Le prime rate mensili sarebbero servite per liquidare le debitorie prioritarie, tra le quali la mia ex
socia, i fornitori, la stessa ditta dell’istanza fallimentare, fino all’estate, e quindi concordammo che
io iniziassi a percepire le mie prime somme da settembre.
Invece questo programma fu un tranello enorme, una truffa perpetrata a mio danno ed architettata
con crismi demoniaci, che scoprii soltanto a danno irreparabile compiuto: verso fine luglio 1999 mi
venne notificata a casa la sentenza di fallimento della mia società, una Sas!
Restai sbigottito e dapprima pensai ad una grave dimenticanza da parte degli acquirenti visto che
come da accordi avrebbero dovuto tutelare l’azienda che stavano comprando pagando le somme
dovute alla ditta che aveva inoltrato l’istanza di fallimento, tra l’altro si trattava di una piccola
somma, poi però parlando con avvocati e commercialisti venne fuori il loro progetto truffaldino:
avevano proposto il contratto di fitto perché in Italia è salvaguardato dai fallimenti, cioè un
conduttore può continuare ad operare nei locali di un’azienda locatrice se questa fallisce!
Facendo fallire la società gli acquirenti avrebbero potuto continuare a lavorare incassando tutte le
somme, ed evitando di pagare quanto concordato con me.
Che ambiguità immane!! Che assurdità!! Non avrei mai immaginato che in Italia potesse esistere
una norma così astrusa!
È ovvio che gli acquirenti, contrariamente a quanto immaginavo, avevano tutto l’interesse a far
fallire a mia insaputa la società, così non avrebbero più pagato le rate concordate, almeno quelle
previste dall’estate in poi che sarebbero state proprio quelle di mia pertinenza dopo il saldo dei
debiti a favore dei soggetti prioritari, ed avrebbero continuato ad occupare il locale senza problemi
legali. Una ipotesi del genere era davvero inimmaginabile prima, infatti non ci pensarono nemmeno
gli avvocati ed i commercialisti a cui diedi incarico di perfezionare gli accordi della cessione.