cui al principio

di revisione (SA Italia) n. B ;


l’istituzione e il mantenimento, da
parte del revisore, di un sistema di

controllo della qualità che ragione-


volmente assicuri che il revisore e il
suo personale rispettino i principi

professionale e le disposizioni di leg-


ge (principio di revisione Isqc Italia ).
Val la pena sottolineare che già i

principi in vigore fino a fine  era-


no comunque ispirati ai principi e alla
prassi internazionale e quindi non si

discostavano dai principi Isa.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

LO STRUMENTO DI CONTROLLO


Imprese monitorate


grazie a «Valore 24


Sindaci e Revisori»


Con il software «in cloud»


del Gruppo  Ore verifica


quotidiana delle attività


Bilanci sempre sotto controllo con


la possibilità di un monitoraggio


praticamente quotidiano che aiuta
i professionisti nei controlli sullo

stato di salute delle imprese.
È l’obiettivo di «Valore  - Sin-

daci e Revisori», il software in cloud


(quindi senza necessità di installare
applicazioni) del Gruppo  Ore,

pensato per i sindaci e i revisori, che


tiene conto delle novità della rifor-
ma della crisi di impresa (decreto

legislativo /).


Lo strumento permette di svol-
gere la revisione legale e l’attività

di vigilanza in modo personaliz-


zato e completo ed è un aiuto du-
rante le verifiche periodiche e i

controlli sul bilancio.


La versione comprende anche le
procedure delle società di piccole

dimensioni il cui obbligo di nomi-


na dell’organo di controllo o del re-
visore è previsto dall’articolo 

del Dlgs /.


Le procedure sono standardiz-
zate attraverso check list e genera-

zioni di verbali. Infine, il sistema


genera le «carte di lavoro», stru-
mento ed elemento essenziale nelle

attività di verifica e controllo.


Le funzionalità


Sotto il profilo delle attività di re-


visione, «Valore  - Sindaci e Re-
visori» è in grado di generare tut-

te le funzioni utili all’attività dei


professionisti a partire dall’ac-
cettazione dell’incarico al calcolo

dei livelli di significatività. Anche


per quanto riguarda l’attività di
vigilanza «Valore  - Sindaci e

Revisori» offre tutte le funzioni


necessarie alla professione a par-


tire dalla possibilità di memoriz-


zare informazioni utili allo svol-


gimento dell’attività e dal riporto
automatico da una verifica all'al-

tra dei dati relativi a leasing, mu-
tui e affidamenti.

Le opportunità


Con «Valore  - Sindaci e Reviso-
ri» è possibile:

svolgere la revisione legale delle
«nano imprese»;

disporre di un software cloud,


online, senza necessità di installare
un’applicazione e con la possibilità

di utilizzo/consultazione in ogni


momento e qualsiasi postazione
con accesso a internet;

svolgere l’attività di revisione


legale in modo sistematico, or-
ganizzato e coerente con le indi-

cazioni fornite dal Consiglio na-


zionale dei dottori commerciali-
sti e degli esperti contabili nel

documento «Approccio metodo-


logico alla revisione legale affi-
data al collegio sindacale nelle

imprese di minori dimensioni»;


suddividere il lavoro con altri
professionisti o con il personale

della società stessa;


archiviare la documentazione, ad
uso permanente e ad uso corrente,

raccolta e utilizzata nel corso dei


controlli; i documenti sono succes-
sivamente consultabili, in ogni

momento, da qualsiasi postazione


con accesso online;
avere un’assistenza tecnica qua-

lificata compresa nel costo.


© RIPRODUZIONE RISERVATA
valore24.com/sindaci-revisori

Le informazioni su prezzi


e caratteristiche del software


LA PROCEDURA


La revisione può assicurare


un rendiconto ad alta credibilità


Nonostante l’impegno


non c’è però la certezza


della completezza dei dati


La funzione economica, giuridica e


sociale della revisione non è garan-


tire l'assoluta attendibilità del bi-
lancio d'esercizio ma di tenere suf-

ficientemente alto il livello di fidu-


cia che ogni stakeholder ripropone
nella credibilità dei valori di bilan-

cio e in generale nell'informativa fi-


nanziaria. Tale livello di fiducia è
garantito dai profili di professiona-

lità, responsabilità, etica, indipen-


denza richiesti in capo al revisore.
Il principio internazionale di re-

visione Isa Italia  nell'individua-
re le responsabilità generali, precisa

come nella revisione del bilancio gli


obiettivi generali del revisore sono:
acquisire una ragionevole sicu-

rezza che il bilancio nel suo com-


plesso non contenga errori signifi-
cativi e consenta quindi al revisore

di esprimere un giudizio in merito


al fatto se il bilancio sia redatto, in
tutti gli aspetti significativi, in con-

formità al quadro normativo


sull'informazione finanziaria;


emettere una relazione sul bilan-
cio ed effettuare comunicazioni,

come richiesto dai principi di revi-


sione, in conformità ai risultati.
Il revisore non può mai ottenere

la certezza che il bilancio non sia vi-


ziato da errori significativi, in
quanto le caratteristiche stesse del

processo di revisione (controlli a
campione e dalla presenza di ele-

menti di valutazione soggettivi) e la


possibilità di manipolazioni da par-
te di terzi, non garantiscono di az-

zerare la possibilità di errore. In


ogni caso, in base all'articolo ,
comma , del decreto legislativo

/ il revisore non ha poteri in-


vestigativi ma solo ispettivi.
Il revisore deve determinare le

procedure necessarie per svolgere


il proprio incarico secondo quanto
stabilito dai principi statuiti, tenen-

do conto delle caratteristiche speci-


fiche della società oggetto di audit
e dei rischi che le varie voci di bilan-

cio e le asserzioni poste a base della


redazione contengano degli errori.
Quanto più elevato è il livello di ri-

schio di revisione individuato, tan-


to più estese e approfondite do-
vranno essere le procedure di revi-

sione da porre in essere per ottene-


re sufficienti ed appropriati
elementi probativi che consentano

di giungere a conclusioni ragione-


voli su cui basare il proprio giudizio.
Come sottolineato in preceden-

za, esistono limiti di natura pratica


e legale alla capacità del revisore di
acquisire elementi probativi. Il revi-

sore non può essere certo della


completezza delle informazioni,
anche qualora abbia svolto proce-

dure di revisione per ottenere la ra-


gionevole sicurezza di aver acquisi-
to tutte le informazioni pertinenti.

Inoltre nell'autenticazione dei do-


cumenti, il revisore non ha la for-
mazione necessaria, né ci si può at-

tendere che sia un esperto. Ancora,


una revisione contabile non è un'in-
dagine ufficiale su presunti illeciti.

Pertanto al revisore non sono attri-


buiti specifici poteri legali, quali
quello di perquisizione o di accesso

alle e-mail che possono risultare


necessari per tale tipo di indagine.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PERCORSO



  1. L’iniziativa
    «Il Sole 24 Ore» da oggi fino all’inizio di


settembre dedicherà una serie di


approfondimenti alle tematiche
dell’organizzazione delle imprese, soprattutto

alla luce del decreto sulla crisi d’impresa e del


decreto antielusione



  1. Le modalità


Ogni settimana, da martedì a venerdì, gli
approfondimenti su un tema specifico, curati

dagli esperti de «Il Sole 24 Ore». Il focus di


questa settimana è dedicato alla revisione:
tutti i contributi saranno raccolti e arricchiti sul

Quotidiano del Fisco


La legge


55/2019


ha rivisto


i requisiti


di nomina


per chi


vigila


sui conti


o sulla


gestione

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